Sentenza n. 11776/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione 1) del Provvedimento Prot. n. 20250048954/48955/48957 del 19/01/2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul, notificato il 23/01/2026 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Residenza Elettiva; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dei visti d’ingresso per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti visto)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo diniego dei visti per residenza elettiva, adottato dopo che un precedente diniego era stato annullato dal TAR. Hanno dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo di possedere i requisiti economici e personali richiesti. In particolare, hanno contestato l’erronea determinazione della soglia reddituale minima, calcolata dall’amministrazione nella misura di 30.000 euro per ciascun componente del nucleo familiare, nonché l’omessa considerazione di trattamenti pensionistici annui complessivamente pari a 51.830,17 euro. Hanno inoltre censurato la confusione tra reddito e risparmio nell’analisi dei conti correnti e il travisamento della posizione del figlio, ritenuto irregolare sebbene fosse entrato in Italia con visto per studio rilasciato dal medesimo Consolato e fosse titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. È stata altresì dedotta la mancata comunicazione del preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla soglia reddituale, affermando che il requisito economico previsto dall’art. 13 dell’Allegato A al decreto 850/2011, per un singolo viaggiatore, corrisponde a circa 30.540 euro annui, cui si aggiunge, per ogni ulteriore partecipante, il triplo della quota giornaliera di 17,04 euro, pari a circa 18.660 euro annui. L’amministrazione non poteva quindi pretendere 30.000 euro per ciascun membro del nucleo familiare. Il giudice ha inoltre rilevato che il Consolato aveva ignorato trattamenti pensionistici documentati per 51.830,17 euro annui e aveva confuso il reddito con il risparmio risultante dai conti correnti. È stata ritenuta fondata anche la censura di travisamento relativa alla posizione del figlio, il cui ingresso e soggiorno in Italia risultavano regolari. È stata invece respinta la doglianza concernente l’omesso preavviso di diniego, in quanto il nuovo provvedimento era soggetto, ratione temporis, alla disciplina del comma 7-bis dell’art. 4 del testo unico immigrazione. Il TAR ha precisato che, nella riedizione del potere, l’amministrazione non potrà introdurre per la prima volta, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del MAECI.
Norme richiamate
art. 13 dell’Allegato A al decreto 850/2011
Il requisito economico per il visto per residenza elettiva deve essere calcolato considerando, per un singolo viaggiatore, circa 30.540 euro annui e, per gli ulteriori partecipanti, il triplo della quota giornaliera individuale di 17,04 euro, pari a circa 18.660 euro annui per ciascuno.
Tabella A della direttiva del Ministero dell’interno 1 marzo 2000
Fornisce i parametri economici utilizzati per determinare la soglia reddituale richiesta ai fini del visto per residenza elettiva.
comma 7-bis dell’art. 4 d.lgs. 286/1998
La disciplina ratione temporis applicabile esclude, nel caso esaminato, la fondatezza della censura relativa al mancato preavviso di diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Nella riedizione del potere successiva all’annullamento, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto per residenza elettiva, il requisito reddituale deve essere determinato secondo i parametri dell’art. 13 dell’Allegato A al decreto 850/2011 e della Tabella A della direttiva ministeriale 1 marzo 2000: alla soglia prevista per il singolo richiedente si aggiunge, per gli ulteriori partecipanti, il triplo della quota giornaliera individuale, senza imporre automaticamente la soglia piena prevista per il primo richiedente a ciascun componente del nucleo familiare.
- La valutazione della capacità economica del richiedente deve considerare i trattamenti pensionistici documentati e distinguere il reddito, quale entrata, dal risparmio risultante dalla disponibilità residua sui conti correnti.
- Sussiste travisamento dei fatti quando l’amministrazione qualifica come irregolare il soggiorno di un familiare nonostante risultino dagli atti un ingresso con visto rilasciato dall’autorità consolare e un valido permesso di soggiorno.
- Dopo l’annullamento di un provvedimento, nella riedizione del potere l’amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi che erano già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
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