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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - Spese valutate dal "nuovo" redditometro - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, per l'anno d'imposta 2008, un maggior reddito sintetico di 49.512 euro, determinato sulla base del possesso di un'autovettura, di un motociclo, di due abitazioni e delle spese sostenute per operazioni immobiliari e altre movimentazioni finanziarie. Secondo l'Ufficio, la contribuente non aveva dimostrato in modo sufficiente l'origine delle somme utilizzate, rilevando in particolare il saldo iniziale e finale dei conti correnti, i disinvestimenti e reinvestimenti di titoli, gli accrediti bancari, i versamenti di contanti e assegni e le asserite donazioni ricevute dal padre e dal compagno. La contribuente sosteneva invece che le spese erano state finanziate da disponibilità patrimoniali pregresse, compravendite immobiliari e donazioni, ossia da somme non riconducibili al reddito imponibile dell'anno 2008.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Il Collegio ha ritenuto che la contribuente avesse fornito una prova idonea della propria capacità reddituale e patrimoniale e della provenienza delle risorse utilizzate per sostenere le spese e gestire i beni posseduti. È stata inoltre riconosciuta, nell'accertamento sintetico disciplinato dalla normativa modificata nel 2010, la possibilità di fornire una prova contraria ampia e non rigidamente limitata alla produzione di documentazione attestante redditi esenti o soggetti a ritenuta. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. 600/1973

    Nel testo novellato, il contribuente può dimostrare che il finanziamento della spesa è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

    La norma sull'accertamento sintetico consente al contribuente di fornire una prova contraria ampia, diretta a dimostrare che le spese sono state finanziate con disponibilità patrimoniali pregresse, redditi riferibili ad altri periodi d'imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta o somme comunque non imponibili. Non è necessario limitarsi alla dimostrazione di redditi risultanti da una specifica documentazione tipizzata.

  • Art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    Ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico.

    La modifica normativa ha ampliato le modalità di prova contraria e ha rafforzato la necessità di considerare l'effettiva provenienza delle somme utilizzate dal contribuente, evitando che il reddito venga automaticamente identificato con la spesa sostenuta.

  • Art. 22 d.l. 78/2010 e disciplina del nuovo redditometro

    Dal testo novellato dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 è scomparso il riferimento alla necessità che l'ammontare dei redditi oggetto di prova contraria risultasse da "idonea documentazione".

    La prova contraria non è soggetta a un vincolo documentale rigido o tassativo: può essere fornita mediante documenti, presunzioni, elementi bancari, argomentazioni e altri elementi coerenti e complessivamente idonei a dimostrare la provenienza non imponibile o temporalmente diversa delle risorse.

Massime di principio

  • Nel nuovo accertamento sintetico, la presunzione derivante dalle spese può essere superata dimostrando che esse sono state finanziate con risparmi accumulati in anni precedenti, disinvestimenti, vendite patrimoniali, donazioni, prestiti, redditi esenti o altre somme non imponibili.
  • La prova contraria è libera e non richiede necessariamente una specifica forma documentale, ma deve essere concreta, coerente e idonea a collegare le disponibilità finanziarie alle spese contestate.
  • L'Amministrazione non può considerare automaticamente ogni accredito o versamento come reddito imponibile dell'anno: deve valutarne la natura e la provenienza nel quadro complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria del contribuente.
  • La disponibilità di somme maturate in anni precedenti può essere rilevante anche se tali annualità non sono più accertabili, purché sia plausibile e adeguatamente dimostrato che le somme erano ancora disponibili nell'anno oggetto di controllo.
  • In caso di accertamento fondato su beni e spese, è utile ricostruire analiticamente i flussi finanziari, documentando vendite, acquisti, disinvestimenti, donazioni, prestiti e trasferimenti, e spiegando la destinazione delle somme.
  • La prova libera non equivale all'assenza di prova: dichiarazioni generiche o causali bancarie non chiarite possono non essere sufficienti, mentre una pluralità di elementi concordanti può dimostrare l'assenza o la diversa collocazione temporale del reddito presunto.

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