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Sentenza

Sentenza n. 3619/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento datato 28 settembre 2022, prot 12606, con cui Trenord s.r.l. ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara n. 1746/2021 – servizio di pellicolatura e decoro rotabili, CIG 92247822ED, per un importo a base di gara di € 4.002.020,00; - ove occorra del disciplinare di gara, per la parte oggetto di censura nei motivi di ricorso.

Giustizia amministrativa202203007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per il servizio di pellicolatura e ripristino del decoro di elementi di arredo sui rotabili ferroviari, fondata sul mancato possesso di una certificazione ISO 14001 relativa ad attività coerenti con l'oggetto della gara e, inoltre, su un grave illecito professionale e sull'omessa dichiarazione di contenziosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione deducendo, in primo luogo, che le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 possedute, unitamente ai codici EA e NACE indicati, fossero coerenti con le attività oggetto dell'appalto. Ha contestato, inoltre, l'interpretazione della clausola del disciplinare relativa alla coerenza tra certificazione e oggetto di gara, sostenendo che la certificazione ISO riguardasse la capacità dell'organizzazione di gestire i propri processi ambientali e non le specifiche lavorazioni. Sono stati dedotti anche l'insussistenza dei presupposti del grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, il difetto di motivazione e lo sviamento, l'illegittimità dell'esclusione fondata sulla mera pendenza di contenziosi, il mancato rispetto del limite temporale triennale per la valutazione dell'illecito professionale, l'insussistenza di un obbligo di dichiarare i contenziosi già pendenti e conosciuti dalla stazione appaltante e la conseguente inapplicabilità dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016. Il TAR ha preliminarmente rilevato che, ove la gara fosse stata aggiudicata senza impugnazione dell'aggiudicazione, il ricorso sarebbe stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non risultando tuttavia dagli atti la conclusione della gara, il Collegio ha esaminato il merito. Ha qualificato l'esclusione come provvedimento plurimotivato e ha concentrato l'esame sul primo motivo, relativo alla certificazione ISO 14001, ritenendo sufficiente la legittimità di tale autonoma ragione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il disciplinare richiedeva una certificazione ISO 14001, in corso di validità, relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara, consistenti nella pellicolatura e nel ripristino del decoro di elementi di arredo sui rotabili ferroviari. Il TAR ha ritenuto che la certificazione prodotta dalla ricorrente avesse un campo di applicazione riferito a barriere e segnaletica stradale, carpenteria e strutture metalliche, opere stradali, ferroviarie e idrauliche, ma non alle specifiche attività di pellicolatura e ripristino di rotabili ferroviari. I codici di classificazione richiamati non hanno modificato tale conclusione: il codice NACE 33.1 identifica la riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature, mentre il codice NACE 25.6 riguarda il trattamento e rivestimento dei metalli e i lavori di meccanica generale; tali attività non comprendono la pellicola dei treni, che non è costituita da metallo. Il giudice ha quindi ritenuto insussistente il requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare e legittima l'esclusione. Poiché l'atto era plurimotivato, la validità di questa autonoma motivazione rendeva irrilevanti le censure contro gli ulteriori motivi di esclusione, relativi al grave illecito professionale e alle dichiarazioni sui contenziosi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    Richiamato nel provvedimento di esclusione quale fondamento dell'addebito di grave illecito professionale derivante dal precedente inadempimento contrattuale; il TAR non ha esaminato nel merito tale motivo, ritenendo sufficiente l'autonoma ragione relativa alla certificazione ISO.

  • art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016

    Richiamato nel provvedimento di esclusione per l'omessa indicazione nel DGUE dei contenziosi pendenti; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'autonomia della ragione concernente il difetto del requisito ISO.

  • art. 80, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Invocato dalla ricorrente in relazione al limite temporale per la valutazione dei gravi illeciti professionali, ma non esaminato dal TAR.

  • art. 18 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di un obbligo dichiarativo su fatti già conosciuti dalla stazione appaltante; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di esclusione è fondato su più motivazioni autonome e distinte, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto; le censure rivolte contro le altre motivazioni diventano irrilevanti ai fini della decisione.
  • Se la lex specialis richiede una certificazione di qualità relativa ad attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, la verifica deve essere compiuta considerando il campo di applicazione concreto della certificazione e non la mera astratta riconducibilità a codici EA o NACE.
  • I codici di classificazione riportati in una certificazione di qualità hanno valore convenzionale e non dimostrano, da soli, che l'attività concretamente certificata coincida con tutte le attività astrattamente comprese nel codice.
  • Il requisito di capacità tecnico-professionale fondato su una certificazione ISO è carente quando il campo di applicazione della certificazione riguarda lavorazioni diverse da quelle specificamente richieste dalla gara, anche se alcune classificazioni utilizzate possono apparire genericamente riferibili al settore dei trasporti o della meccanica.
  • Il concorrente che impugna atti di gara anteriori all'aggiudicazione deve impugnare anche l'aggiudicazione sopravvenuta; in mancanza, il ricorso può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualora l'aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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