Cassazione Penale, Ordinanza n. 02964/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era totalmente generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo attinente al giudizio di responsabilità, ma il motivo è stato ritenuto del tutto generico: non risultava dedotto alcunché di specifico a censura della motivazione della sentenza di merito, né erano state indicate argomentazioni idonee a mettere in discussione l'affermazione di colpevolezza.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La decisione richiama implicitamente il reato di evasione come oggetto della condanna impugnata; non viene svolta una vera interpretazione della norma, ma solo il riferimento al titolo di reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera contestazione generica del giudizio di responsabilità non consente il vaglio di legittimità.
- Un ricorso privo di deduzioni concrete, che non indichi quali passaggi della motivazione sarebbero errati o illogici, è inammissibile per genericità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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