Sentenza del 10/01/2024 n. 1017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al 2010 con riferimento a un lodo arbitrale che condannava il consorzio al pagamento di Euro 523.317,67. Questione centrale: se le somme disposte dal lodo fossero soggette a IVA e, in tal caso, applicabilità del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (esclusione dell'imposta proporzionale del 3%). Inoltre doglianze sulla motivazione dell'atto impositivo e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (relativi alla mancata considerazione dell'assoggettabilità a IVA e all'applicazione del principio di alternatività) e perciò ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale su tali punti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo (connessi alla omessa pronuncia e alla presunta violazione dell'art. 2697 c.c.). La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 40
Norme che disciplinano l'imposta di registro e i criteri di determinazione; nel caso interpretate in relazione al quantum stabilito da un lodo arbitrale e alla necessità di valutare l'eventuale alternatività con l'IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Indicano rispettivamente i vizi di motivazione/errata applicazione dell'onere della prova (n.3) e l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione (n.5): qui utilizzati per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi di cassazione.
Legge 3 agosto 1990, n. 241, art. 3
Riferimento alla motivazione degli atti amministrativi; evocata dalla resistente ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità nel ricorso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norme sul processo tributario e sulle garanzie del contribuente; richiamata in ordine alla motivazione degli atti impositivi.
Codice civile, art. 2697
Disposizione sull'onere della prova: la corte ha precisato che il vizio ex art. 2697 sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella dovuta, non per un diverso apprezzamento sull'esito probatorio.
D.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Richiami procedurali sulla materia del ricorso per cassazione in relazione ai vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; applicazione anche ai giudizi tributari.
Codice di procedura civile, art. 348-ter
Regime della "doppia conforme" e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i principi di ammissibilità nei casi di sentenze conformi tra primo e secondo grado.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Principio di non specialità del giudizio di legittimità tributario rispetto al processo civile; giustifica applicazione delle regole civili di cassazione.
Massime di principio
- Se un lodo arbitrale dispone il pagamento di somme per prestazioni soggette a IVA, il principio di alternatività impone di escludere l'applicazione dell'imposta di registro nella forma proporzionale (3%); prima di liquidare la registrazione, va verificata l'assoggettabilità a IVA del corrispettivo.
- L'avviso di liquidazione deve contenere fin da subito una motivazione chiara e determinata; l'amministrazione non può sopperire con motivazioni postume in sede giudiziale per colmare lacune dell'atto.
- In sede di impugnazione il contribuente deve articolare con precisione le doglianze (autosufficienza): se invoca l'alternatività IVA/registro deve indicare ed argomentare specificamente tale circostanza già in grado di appello e, se necessario, nel ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere strutturato in motivi riconducibili chiaramente alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; i motivi vaghi o non riconducibili sono inammissibili.
- L'onere della prova sull'esistenza della pretesa impositiva grava sull'Amministrazione finanziaria; il giudice può però ritenere la prova acquisita e, sul quantum, chiedere al contribuente di proporre un diverso criterio di calcolo: tale richiesta non equivale ad invertire l'onere della prova.
- In caso di "doppia conforme" (stessa decisione in primo e secondo grado) il ricorso per cassazione è limitato e richiede che il ricorrente indichi chiaramente le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni per poter denunciare omissioni o vizi.
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