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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27910/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione (illogicità e contraddittorietà) rispetto alle dichiarazioni della persona offesa Federica Angeli e agli operatori (contrasti tra le deposizioni e rilevanza attribuita alla frase registrata "Manolo te spara in testa"), con contestazione dell'uso dell'audio e dell'attribuzione di comportamenti 'iraconda'; 2) vizio di qualificazione giuridica della condotta: la difesa sosteneva che si fosse trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) mentre la Corte d'appello aveva riconosciuto il tentativo di violenza privata (art. 610 c.p., con riferimento al tentativo ex art. 56 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. I motivi sono stati ritenuti ripetitivi di doglianze già esaminate in sede di merito e consistenti in una richiesta di valutazione alternativa della prova, non consentita in questa sede. La Corte ha ritenuto inidonea la censura sulla motivazione impugnata, osservando che il giudice d'appello ha motivato adeguatamente la sovrapponibilità delle testimonianze e ha fondato la decisione su elementi decisivi (gesto simulato di sparare e frasi minacciose) non specificamente contestati in cassazione. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato l'operatività della fattispecie di violenza privata (tentativo) perché la condotta appare rivolta a costringere la vittima e macroscopicamente eccedente l'ipotetico esercizio di una pretesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p. (violenza privata)

    La Corte ha applicato la fattispecie della violenza privata (nella forma del tentativo) ritenendo che la condotta minatoria e simbolica fosse finalizzata a costringere la persona offesa a non compiere determinate azioni (impossessarsi o impedire le videoriprese), con modalità di particolare gravità.

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La norma è stata esclusa nel caso concreto perché richiede che l'agente agisca con l'intento di esercitare un preteso diritto, consapevole dell'esistenza dell'oggetto della pretesa; la Corte ha ritenuto che qui la condotta eccedesse macroscopicamente tale fine, configurando piuttosto violenza privata.

  • art. 56 c.p. (tentativo)

    Richiamato in combinazione con l'art. 610 c.p.: la condotta è stata valutata come tentativo di violenza privata, non come consumazione piena o come esercizio legittimo di un diritto.

  • Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014 Rv. 260584

    Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014 Rv. 260584

    Giurisprudenza richiamata sul criterio di distinzione tra violenza privata e esercizio arbitrario delle proprie ragioni basato sull'elemento soggettivo (finalità e consapevolezza dell'esistenza dell'oggetto della pretesa).

  • Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Rv. 258985

    Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Rv. 258985

    Richiamata per il principio secondo cui si configura violenza privata quando si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nell'esercizio, anche arbitrario, di un preteso diritto, con comportamento costrittivo di particolare gravità.

  • Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Rv. 276916

    Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Rv. 276916

    Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso quando esso attribuisce alla motivazione della decisione impugnata un contenuto radicalmente diverso da quello reale e propone doglianze manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione della valutazione delle prove: censure che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono, se ripetitive, inammissibili.
  • Per distinguere tra violenza privata (art. 610 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è determinante l'elemento soggettivo: se l'agente mira ad esercitare un preteso diritto consapevole dell'esistenza dell'oggetto, può operare l'art. 393; se invece la condotta è finalizzata a coartare la libertà altrui e macroscopicamente eccede i limiti del presunto diritto, si configura la violenza privata.
  • Minacce esplicite (compresa la minaccia di morte) e gesti simbolici di violenza, specialmente se riscontrati anche mediante registrazioni o confermati da più testimoni, possono trasformare un conflitto sulla privacy in reato di violenza privata.
  • Le critiche alla motivazione devono essere specifiche: non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione logica o alternativa delle prove senza individuare errori giuridici puntuali o omissioni nella motivazione stessa.
  • Chi impugna deve evitare di fondare l'argomentazione su travisamenti letterali della motivazione del giudice di merito; l'erronea attribuzione di contenuti alla motivazione è causa di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Conseguenze pratiche: il ricorrente rischia condanne per spese processuali e ammende in caso di inammissibilità del ricorso, oltre all'obbligo di rifondere le spese delle parti costituite.

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