Corte di giustizia, Sentenza C-5/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 luglio 2024. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro KD. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni. — Causa C-5/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione dell’EUIPO contro l’annullamento, da parte del Tribunale, del rapporto informativo 2019 di KD. Conferma che il ricorso interno previsto dalle DGE 43 non è una condizione preliminare per adire il giudice dell’Unione. Conferma inoltre sia il difetto di motivazione, per non aver spiegato il punteggio inferiore su una competenza, sia la violazione del dovere di sollecitudine per non aver preso in considerazione i problemi di salute dell’agente.
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: validità del rapporto informativo di un agente temporaneo EUIPO, obbligo di motivazione e dovere di sollecitudine, nonché necessità o meno di previo ricorso interno.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nell’annullare il rapporto informativo 2019 di KD per: i) aver escluso che il ricorso interno previsto dalle disposizioni di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto fosse una condizione di ricevibilità del ricorso giurisdizionale; ii) aver ravvisato un difetto di motivazione per l’assenza di spiegazioni sul punteggio inferiore attribuito alla competenza "Resilienza"; iii) aver ritenuto non provati i richiami al rispetto delle scadenze; iv) aver accertato una violazione del dovere di sollecitudine per la mancata considerazione dei problemi di salute dell’agente.
Principio di diritto
Il rapporto informativo previsto dall’articolo 43 dello Statuto può essere impugnato direttamente dinanzi al giudice dell’Unione senza che il funzionario o agente debba previamente esperire il ricorso interno eventualmente previsto dalle disposizioni di applicazione; una norma interna non può aggiungere condizioni di accesso al giudice non previste dallo Statuto. Inoltre, quando l’istituzione si è autovincolata a fornire spiegazioni supplementari in caso di valutazione inferiore al livello richiesto, la mancata osservanza di tale regola integra una violazione dell’obbligo di motivazione idonea a comportare l’annullamento dell’atto; infine, il dovere di sollecitudine impone di prendere debitamente in considerazione, nella valutazione, anche i problemi di salute conosciuti dell’agente, sicché l’assenza totale di menzione di tali problemi può viziare il rapporto.
Norme richiamate
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione C(2013)8985 della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e alle modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (DGE 43)
- Articolo 7 delle DGE 43
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione EUIPO/KD sul rapporto informativo 2019
La Corte di giustizia, Nona Sezione, decide sull’impugnazione proposta dall’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il rapporto informativo 2019 di KD, agente temporaneo dell’EUIPO. La causa riguarda la valutazione del personale, l’obbligo di motivazione e il dovere di sollecitudine nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
KD era stata assunta come agente temporaneo presso l’EUIPO nel 2015 e nominata capo équipe nel 2016. Dopo un rapporto intermedio positivo nel 2019, il 3 febbraio 2020 si svolse il colloquio di valutazione per l’anno 2019 e l’11 marzo 2020 fu notificato il rapporto controverso. Tale rapporto attribuiva a KD una valutazione complessivamente soddisfacente, ma conteneva alcune criticità, in particolare per le competenze "Determinazione delle priorità e organizzazione" e "Resilienza". KD adì il Tribunale chiedendo l’annullamento del rapporto e il risarcimento del danno morale. Il Tribunale annullò il rapporto per difetto di motivazione, errore di fatto e violazione del dovere di sollecitudine, respingendo invece la domanda risarcitoria come assorbita dall’annullamento.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia si fonda principalmente sull’articolo 43 dello Statuto dei funzionari, che prevede il rapporto annuale di valutazione e la possibilità di presentare osservazioni. Sono rilevanti anche l’articolo 90, paragrafo 2, e l’articolo 91 dello Statuto, che disciplinano reclamo e ricorso giurisdizionale, nonché l’articolo 110, che consente l’adozione di disposizioni generali di esecuzione. Per l’EUIPO, applicabili per analogia erano le DGE 43 della Commissione, in particolare l’articolo 7, che prevede un reclamo interno avverso il rapporto. La Corte richiama inoltre l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e l’articolo 263 TFUE, oltre all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura per le spese.
Primo motivo: ricevibilità del ricorso e ricorso interno
L’EUIPO sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere non necessaria l’adozione previa del ricorso interno previsto dall’articolo 7 delle DGE 43. La Corte respinge il motivo: ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, un rapporto informativo ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto può essere impugnato direttamente quando diviene definitivo, senza reclamo formale ex articolo 90, paragrafo 2. La Corte afferma che né l’articolo 43 dello Statuto né l’articolo 7 delle DGE 43 possono essere interpretati come se imponessero al funzionario o agente un obbligo di previo esperimento del ricorso interno. Una disposizione di esecuzione non può aggiungere una condizione di accesso al giudice non prevista dallo Statuto; se lo facesse, la Commissione eccederebbe la competenza conferitale dall’articolo 110 dello Statuto.
Secondo motivo: obbligo di motivazione e valore delle istruzioni interne
L’EUIPO contestava che il Tribunale avesse attribuito valore vincolante al punto 3.5.5 dell’allegato A del fascicolo pratico relativo alle valutazioni, che raccomandava di spiegare le valutazioni inferiori al livello richiesto. La Corte respinge anche questo motivo: osserva che, una volta pubblicate e poi riprese espressamente nel rapporto come istruzioni al valutatore, tali regole di condotta autovincolano l’amministrazione. La Corte conferma quindi che il Tribunale poteva ritenere vincolante la regola interna e constatata la mancata spiegazione del punteggio inferiore per la competenza "Resilienza". Richiama poi la funzione essenziale dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE e articolo 41 della Carta, che serve sia a consentire all’interessato di valutare la legittimità dell’atto sia a permettere il controllo giurisdizionale. La violazione di tale obbligo costituisce una formalità sostanziale e giustifica l’annullamento dell’atto.
Terzo motivo: prova dei richiami al rispetto delle scadenze
L’EUIPO lamentava che il Tribunale avesse invertito l’onere della prova nel ritenere non dimostrati i richiami al rispetto delle scadenze menzionati nel rapporto. La Corte respinge la censura: non si può richiedere al soggetto interessato la prova di un fatto negativo, sicché era legittimo esigere dall’EUIPO almeno un principio di prova dell’effettività di tali solleciti. La Corte osserva inoltre che i documenti prodotti dall’EUIPO per dimostrare quei richiami erano stati depositati tardivamente in controreplica e quindi correttamente dichiarati irricevibili dal Tribunale ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale. Nessuna contraddizione o errore di diritto viene quindi ravvisato nella valutazione del Tribunale.
Quarto motivo: dovere di sollecitudine e problemi di salute
Sul quarto motivo, l’EUIPO sosteneva che il dovere di sollecitudine non imponesse di menzionare i problemi di salute di KD, anche perché i dati medici erano riservati e perché la valutazione complessiva era positiva. La Corte respinge la tesi. Ricorda che il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, incluso l’interesse dell’agente, quando si pronuncia sulla sua situazione. Secondo la Corte, una concezione troppo restrittiva, limitata ai casi di assenze lunghe o frequenti, non è accettabile, poiché i problemi di salute possono incidere anche sulle prestazioni durante i periodi di lavoro. La riservatezza dei dati medici non esclude che i superiori conoscano l’esistenza di problemi di salute senza conoscerne la natura esatta. Poiché era pacifico che KD aveva avuto gravi problemi di salute e che il valutatore ne era a conoscenza, il silenzio totale del rapporto su tale aspetto integra una violazione del dovere di sollecitudine.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione dell’EUIPO e lo condanna alle spese. Conferma così l’annullamento del rapporto informativo di KD disposto dal Tribunale.
Principi ricavabili
La sentenza conferma tre principi di rilievo pratico:
- il ricorso interno previsto da disposizioni di applicazione dello Statuto non può essere trasformato in una condizione di ricevibilità del ricorso giurisdizionale se lo Statuto non lo prevede;
- le istruzioni interne dell’istituzione, se pubblicate e applicate come regole di condotta, vincolano l’amministrazione e la loro violazione può integrare difetto di motivazione;
- nel valutare il personale, l’amministrazione deve tenere conto, quando conosciuti, dei problemi di salute dell’interessato, anche se coperti da riservatezza, se tali elementi sono pertinenti alla sua situazione valutativa.
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