Sentenza n. 2938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2428/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva deciso il ricorso proposto contro la vicenda amministrativa relativa alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania - Salerno n. 2428/2024. Nel giudizio d’appello la società, già ricorrente in primo grado, ha dichiarato che l’impianto oggetto della controversia non sarebbe più stato realizzato, essendo stato espunto dal piano delle installazioni della società. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e che fossero compensate le spese. Il testo non indica gli specifici motivi d’appello né il contenuto puntuale del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l’evento sopravvenuto — la mancata realizzazione dell’impianto perché non più previsto nel piano delle installazioni — abbia fatto venir meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha precisato che tale sopravvenienza non riguarda l’originaria vicenda oggetto del ricorso, ma un evento successivo; pertanto non ricorre la diversa fattispecie prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. La sentenza appellata è stata conseguentemente annullata senza rinvio, anche perché l’originaria ricorrente ha di fatto rinunciato agli effetti della pronuncia. Le spese del doppio grado sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata per distinguere la sopravvenuta carenza di interesse determinata da un evento successivo, estraneo all’originaria vicenda, dalla diversa ipotesi contemplata dalla norma. Nel caso concreto il ricorso di primo grado è stato dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio d’appello, il ricorrente in primo grado dichiara che l’intervento oggetto della controversia non sarà più realizzato perché espunto dai piani dell’amministrazione o del soggetto interessato, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se la sopravvenienza che elimina l’interesse alla decisione consiste in un evento successivo e autonomo rispetto all’originaria vicenda controversa, essa non integra la specifica fattispecie prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a.; il giudice deve invece dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente in primo grado può giustificare, in appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quando il ricorrente abbia di fatto rinunciato agli effetti della pronuncia e non sussista più una controversia attuale da definire.
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