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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14962/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 393 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava la sussistenza della responsabilità penale, contestando in particolare l'idoneità probatoria delle sole dichiarazioni della persona offesa a fondare l'affermazione di colpevolezza. La Corte ha rilevato che la doglianza era manifestamente infondata e, inoltre, sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte in appello. È stato valorizzato che le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute attendibili dal giudice di merito e corroborate da ulteriori riscontri documentali, in particolare dal contenuto dei fax inviati dal ricorrente alla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    È il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in sede di legittimità; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma ne presuppone la configurabilità sulla base delle prove valutate dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura che contesti la responsabilità limitandosi a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile quando il giudice di merito abbia già valutato in modo non illogico la credibilità della persona offesa e i relativi riscontri.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere l'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne motivi l'attendibilità e tali dichiarazioni risultino corroborate da elementi ulteriori, anche documentali.
  • È manifestamente infondato il ricorso che riproponga in Cassazione questioni già trattate e respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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