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Sentenza

Sentenza n. 14467/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del decreto Direttoriale n. 262473 del 14 novembre 2025, recante “Riforma parziale del decreto del 18 marzo 2025, prot. n. 107861/25”, nella parte in cui esclude la ricorrente dal contributo di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.

Giustizia amministrativa202600920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di esclusione dal contributo destinato alle agenzie di viaggio e ai tour operator, adottato dopo la trasmissione di una perizia priva della firma digitale del revisore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente ammessa con riserva al contributo previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 4/2022, era stata destinataria di una richiesta di soccorso istruttorio con cui il Ministero le chiedeva di trasmettere, entro un termine perentorio poi prorogato, un modello di perizia giurata compilato e sottoscritto digitalmente da un revisore legale, per verificare il possesso dei requisiti di accesso al beneficio. La società aveva trasmesso tempestivamente il modello in formato PDF, ma privo della firma digitale del professionista, senza inviare successivamente il documento correttamente sottoscritto. Il Ministero l’aveva quindi esclusa dal contributo. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e dei principi di collaborazione, buona fede e favor partecipationis, sostenendo che il soccorso istruttorio fosse stato illegittimamente interrotto e che l’irregolarità fosse meramente formale e facilmente sanabile; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per l’eccessivo formalismo dell’esclusione; violazione della buona fede e della tutela dell’affidamento, in ragione del silenzio dell’amministrazione sulle richieste di chiarimenti; violazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990; disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici. Il TAR ha inoltre esaminato preliminarmente la tardività della documentazione depositata dal Ministero, disponendone lo stralcio, e ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti privati evocati come controinteressati.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto priva di interesse la censura secondo cui la perizia non fosse prevista dalla lex specialis, poiché la società aveva comunque dato seguito alla richiesta e l’integrazione era stata disposta per verificare incongruenze nei dati economico-contabili dichiarati, in funzione di tutela dell’interessata. Ha escluso che l’errore nella trasmissione del file potesse essere imputato all’amministrazione: il principio di autoresponsabilità impone al partecipante di verificare completezza e correttezza della documentazione, anche quando il soccorso istruttorio sia stato attivato. La mancata firma digitale non è stata qualificata come mera irregolarità formale, poiché la firma digitale garantisce autenticità, integrità, imputabilità e validità giuridica del documento informatico; il documento non firmato non consentiva quindi di verificare il possesso dei requisiti. È stata respinta anche la censura sull’affidamento, poiché il silenzio dell’amministrazione sulle richieste generiche di chiarimento non esonerava la società dall’onere di controllare la regolarità della documentazione. Il motivo fondato sull’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non conteneva argomentazioni ulteriori. La doglianza di disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non documentata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di 2.500 euro di spese di lite in favore del Ministero; nulla spese nei confronti dei soggetti privati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Prevede il contributo pubblico destinato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, oggetto della domanda della ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina il soccorso istruttorio; il giudice ne ammette l’attivazione da parte dell’amministrazione, ma esclude che il partecipante possa invocarlo quando non abbia adempiuto con diligenza e completezza alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiama il principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privati, ma non consente di fondare un affidamento sulla regolarità della documentazione quando il partecipante avrebbe dovuto verificarla autonomamente.

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore

    La firma digitale attribuisce al documento informatico valore giuridico e ne assicura autenticità, integrità, imputabilità e validità; la trasmissione di un modulo privo di firma non consente di verificarne il contenuto e l’autore ai fini dell’ammissione al beneficio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura basata sulla disposizione è stata respinta in quanto non accompagnata da ulteriori argomentazioni idonee a dimostrare l’illegittimità del provvedimento.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Non è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti privati evocati come controinteressati, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata tardivamente dal Ministero è stata stralciata poiché prodotta oltre il termine senza apposita istanza di autorizzazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa, il partecipante è gravato da un principio di autoresponsabilità che gli impone di verificare la completezza, correttezza e regolarità dei documenti trasmessi, adempiendo agli oneri minimi di cooperazione derivanti da buona fede e correttezza.
  • Il soccorso istruttorio non può essere invocato per superare la mancata o incompleta trasmissione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta dall’amministrazione, quando l’irregolarità dipenda dalla violazione dell’onere di diligenza del partecipante.
  • La firma digitale di un documento informatico non costituisce necessariamente un requisito meramente formale: quando è richiesta per attestare autenticità, integrità, imputabilità e validità giuridica del documento, la sua mancanza impedisce all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti sostanziali e giustifica l’esclusione dalla procedura o dal beneficio.
  • Il silenzio dell’amministrazione su richieste generiche e irrituali di chiarimento non può fondare un legittimo affidamento sulla regolarità della documentazione trasmessa, poiché resta a carico del partecipante il dovere di controllarne completezza e conformità.
  • La censura di disparità di trattamento deve essere specificamente allegata e documentata mediante l’indicazione di casi comparabili; una deduzione generica e assertiva non è idonea a dimostrare la violazione del principio di parità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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