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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-425/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2024. — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contro Mercedes-Benz Group AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Società figlie stabilite in diversi Stati membri – Danno diretto subito esclusivamente dalle società figlie – Azione di risarcimento danni intentata dalla società madre – Nozione di “unità economica”. — Causa C-425/22

Giurisprudenza europea62022CJ0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la nozione di unità economica, propria del diritto antitrust sostanziale, possa essere utilizzata in modo inverso per radicare la competenza giurisdizionale presso la sede della società madre ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012. Il luogo del danno coincide con quello in cui il pregiudizio si concretizza direttamente nella sfera delle società figlie lese, non con il centro di interessi della capogruppo. La Corte richiama i principi di prossimità, prevedibilità e coerenza tra foro e legge applicabile.

Competenza giurisdizionale in materia di risarcimento danni da intesa: la sede della società madre non è il luogo in cui il danno si è concretizzato quando il pregiudizio è subito solo dalle società figlie

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, la sede della società madre che agisce per il risarcimento dei danni subiti esclusivamente dalle sue società figlie a causa di una violazione dell’articolo 101 TFUE possa essere considerata il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, valorizzando la nozione di unità economica; e, in subordine, se rilevi il fatto che alcune società figlie non appartenessero ancora al gruppo al momento degli acquisti lesivi.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che la sede di una società madre non costituisce il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" quando la società madre chiede il risarcimento per danni causati direttamente ed esclusivamente alle sue società figlie da una condotta anticoncorrenziale di terzi, anche se madre e figlie formano un’unità economica. In tali casi, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno subito dalle società figlie, cioè il luogo di acquisto o leasing dei beni lesi, oppure, se gli acquisti sono avvenuti in più luoghi, il giudice della sede sociale della società figlia lesa; la seconda questione resta assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE

Competenza in materia di risarcimento danni da intesa e sede della società madre

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria ungherese in una controversia tra MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. e Mercedes-Benz Group AG. Il tema centrale è la determinazione del foro competente ex articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in un’azione di risarcimento danni fondata su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Fatti e procedimento principale

La Commissione, con decisione del 19 luglio 2016, ha accertato l’esistenza di un’intesa tra Mercedes-Benz Group e altri costruttori di autocarri, relativa alla fissazione dei prezzi di listino lordi di autocarri medi e pesanti, durata dal 1997 al 2011 e avente portata SEE. Le società figlie di MOL, stabilite in vari Stati membri, hanno acquistato o preso in leasing 71 autocarri durante il periodo dell’infrazione.

MOL ha agito in Ungheria chiedendo il risarcimento dei danni che assume di aver subito a causa dei maggiori costi sopportati dalle proprie società figlie. Ha sostenuto che, in quanto capogruppo e centro degli interessi economici e patrimoniali del gruppo, la propria sede sociale dovesse essere considerata il luogo in cui l’evento dannoso si è verificato.

I giudici ungheresi di primo e secondo grado hanno respinto tale impostazione, ritenendo che il danno diretto fosse stato subito solo dalle società figlie e che il pregiudizio lamentato da MOL fosse meramente indiretto e finanziario. La Kúria ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se la sede della società madre possa essere considerata il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto quando la madre agisce per danni subiti esclusivamente dalle figlie per una condotta anticoncorrenziale di terzi, invocando la nozione di unità economica;
  • se rilevi il fatto che, al momento di alcuni acquisti, talune società figlie non fossero ancora controllate dalla madre.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che consente di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

Sono inoltre menzionati:

  • gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012;
  • il considerando 15 e il considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, relativi a prevedibilità, domicilio del convenuto e collegamento stretto;
  • il regolamento Roma II, in particolare il considerando 7 e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), sulla legge applicabile alle restrizioni della concorrenza;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello in cui il danno si è concretizzato. Nelle cause in materia di cartelli, tale luogo coincide con il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale; perciò, il foro competente è normalmente quello in cui l’impresa lesa ha acquistato i beni a prezzo alterato, oppure, se gli acquisti sono avvenuti in più luoghi, quello della sede della società lesa.

La Corte esclude però che si possa estendere tale nozione fino a comprendere la sede della società madre quando il danno diretto è stato subito solo dalle società figlie. La teoria dell’unità economica è utilizzabile per imputare la responsabilità antitrust all’interno del gruppo, ma non può essere "rovesciata" per fondare la competenza giurisdizionale nel luogo della capogruppo. Un simile uso inverso sarebbe incompatibile con gli obiettivi di prossimità, prevedibilità e certezza del diritto perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, oltre che con il principio di coerenza tra foro e legge applicabile.

La Corte osserva inoltre che l’accesso al giudice non è precluso: le vittime possono sempre agire nel foro generale del domicilio del convenuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, nel foro del luogo di concretizzazione del danno subito direttamente.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" non comprende la sede sociale della società madre che agisce per i danni subiti esclusivamente dalle sue società figlie a causa di una condotta anticoncorrenziale di un terzo, anche se madre e figlie costituiscono un’unità economica.

Alla luce di questa risposta, la seconda questione è assorbita e non richiede risposta.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di azioni di risarcimento da intese, il foro speciale dell’articolo 7, punto 2, opera in funzione del danno direttamente concretizzatosi nella sfera del soggetto leso, non della posizione della capogruppo che sopporta solo un pregiudizio indiretto. La nozione di unità economica resta propria dell’accertamento della responsabilità antitrust, ma non incide sulla determinazione del foro speciale per il solo fatto che l’azione sia proposta dalla società madre.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalerisarcimento danni da intese anticoncorrenzialidiritto della concorrenza dell’unione europeaazioni follow-onunità economica

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