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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08894/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Due soggetti, dopo avere agito in sede ordinaria per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per comportamenti illeciti di un promotore finanziario di una banca, hanno proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'istituto, poiché il loro credito non era stato ammesso dai commissari liquidatori. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché la costituzione degli opponenti non si era perfezionata con il deposito, nel termine di cinque giorni anteriori all'udienza, della copia del ricorso corredata dalla relata di notifica, come richiesto dall'art. 87, comma 3, T.U.B. nel testo ratione temporis applicabile. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 87 e 88 T.U.B., degli artt. 165 e 168 c.p.c. e dell'art. 71 disp. att. c.p.c., sostenendo che la costituzione fosse già avvenuta con il solo deposito del ricorso e dei documenti, mentre il deposito della relata sarebbe stato un adempimento accessorio e comunque superfluo per la tempestiva costituzione della procedura; 2) violazione dell'art. 87, comma 3, T.U.B. e degli artt. 165, 171, comma 2, e 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che il mancato deposito della copia notificata integrasse una mera irregolarità sanabile e non una causa di inammissibilità; 3) violazione degli artt. 87, 88 e 89 T.U.B. e principio di conservazione degli atti, chiedendo che la domanda fosse qualificata come insinuazione tardiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel regime speciale dell'art. 87, comma 3, T.U.B. applicabile ratione temporis, la costituzione dell'opponente non si perfezionava con il solo deposito del ricorso, ma richiedeva anche il successivo deposito della copia del ricorso con la relata di notifica entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza, l'opposizione doveva reputarsi abbandonata. Ha escluso che la tempestiva costituzione della controparte potesse sanare tale omissione e ha ritenuto non fondata la censura di illegittimità costituzionale, valorizzando le esigenze di celerità e chiarezza proprie della formazione dello stato passivo nelle procedure concorsuali e la discrezionalità del legislatore nel dettare una disciplina speciale per la liquidazione coatta bancaria. Ha inoltre negato che potesse operare il principio di conservazione degli atti, perché non si trattava di riqualificare una domanda solo impropriamente denominata, ma di convertire un'opposizione effettivamente proposta e ormai inammissibile in una domanda tardiva, che comunque sarebbe stata soggetta alla medesima disciplina speciale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)

    L’opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti l’opposizione si reputa abbandonata

    Nel testo applicabile ratione temporis, la norma speciale impone un adempimento ulteriore e successivo rispetto al semplice deposito del ricorso: la costituzione dell'opponente si perfeziona solo con il deposito della copia del ricorso munita di relata di notificazione entro il termine perentorio indicato.

  • art. 88 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che concentra la ratio sul solo art. 87, comma 3, T.U.B.

  • art. 89 T.U.B.

    La Corte osserva che, per le domande tardive, la disciplina rinviava ai commi da 2 a 5 dell'art. 87 T.U.B., sicché il vizio di costituzione avrebbe inciso anche sulla eventuale riqualificazione della domanda.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato per analogia dai ricorrenti al rito ordinario, ma ritenuto non applicabile in via sostitutiva rispetto alla disciplina speciale concorsuale.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ricavi una regola utile a superare il regime speciale dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 171, comma 2, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la sanabilità dell'omissione, ma ritenuto inconferente rispetto alla perentorietà del termine speciale.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Invocato in funzione sanante; la Corte esclude che il mancato deposito della relata sia una mera irregolarità, poiché la norma speciale configura un onere essenziale di tempestiva costituzione.

  • art. 71 disp. att. c.p.c.

    Citato nel primo motivo, senza assumere rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come base del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio dal Tribunale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità utilizzata per articolare i motivi del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni allo stato passivo disciplinate da una norma speciale, la costituzione dell'opponente non coincide con il solo deposito del ricorso introduttivo, ma richiede anche il deposito della copia del ricorso con la relata di notificazione entro il termine perentorio fissato dalla legge.
  • Quando la legge prevede che, in difetto di un adempimento processuale entro un termine perentorio, l'opposizione si reputa abbandonata, l'omissione non può essere degradata a mera irregolarità sanabile né può essere neutralizzata dalla tempestiva costituzione della controparte.
  • La disciplina speciale delle procedure concorsuali può legittimamente imporre oneri processuali più rigorosi rispetto al rito ordinario, in funzione delle esigenze di celerità e chiarezza nella formazione dello stato passivo.
  • Il principio di conservazione degli atti non consente di trasformare un'opposizione effettivamente proposta ma processualmente inammissibile in una domanda diversa, quando anche quest'ultima sarebbe soggetta alla medesima disciplina speciale e al medesimo vizio di costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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