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Sentenza

Sentenza n. 6074/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento A)Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. – Divisione Gestione e Coordinamento Generale - prot. GSE/P20170027446 del 27 marzo 2017, inviata in pari data a mezzo pec a Edison Energy Solutions S.p.A. e, per conoscenza, a Parmalat S.p.A., avente ad oggetto “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0101222018014R176, il cui Soggetto Titolare è la società Edison Energy Solutions S.p.A. Comunicazione di esito.”, e di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, ancorché non conosciuto; accertamento, conseguente, del diritto delle Ricorrenti ai certificati bianchi da calcolarsi secondo il coefficiente di durabilità originariamente indicato (3,36). B)Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\10\2017 : - della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. – Direzione Contratti - prot. GSE/P20170053880 dell'11 luglio 2017, inviata in pari data a mezzo pec a Edison Energy Solutions S.p.A. avente ad oggetto “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0101222018014R176- Seguiti Commerciali”; nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto nonché per l'accertamento e la declaratoria di infondatezza dell'intimazione di pagamento ivi contenuta e per la condanna del GSE alla restituzione di quanto corrisposto dalle ricorrenti in relazione a detta intimazione C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\1\2025: - (anche) del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240047402 del 14 ottobre 2024, avente ad oggetto “Istanza di applicazione dell’art. 56 del DL 76/2020 (GSE/A20240246456 del 6 maggio 2024) in merito al provvedimento di rettifica dell’incentivo spettante prot. GSE/P20170027446 del 27 marzo 2017. Comunicazione di esito”.

Giustizia amministrativa201705748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rideterminazione del coefficiente di durabilità di un progetto di efficienza energetica, conseguente annullamento di 3.030 certificati bianchi e richiesta di restituzione di euro 334.200,90; successivo rigetto dell’istanza di riesame ex art. 56 d.l. 76/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti contestavano il provvedimento con cui il GSE, all’esito di controlli su un progetto di efficienza energetica realizzato presso uno stabilimento industriale, aveva ridotto da 3,36 a 1 il coefficiente di durabilità dell’intervento e disposto il recupero di 3.030 certificati bianchi già erogati. Deducevano violazione della disciplina sui certificati bianchi e dell’art. 14 d.m. 28 dicembre 2012, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione della partecipazione procedimentale, irragionevolezza e sproporzione. In particolare, sostenevano che la caldaia incentivata e il relativo economizzatore continuassero a funzionare, che l’impianto di cogenerazione fosse entrato in esercizio successivamente alle rendicontazioni già approvate e che i risparmi energetici avrebbero dovuto essere verificati distintamente per i periodi di effettivo funzionamento, senza disconoscere retroattivamente tutti i titoli già rilasciati. Con i primi motivi aggiunti impugnavano la richiesta di restituzione dei certificati, deducendone l’illegittimità derivata, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell’affidamento e dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Con i secondi motivi aggiunti impugnavano il successivo rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56 d.l. 76/2020, sostenendo che il GSE avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina del riesame, omesso la ponderazione concreta degli interessi pubblici e privati, non considerato l’assenza di una falsa rappresentazione dei fatti e omesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha escluso l’improcedibilità del ricorso originario, ritenendo che l’istanza di riesame ex art. 56 d.l. 76/2020 avviasse un procedimento autonomo, senza far venir meno l’interesse alla caducazione degli atti originari. Ha respinto il ricorso principale: il mutamento dell’assetto impiantistico, con l’introduzione dell’impianto di cogenerazione e il progressivo relegamento della caldaia incentivata a funzioni di riserva o integrazione, aveva alterato il progetto originario e comportato una dissipazione del calore anziché un risparmio energetico. Il GSE aveva pertanto correttamente ridotto il coefficiente di durabilità a 1 ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012. È stata ritenuta completa l’istruttoria, poiché il sopralluogo e la documentazione acquisita avevano evidenziato la difformità dell’impianto rispetto alla configurazione rappresentata nella PPPM e l’interferenza tecnica tra i due sistemi. Il TAR ha inoltre affermato che il potere di controllo del GSE è immanente e può essere esercitato per tutta la durata del rapporto incentivante; la decadenza o rideterminazione conseguente all’accertata mancanza dei presupposti non costituisce annullamento d’ufficio né sanzione, sicché non trova applicazione l’art. 21-nonies l. 241/1990. Ha respinto anche i primi motivi aggiunti, ritenendo legittimo il recupero degli incentivi indebitamente percepiti e non configurabile un legittimo affidamento fino al positivo superamento dei controlli. Ha invece accolto i secondi motivi aggiunti contro il rigetto dell’istanza di riesame. Il GSE, pur essendo tenuto a pronunciarsi entro il termine previsto, dispone nel riesame di un potere discrezionale di valutazione e bilanciamento degli interessi, dovendo considerare in concreto sia il corretto impiego delle risorse pubbliche sia l’interesse alla produzione energetica non fossile e l’interesse privato alla conservazione del beneficio, anche alla luce dell’eventuale affidamento incolpevole. Il provvedimento impugnato si era limitato a negare formalmente l’applicabilità della disciplina, senza svolgere tale comparazione e senza considerare la possibile decadenza parziale collegata all’ammissione a incentivi minori del successivo Conto Energia. Il TAR lo ha quindi annullato, ordinando un nuovo riesame secondo i criteri indicati in sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012

    nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l’annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata (…)

    Consente al GSE di annullare i certificati imputabili a modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, quando incidano sulla quantificazione o sull’erogazione degli incentivi.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Costituisce la base giuridica del sistema dei controlli del GSE e prevede, in presenza di violazioni rilevanti, il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi, a seconda che il controllo sia anteriore o successivo all’ammissione.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Impone al GSE di riesaminare, su richiesta dell’interessato, anche provvedimenti di decadenza dagli incentivi oggetto di giudizi pendenti, applicando i presupposti dell’annullamento d’ufficio e svolgendo una concreta ponderazione degli interessi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Nel riesame previsto dall’art. 56 d.l. 76/2020 richiede la valutazione concreta dell’interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti; il mero ripristino della legalità non è sufficiente a giustificare automaticamente il mantenimento della decadenza.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le osservazioni partecipative devono essere valutate nella loro sostanza dall’amministrazione nell’ambito dell’istruttoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione al mancato preavviso di rigetto, ma il giudice ha deciso sulla base dell’assorbente difetto di ponderazione degli interessi.

Massime di principio

  • Il potere di controllo del GSE sulla spettanza degli incentivi energetici è immanente al rapporto incentivante e può essere esercitato per tutta la durata dello stesso; l’accertamento successivo della mancanza dei presupposti oggettivi non integra, di per sé, un annullamento d’ufficio né una sanzione amministrativa.
  • Quando un intervento incentivato viene eseguito o gestito in modo difforme dal progetto approvato e la modifica incide sulla quantificazione dei risparmi energetici, il GSE può rideterminare l’incentivo e annullare i certificati imputabili all’irregolarità, purché l’accertamento tecnico sia adeguatamente istruito.
  • Il procedimento di riesame previsto dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 è autonomo rispetto al giudizio pendente sugli atti originari e non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla loro impugnazione.
  • Nel riesame ex art. 56 d.l. 76/2020 il GSE è tenuto a pronunciarsi, ma dispone di un potere discrezionale quanto all’esito: deve applicare i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e comparare concretamente l’interesse al corretto impiego delle risorse pubbliche, l’interesse alla produzione energetica non fossile e l’interesse privato alla conservazione del beneficio, considerando anche l’eventuale affidamento incolpevole.
  • Il mero richiamo al ripristino della legalità o alla non applicabilità della disciplina del riesame non soddisfa l’obbligo di motivazione: il GSE deve indicare le ragioni concrete dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza e valutare anche soluzioni proporzionate, come una decadenza parziale o il passaggio a un regime incentivante successivo e meno favorevole.
  • In assenza del positivo superamento dei controlli, il soggetto responsabile non può normalmente invocare un legittimo affidamento definitivo sulla spettanza degli incentivi già erogati; resta tuttavia necessario, nel riesame previsto dalla legge, valutare in concreto la buona fede e gli interessi privati coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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