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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-760/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2024. — Procedimento penale a carico di FP e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza. — Causa C-760/22

Giurisprudenza europea62022CJ0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Sofia, ha chiarito che la direttiva 2016/343 garantisce il diritto dell’imputato di presenziare al processo, ma non armonizza in modo esaustivo le modalità tecniche di esercizio di tale diritto. Ne consegue che il diritto dell’Unione non impedisce allo Stato membro di consentire, su richiesta dell’imputato, la partecipazione alle udienze tramite videoconferenza. Resta però necessario che tale modalità assicuri concretamente un processo equo e la difesa effettiva.

Diritto dell’imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza su sua richiesta espressa ai sensi della direttiva 2016/343.

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, letto alla luce dei considerando 33 e 44, osti a che un imputato partecipi alle udienze del proprio processo, su sua espressa richiesta, mediante connessione online/videoconferenza, con difensore presente in aula e con garanzie tecniche e di comunicazione riservata.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non osta a che uno Stato membro autorizzi un imputato, che lo richieda espressamente, a partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza; tale possibilità è rimessa al diritto nazionale, purché le modalità concrete non compromettano il diritto a un equo processo, i diritti della difesa e le altre garanzie fondamentali tutelate dalla Carta e dalla CEDU.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 9, 10, 33, 44 e 47 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • CEDU
  • Articoli 47 e 48 della Carta
  • Articolo 6 CEDU

Diritto dell’imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in un procedimento penale per appartenenza a un’organizzazione criminale finalizzata all’arricchimento mediante reati tributari. La Corte è chiamata a stabilire se la direttiva (UE) 2016/343 consenta che l’imputato partecipi alle udienze del proprio processo, su sua espressa richiesta, tramite videoconferenza.

Fatti e procedimento principale

FP aveva partecipato alle udienze del suo processo in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria, sulla base della normativa bulgara allora vigente. Dopo la scadenza di tale disciplina temporanea, il giudice del rinvio ha rilevato l’assenza nel diritto nazionale di una base giuridica espressa per la prosecuzione della partecipazione a distanza dell’imputato, pur senza un divieto esplicito. FP ha chiesto di poter continuare a seguire il processo online, con difensore presente in aula e con possibilità di consultazioni riservate.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva (UE) 2016/343, che stabilisce norme minime comuni sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che garantisce agli indagati e imputati il diritto di presenziare al proprio processo;
  • i considerando 9, 10, 33, 44 e 47, che evidenziano la finalità di rafforzare il diritto a un equo processo e il rilievo dei diritti fondamentali della Carta e della CEDU;
  • l’articolo 6 TUE, gli articoli 47 e 48 della Carta e l’articolo 6 CEDU.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 osti a una disciplina o prassi che consenta all’imputato, su richiesta espressa, di partecipare alle udienze del processo in videoconferenza, purché egli possa seguire il dibattimento, prendere conoscenza delle prove, parlare senza ostacoli tecnici e comunicare in modo riservato con il difensore.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2016/343 mira a stabilire norme minime comuni e non a realizzare un’armonizzazione esaustiva del processo penale. Il diritto sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, garantisce che l’imputato possa presenziare personalmente al processo, ma non impone agli Stati membri di prevedere un obbligo generalizzato di presenza fisica né disciplina espressamente la possibilità di partecipazione a distanza su richiesta dell’imputato.

Poiché la direttiva non regola questa specifica modalità, la Corte conclude che la questione rientra nel diritto nazionale. Di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 1, non osta a che uno Stato membro autorizzi la partecipazione dell’imputato alle udienze mediante videoconferenza, se l’interessato lo chiede espressamente.

La Corte precisa tuttavia che, laddove gli Stati membri ammettano tale modalità, le relative regole non devono compromettere l’obiettivo della direttiva di rafforzare il diritto a un equo processo né i diritti fondamentali della difesa. Richiama a tal fine la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui la videoconferenza non è di per sé incompatibile con un processo equo, purché il soggetto possa seguire il procedimento, essere sentito senza problemi tecnici e comunicare efficacemente e riservatamente con il proprio avvocato.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, a condizione che sia garantito il diritto a un equo processo.

Principio affermato

La direttiva 2016/343 non impedisce agli Stati membri di consentire all’imputato, se lo richiede, di partecipare alle udienze del processo in videoconferenza; tale scelta è rimessa al diritto nazionale, ma le modalità concrete devono preservare l’effettività del contraddittorio, della difesa e del processo equo.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto di difesapresunzione di innocenzaprocesso penalevideoconferenza nelle udienze

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