Corte di giustizia, Sentenza C-70/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2024. — Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Decisione della Commissione europea sull’importo dell’ammenda restante non pagata – Data di esigibilità di un’ammenda il cui importo è stato fissato dal giudice dell’Unione nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. — Causa C-70/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione proposta da tre società del gruppo Westfälische Drahtindustrie contro la sentenza del Tribunale relativa al pagamento del saldo di un'ammenda antitrust. Ribadisce che, se il Tribunale fissa esso stesso l'importo dell'ammenda nell'esercizio della competenza estesa al merito, non crea una nuova sanzione distinta, ma sostituisce l'importo originario. Perciò gli interessi maturano dalla data prevista nella decisione della Commissione, e non dalla sentenza del Tribunale.
Impugnazione respinta: un'ammenda fissata dal Tribunale nell'esercizio della competenza estesa al merito non costituisce una nuova sanzione giuridicamente distinta, e gli interessi decorrono dalla data prevista nella decisione della Commissione.
La questione giuridica
Se, quando il Tribunale annulla in parte una decisione della Commissione in materia di concorrenza e fissa esso stesso un importo di ammenda identico a quello originario nell'esercizio della competenza estesa al merito ex articolo 31 del regolamento n. 1/2003, l'ammenda così fissata debba considerarsi una nuova ammenda giuridicamente distinta, con conseguente decorrenza degli interessi solo dalla data della sentenza; e se il Tribunale abbia violato l'articolo 266 TFUE e il diritto a un equo processo respingendo le domande correlate.
Principio di diritto
Quando il Tribunale, nell'esercizio della competenza estesa al merito prevista dall'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sostituisce la propria valutazione a quella della Commissione e fissa l'importo dell'ammenda, esso non irroga una nuova ammenda giuridicamente distinta, ma modifica l'ammenda originariamente inflitta; di conseguenza, l'ammenda resta esigibile dalla data prevista nella decisione della Commissione e gli interessi decorrono da tale data, non dalla data della sentenza del Tribunale. Non vi è quindi violazione dell'articolo 266 TFUE né del diritto a un equo processo per il fatto che il Tribunale rigetti le domande fondate sull'erronea premessa dell'esistenza di una "ammenda giurisdizionale" autonoma.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione sull'esigibilità di un'ammenda antitrust riformata dal Tribunale
La Corte decide un'impugnazione proposta da tre società del gruppo Westfälische Drahtindustrie contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto le loro domande relative al saldo di un'ammenda inflitta per un'intesa nel mercato europeo dell'acciaio per precompresso. La questione centrale riguarda la natura giuridica dell'ammenda fissata dal Tribunale nell'esercizio della competenza estesa al merito e la data dalla quale decorrono gli interessi.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con decisione del 2010 adottata nell'ambito dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, aveva sanzionato le ricorrenti per la loro partecipazione a un cartello, infliggendo a WDI un'ammenda di EUR 46 550 000 e ritenendo le altre due società responsabili in solido per importi inferiori. La decisione prevedeva il pagamento entro tre mesi e, in caso di ricorso, la possibilità di evitare la riscossione immediata mediante garanzia bancaria o pagamento provvisorio.
Le ricorrenti avevano chiesto sia l'annullamento della decisione sia la riduzione dell'ammenda. Con ordinanza cautelare del 13 aprile 2011, il presidente del Tribunale aveva sospeso l'obbligo di prestare garanzia bancaria, subordinandolo a pagamenti provvisori. Con sentenza del 15 luglio 2015, il Tribunale aveva annullato la decisione nella parte relativa all'ammenda e fissato esso stesso un importo di ammenda identico a quello originario, rilevando errori della Commissione nella valutazione della capacità contributiva, ma negando comunque una riduzione per mancanza dei presupposti.
Successivamente, le parti avevano litigato sulla decorrenza degli interessi: le ricorrenti ritenevano che dovessero decorrere dalla sentenza del 2015, mentre la Commissione li faceva decorrere dalla data originaria prevista nella decisione del 2010. La Commissione aveva quindi intimato il pagamento di un saldo residuo. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso delle società.
Questioni sottoposte alla Corte
Le ricorrenti sostenevano in sostanza che:
- il Tribunale, con la sentenza del 2015, aveva annullato l'ammenda originaria e ne aveva sostituita una nuova, giuridicamente distinta;
- di conseguenza, gli interessi non potevano decorrere prima della pronuncia della sentenza del Tribunale;
- il Tribunale avrebbe violato l'articolo 266 TFUE e il diritto a un equo processo non esaminando individualmente tutti i motivi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, sul potere della Commissione di infliggere ammende;
- l'articolo 31 del medesimo regolamento, che attribuisce al giudice dell'Unione una competenza estesa al merito sulle ammende;
- gli articoli 261 e 263 TFUE;
- l'articolo 266 TFUE, evocato dalle ricorrenti;
- i punti 35 degli orientamenti del 2006 sulla capacità contributiva;
- le norme sullo Statuto della Corte e sul regolamento di procedura relative alla motivazione e alle spese.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto la distinzione tra controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE e competenza estesa al merito ex articolo 261 TFUE e articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Nel secondo caso, il Tribunale può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per fissare l'importo della sanzione, ma non ha il potere di irrogare una nuova ammenda giuridicamente distinta da quella originariamente inflitta.
La Corte chiarisce che, quando il giudice dell'Unione modifica l'importo dell'ammenda, la decisione della Commissione si considera sostituita nella misura dell'importo nuovo fissato dal giudice; tuttavia, la sanzione resta la stessa in termini giuridici. Il modo in cui il Tribunale formula il dispositivo, cioè annullando l'articolo della decisione della Commissione e poi fissando l'importo dell'ammenda, non trasforma la sanzione in una "ammenda giurisdizionale" autonoma.
Nel caso concreto, la sentenza del 2015 aveva solo corretto la valutazione della capacità contributiva e confermato, nell'esercizio della competenza estesa al merito, un importo identico a quello originario. Da ciò consegue che l'ammenda restava esigibile dalla data indicata nella decisione della Commissione, ossia il 4 gennaio 2011, e che gli interessi iniziavano a decorrere da tale data.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che il Tribunale poteva respingere i motivi successivi poiché tutti fondati sulla premessa errata dell'esistenza di una nuova ammenda giuridicamente distinta. La motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente, poiché consentiva alle ricorrenti di comprendere le ragioni della decisione e alla Corte di esercitare il controllo in impugnazione.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l'impugnazione e condanna le ricorrenti alle spese.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che la competenza estesa al merito del giudice dell'Unione in materia di ammende antitrust consente solo di modificare l'importo dell'ammenda originaria, non di sostituire ad essa una nuova sanzione distinta; pertanto, la data di esigibilità e la decorrenza degli interessi restano quelle previste nella decisione della Commissione, salvo diversa statuizione espressa ma compatibile con tale quadro giuridico.
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