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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22183/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione, ha impugnato la sentenza d'appello che aveva solo rideterminato la pena dopo l'esclusione di una circostanza aggravante. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe considerato le concrete capacità operative del soggetto, i limitati rapporti con il mercato di riferimento, l'entità della droga movimentata in un certo arco temporale e il numero degli assuntori riforniti; ha inoltre dedotto che l'attività di spaccio sarebbe stata occasionale e limitata rispetto a quella dei coimputati e che il locale utilizzato come base logistica era rimasto chiuso nel periodo d'indagine per ragioni sanitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero in sostanza questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e mirassero a ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte di appello aveva correttamente escluso la lieve entità valorizzando la reiterazione delle condotte di spaccio, riferite a diverse tipologie di stupefacenti, la successione di numerose condotte in un arco temporale ristretto, il radicamento sul territorio, la presenza di una clientela stabile che si recava presso la sala giochi per gli acquisti, la disponibilità di canali di approvvigionamento e la capacità di soddisfare costantemente le richieste anche in orario serale e notturno. Conseguentemente ha posto le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    detenuto, con finalità di cessione a terzi, sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish e marijuana

    Integra il reato di detenzione illecita di stupefacenti a fini di cessione; la Corte ne conferma la sussistenza nel fatto contestato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità va esclusa quando la reiterazione delle condotte, la pluralità delle sostanze, la frequenza delle cessioni, il radicamento sul territorio e la capacità di approvvigionamento e distribuzione rendono il fatto non minimamente offensivo.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello ha escluso l'aggravante prevista da tale comma, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per fondare la regola secondo cui, in caso di inammissibilità, non può escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura alternativa dei fatti quando il ricorso si limiti a riproporre doglianze già vagliate e motivate dal giudice di merito.
  • La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti può essere esclusa quando emergano condotte reiterate, riferite a più tipologie di sostanza, concentrate in un arco temporale ristretto e sostenute da una struttura di approvvigionamento e vendita stabile ed efficiente.
  • La valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo di modalità, mezzi, quantità, frequenza delle cessioni e organizzazione dell'attività, potendo il radicamento territoriale e la capacità di soddisfare una clientela abituale deporre in senso ostativo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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