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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01990/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una fideiussore per il pagamento di una rilevante somma garantita a favore del debitore principale. La garante, dipendente e gravemente ipovedente, ha sostenuto di aver inteso assumere una garanzia per 50 milioni di lire, mentre avrebbe sottoscritto un impegno per 500 milioni di lire per effetto di errore o dolo del funzionario bancario. Dopo una lunga sequenza processuale, culminata nell'annullamento della fideiussione e nella liberazione della garante da ogni obbligazione, la corte di rinvio ha però compensato integralmente le spese di tutti i gradi. La garante ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo spese, denunciando: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e motivazione apparente per avere il giudice compensato le spese nonostante la sua integrale vittoria; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto di motivazione, poiché non ricorrevano, nel regime applicabile ratione temporis, giusti motivi o analoghe ragioni idonee a giustificare la compensazione; 3) ulteriore motivo ex art. 96 c.p.c., poi assorbito. Le controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la banca originaria e la cessionaria del credito al pagamento delle spese dell'intero giudizio, di tutti i gradi e dei precedenti giudizi di legittimità e rinvio, con inalterato il resto della decisione di merito che aveva annullato la fideiussione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente; la compensazione integrale in presenza di vittoria totale della parte ricorrente viola questa regola salvo diverso fondamento normativo.

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile al giudizio introdotto prima della riforma del 2005, la compensazione delle spese era consentita per giusti motivi; la motivazione che la sorregge deve essere non apparente, non tautologica e non meramente illogica.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    norma evocata nel terzo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono i parametri processuali invocati per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla statuizione sulle spese.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nella fase di legittimità.

  • L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1

    richiamata solo per individuare il regime processuale tempore applicabile: il giudizio, introdotto nel 1991, resta soggetto alla disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico quando l'esito complessivo della lite è integralmente favorevole a una parte, dovendo comunque rispettare la regola della soccombenza.
  • Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., la compensazione per giusti motivi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma la relativa motivazione è censurabile in cassazione se è mancante, apparente, tautologica o illogica.
  • Il giudizio di rinvio, pur autonomo, resta una fase del medesimo processo originario e soggiace, salvo diversa previsione, alla legge processuale vigente al momento dell'introduzione della causa.
  • Quando, accolta la censura sul capo spese, non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito e regolare le spese dell'intero processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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