Corte di giustizia, Sentenza C-538/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 luglio 2024. — SB contro Agrárminiszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 52 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 53, paragrafo 1 – Definizione dei criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato – Competenza degli Stati membri – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18 – Distinzione tra “animali dichiarati” e “animali accertati” – Articolo 30, paragrafo 3 – Sostegno calcolato sulla base degli animali accertati – Articolo 31, paragrafi da 1 a 3 – Sanzioni amministrative nell’ipotesi di non conformità tra gli animali dichiarati – Domanda di sostegno accoppiato connesso alla detenzione di vacche nutrici – Tasso di parti fissato nella normativa nazionale non raggiunto per l’insieme degli animali dichiarati – Tasso raggiunto per un numero più ristretto di questi animali – Prassi nazionale che nega il sostegno. — Causa C-538/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel regime del sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri conservano la competenza a definire le condizioni di ammissibilità, purché nel quadro del regolamento n. 1307/2013 e delle norme delegate. Se la condizione nazionale richiede che il tasso minimo di parti sia raggiunto sull’insieme degli animali dichiarati, il mancato rispetto di tale requisito consente il rigetto integrale della domanda. Le disposizioni sui "animali accertati", sulla base di calcolo e sulle sanzioni amministrative non obbligano a riconoscere un aiuto parziale in presenza di una condizione di ammissibilità non soddisfatta per tutti gli animali.
Sostegno accoppiato per vacche nutrici: gli Stati membri possono negare integralmente l’aiuto se non è soddisfatta una condizione nazionale di ammissibilità riferita a tutti gli animali dichiarati, senza dover applicare solo una riduzione proporzionale.
La questione giuridica
Se il regolamento delegato n. 640/2014, in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, 30, paragrafo 3, e 31, paragrafi da 1 a 3, osti a una prassi nazionale che respinge integralmente la domanda di sostegno accoppiato per vacche nutrici quando il tasso minimo di parti fissato dal diritto nazionale non è raggiunto per l’insieme degli animali dichiarati, pur essendo raggiunto per un numero più ristretto di tali animali; e, in subordine, come calcolare il numero di animali ammissibili e la sanzione.
Principio di diritto
Gli Stati membri, nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo, possono fissare criteri di ammissibilità che devono essere soddisfatti da tutti gli animali dichiarati nella domanda; se una tale condizione nazionale non è soddisfatta, nessun animale può essere trattato come "accertato" ai fini del pagamento e la domanda può essere respinta integralmente. Gli articoli 30, paragrafo 3, e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 disciplinano la base di calcolo e le sanzioni solo quando esiste già un diritto all’aiuto per una parte degli animali dichiarati, ma non impongono di trasformare una condizione di ammissibilità totale in una riduzione proporzionale del sostegno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Articolo 53 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articolo 30 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
Sostegno accoppiato per vacche nutrici e rigetto integrale della domanda
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in materia di politica agricola comune e, in particolare, di sostegno accoppiato facoltativo connesso alla detenzione di vacche nutrici. Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una prassi ungherese che respinge integralmente la domanda quando il tasso minimo di parti previsto dal diritto nazionale non è raggiunto per tutti gli animali dichiarati, pur essendo raggiunto per un numero inferiore di essi.
Fatti e procedimento principale
SB aveva chiesto un sostegno accoppiato per undici vacche nutrici. L’autorità competente aveva respinto la domanda perché solo tre vacche avevano partorito, con un tasso del 27%, inferiore al minimo del 30% stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9/2015. Il Ministro dell’Agricoltura aveva confermato il rigetto, ritenendo inapplicabili gli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014.
Quadro normativo dell’Unione rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 63 sui pagamenti indebiti e sulle sanzioni amministrative;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 52 sul sostegno accoppiato facoltativo, l’articolo 53 sulle decisioni degli Stati membri e l’articolo 54 sulle comunicazioni alla Commissione;
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, che attribuisce agli Stati membri la definizione dei criteri di ammissibilità nel quadro del diritto dell’Unione;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, l’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafi da 1 a 3;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articoli 15 e 21.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento delegato n. 639/2014 lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno accoppiato, purché nel rispetto del quadro fissato dal regolamento n. 1307/2013 e delle condizioni del regolamento delegato stesso. Il tasso minimo di parti previsto dalla normativa ungherese è stato considerato dal giudice del rinvio come una vera e propria condizione di ammissibilità applicabile agli animali dichiarati nel loro complesso.
Su questa base, la Corte ritiene che, se tale condizione non è soddisfatta, in linea di principio nessun animale dichiarato può essere qualificato come "animale accertato" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18. L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 640/2014 disciplina soltanto la base di calcolo dell’aiuto quando il numero di animali accertati è inferiore a quello degli animali dichiarati; non stabilisce invece le condizioni di ammissibilità, che restano nella competenza degli Stati membri.
Lo stesso vale per l’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, che introduce sanzioni amministrative per differenze tra animali dichiarati e animali accertati solo presupponendo l’esistenza di un diritto all’aiuto. Di conseguenza, tale disciplina non impone di riconoscere un aiuto parziale quando il criterio nazionale di ammissibilità, riferito a tutti gli animali dichiarati, non è soddisfatto.
La Corte aggiunge che i considerando 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 non conducono a una diversa conclusione. Il considerando 28, incentrato sull’inammissibilità dell’animale interessato, non trasforma una condizione di ammissibilità totale in un meccanismo di riduzione proporzionale; il considerando 31, relativo alla proporzionalità delle misure di rifiuto e revoca nello sviluppo rurale, non rende sproporzionato il rigetto quando manca il requisito di base per la concessione dell’aiuto.
Infine, la Corte rileva che una diversa interpretazione equivarrebbe, in sostanza, a consentire al richiedente una modifica a posteriori del numero di animali dichiarati, ma ciò contrasta con l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, che vieta modifiche dopo che l’autorità abbia informato il beneficiario delle inadempienze, e con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), che impone di indicare nella domanda il numero e l’identificazione degli animali.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, letto alla luce dei considerando 28 e 31, dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, non osta alla prassi di uno Stato membro che respinga integralmente una domanda di sostegno accoppiato quando non è soddisfatta una condizione nazionale di ammissibilità riferita agli animali dichiarati nel loro insieme. Poiché la risposta alla prima questione è negativa per il ricorrente, la Corte dichiara non necessario esaminare le questioni seconda e terza.
Principio affermato
La sentenza distingue nettamente tra condizioni di ammissibilità, che gli Stati membri possono definire per il sostegno accoppiato, e base di calcolo/sanzioni, disciplinate dal regolamento delegato n. 640/2014. Se il requisito nazionale è strutturato come condizione che deve essere soddisfatta da tutti gli animali dichiarati, il suo mancato rispetto comporta il rigetto totale della domanda e non l’applicazione di una mera riduzione dell’aiuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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