Sentenza del 28/03/2018 n. 7634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato nulla la cartella di pagamento relativa a IRAP e IVA per gli anni 2002, 2003 e 2004. Ha sostenuto, tra l'altro, che il ricorso originario fosse inammissibile per difetto di legittimazione del contribuente e che gli avvisi di accertamento riguardassero la società, non il singolo socio. L'Agenzia ha inoltre contestato l'identità del soggetto che aveva proposto l'appello e affermato che il curatore del fallimento del socio non fosse legittimato a impugnare gli atti societari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la nullità della cartella. Ha stabilito che, quando gli atti tributari riguardano periodi anteriori o coincidenti con la dichiarazione di fallimento e possono incidere sul patrimonio della procedura, devono essere notificati anche al curatore del fallimento della società e, nei casi di fallimento per estensione, al curatore interessato. La notifica dei soli avvisi di accertamento al socio illimitatamente responsabile, effettuata dopo la dichiarazione di fallimento della società, non era sufficiente. Poiché la cartella non era stata preceduta dalla valida notifica degli atti presupposti, è stata correttamente dichiarata nulla. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
Articoli 75, 99 e 100 c.p.c.
Disciplinano la capacità e la legittimazione processuale e il diritto di agire in giudizio; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni dell'Agenzia relative alla pretesa carenza di legittimazione del curatore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Richiamato dall'Agenzia a sostegno delle proprie censure in materia di accertamento tributario e imputazione degli obblighi fiscali.
Legge fallimentare, art. 147
Prevede l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone; tale estensione comporta che gli atti tributari rilevanti per il patrimonio fallimentare siano notificati anche al curatore.
Codice civile, art. 2291
Stabilisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci di una società in nome collettivo per le obbligazioni sociali; tale responsabilità non esclude la necessità di notificare gli atti anche alla procedura fallimentare quando il debito può incidere sul concorso.
Codice civile, art. 2313, comma 1
Richiamato per la responsabilità del socio di società in accomandita semplice; la Corte lo considera rilevante, insieme all'art. 147 della legge fallimentare, per la posizione del socio illimitatamente responsabile rispetto ai debiti tributari.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla corretta conoscibilità degli atti tributari; nel caso concreto, la questione decisiva è stata comunque la mancata notifica dell'avviso presupposto al curatore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui la cartella di pagamento; la cartella può essere contestata quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti tributari relativi a periodi precedenti o coincidenti con il fallimento devono essere notificati al curatore quando possono incidere sul patrimonio o sulla gestione della procedura.
- La notifica dell'accertamento al solo socio illimitatamente responsabile non sostituisce, di regola, la notifica alla società fallita o al relativo curatore.
- Se una cartella di pagamento si fonda su un avviso di accertamento mai validamente notificato al soggetto legittimato, la cartella può essere dichiarata nulla per invalidità dell'atto presupposto.
- Il curatore è legittimato a rappresentare in giudizio gli interessi patrimoniali della società fallita e, nei casi previsti, anche quelli derivanti dal fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili.
- La responsabilità solidale del socio per i debiti fiscali della società non elimina gli obblighi procedurali di notificazione nei confronti della procedura concorsuale.
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