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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32069/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da una divisione ereditaria/comunione su un'unità immobiliare in Castelvecchio di Puglia. In primo grado il tribunale ha attribuito l'intero bene al comproprietario titolare della quota maggioritaria (5/6) e ha rigettato la sua domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della cosa comune, decidendo allo stato degli atti perché il suo fascicolo di parte non era disponibile al momento della decisione. La corte d'appello ha confermato il rigetto, rilevando: mancato deposito del fascicolo anche in appello; incoerenza tra l'importo indicato dal consulente tecnico e gli accertamenti svolti; genericità della richiesta di aggiornamento della stima dell'immobile. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito dato per mancato il deposito del fascicolo senza indagare sulle cause dell'assenza, sostenendo che i documenti erano in realtà presenti nel fascicolo telematico e provavano i costi sostenuti; 2) erronea percezione del contenuto della consulenza tecnica, che non avrebbe indicato il costo della ristrutturazione ma la differenza tra valore dell'immobile prima e dopo i lavori, con conseguente prova dell'avvenuta ristrutturazione; 3) mancata disposizione dell'aggiornamento della stima dell'immobile, che il ricorrente assumeva deprezzato rispetto alla valutazione del consulente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che in realtà denunciavano errori di fatto revocatori: la supposizione circa l'assenza di documenti o il travisamento del contenuto della consulenza tecnica non erano deducibili con ricorso per cassazione, ma solo con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha inoltre reputato infondate le ulteriori doglianze, perché dirette contro apprezzamenti di fatto compiuti dalla corte territoriale: mancata prova dell'imputabilità dei miglioramenti all'iniziativa e all'onere del ricorrente e genericità della richiesta di aggiornamento della stima. In sede di divisione, infatti, chi contesta l'attualità della stima deve indicare specifiche ragioni e non limitarsi ad allegazioni astratte. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore consistente nella falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di documenti presenti nel fascicolo processuale integra errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure contro apprezzamenti di fatto devono essere formulate nei limiti del vizio motivazionale, deducendo fatti decisivi omessi; non è ammessa una critica generica e globale della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'erronea percezione da parte del giudice dell'esistenza di documenti nel fascicolo, quando si traduca in una svista materiale o in un travisamento del contenuto degli atti, integra errore di fatto revocatorio e non è deducibile con ricorso per cassazione.
  • Il travisamento del contenuto di una consulenza tecnica, se consiste nella falsa percezione di ciò che l'elaborato peritale afferma, è anch'esso sindacabile con revocazione e non con il ricorso per cassazione.
  • Le doglianze che investono valutazioni di merito su prova, imputabilità dei miglioramenti o attendibilità della stima sono censurabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione, mediante l'indicazione di specifici fatti decisivi omessi, non attraverso critiche generiche e globali.
  • Nel giudizio di divisione, la parte che contesta l'attualità della stima dell'immobile deve allegare e dimostrare circostanze specifiche e concrete che giustifichino un aggiornamento della valutazione, non essendo sufficienti deduzioni astratte o meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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