Sentenza n. 351/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza: del decreto ingiuntivo n. 449/2025 emesso dal Giudice di Pace di Sassari, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza che aveva imposto il pagamento di somme riconosciute da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta deducendo l’inerzia dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano nell’esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 989 del 13 novembre 2025. Tale sentenza aveva condannato l’amministrazione a pagare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, euro 336,29, oltre agli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio, somme dovute per prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale e già oggetto di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione. L’amministrazione era stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, per le spese del precedente giudizio di ottemperanza. Prima della decisione sull’istanza di nomina del commissario ad acta, l’amministrazione ha eseguito il pagamento mediante ordinativo del 3 febbraio 2026, versando complessivamente euro 2.673,15 per capitale, interessi moratori e spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale delle somme dovute aveva soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva dato esecuzione al titolo solo dopo la proposizione del ricorso e dopo l’inerzia già accertata in precedenza dal Tribunale. Le spese sono state liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e della copia del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, ritenendo che l’inerzia dell’amministrazione, già riscontrata in analoghi ricorsi, potesse evidenziare profili di responsabilità erariale. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale la ricorrente aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’inesecuzione del titolo giudiziale.
artt. 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Prevedono gli interessi moratori riconosciuti sulle somme dovute per le prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione tardiva del titolo giudiziale, intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- La reiterata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di titoli giudiziali può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine a possibili profili di responsabilità erariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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