Sentenza n. 4899/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1810/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro in data 16.04.2025, in esito al giudizio RG n. 12433/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 1810 del 16 aprile 2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il Ministero non aveva provato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, limitatamente alla parte relativa all'attribuzione della Carta elettronica e dei buoni spettanti, con esclusione delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. Tale esclusione è stata motivata dal fatto che i difensori antistatari, titolari di un autonomo titolo di credito per le spese distratte, non avevano proposto il giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della persistente inottemperanza per compiere gli atti necessari. Il compenso commissariale, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in 500 euro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione ai difensori richiedenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e, in presenza dei relativi presupposti, l'assegnazione di un termine all'amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del docente, cui deve conformarsi l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione e quest'ultima non dimostra di avere eseguito integralmente il comando giudiziale.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza promosso dal beneficiario della condanna non comprende automaticamente la riscossione delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari, quando questi ultimi sono titolari di un autonomo titolo di credito e non hanno proposto il giudizio.
- Le spese e il compenso del Commissario ad acta, quando dovuti, possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidati dal giudice dell'ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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