Sentenza del 29/05/2015 n. 11231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF dell'anno 2000, con cui l'Agenzia aveva contestato la mancata indicazione in dichiarazione di una plusvalenza di lire 258.042.000 derivante dalla cessione di una quota di terreno edificabile alla Soluco Costruzioni S.r.l. La ricorrente ha sostenuto: la tardività dell'accertamento; la necessità di applicare la procedura automatizzata di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 invece dell'avviso di accertamento; la propria buona fede e l'assenza di pregiudizio per i controlli; nonché l'applicabilità di sanzioni più favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notifica dell'avviso, poiché il termine ordinario era stato prorogato di due anni dalla L. n. 289/2002. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 36-bis, trattandosi non di un semplice errore numerico o di calcolo nella dichiarazione, ma dell'omessa indicazione di un reddito da plusvalenza, accertabile mediante una rettifica ordinaria. Ha inoltre escluso la buona fede, perché l'obbligo di indicare la plusvalenza era chiaramente riportato nelle istruzioni della dichiarazione e l'omissione aveva richiesto verifiche dell'Amministrazione. È stata ritenuta corretta anche l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione della plusvalenza, distinta da quella applicabile al solo omesso versamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il termine ordinario di decadenza per la notifica dell'accertamento è stato ritenuto prorogato di due anni dalla L. n. 289/2002 per i contribuenti che non si erano avvalsi delle definizioni agevolate previste dalla stessa legge.
L. n. 289/2002, art. 10
Ha prorogato di due anni il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Nel caso concreto la proroga ha reso tempestiva la notifica dell'avviso avvenuta il 2 febbraio 2006, entro il termine prorogato del 31 dicembre 2007.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La liquidazione consiste in un controllo della dichiarazione, limitato alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati.
La procedura automatizzata è utilizzabile per errori materiali o di calcolo, detrazioni o crediti non spettanti e controlli sui versamenti, ma non per accertare un reddito completamente omesso dalla dichiarazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
La rettifica ordinaria mediante avviso di accertamento è lo strumento corretto quando l'Amministrazione accerta componenti reddituali non dichiarate, come una plusvalenza omessa.
L. n. 241/1990, artt. 7 e 10; L. n. 212/2000, art. 7
Le disposizioni invocate dalla contribuente non hanno condotto all'annullamento dell'accertamento; la decisione non ha ravvisato violazioni procedimentali idonee a incidere sulla validità dell'atto.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 1, comma 2
È la disposizione sanzionatoria applicabile alla mancata indicazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Riguarda la diversa ipotesi dell'omesso o tardivo versamento dell'imposta o dell'acconto e non può essere applicata quando la violazione consiste nell'omessa dichiarazione della plusvalenza.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis
Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
L'esimente non opera quando l'omissione costringe l'Amministrazione a svolgere verifiche per individuare il reddito non dichiarato; l'omessa indicazione di una plusvalenza pregiudica quindi l'attività di controllo.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento deve essere valutata considerando non solo il termine ordinario, ma anche eventuali proroghe normative applicabili al contribuente e al periodo d'imposta.
- La procedura automatizzata di liquidazione riguarda principalmente errori interni e immediatamente rilevabili nella dichiarazione; quando emerge un reddito o una plusvalenza completamente omessa, l'Amministrazione può procedere con un ordinario avviso di accertamento.
- L'omessa indicazione di una plusvalenza nella dichiarazione costituisce una violazione sostanziale e non equivale al semplice mancato versamento di un'imposta già correttamente dichiarata.
- La buona fede non è normalmente riconosciuta quando l'obbligo dichiarativo è chiaramente indicato nelle istruzioni ufficiali della dichiarazione; l'errore del contribuente deve essere valutato anche alla luce della chiarezza degli obblighi fiscali.
- L'esimente per violazioni prive di pregiudizio al controllo non si applica se l'Amministrazione deve svolgere verifiche ulteriori, anche utilizzando dati già presenti in altre banche dati, per individuare il reddito omesso.
- L'eventuale mancata informazione da parte del notaio o di altro professionista non esclude automaticamente la responsabilità fiscale del contribuente, salvo specifici obblighi professionali previsti dalla legge.
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