Sentenza n. 448/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 04.6.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 4.6.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 4.7.2025 non essendo stato proposto appello;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che imponeva all’ASL l’erogazione diretta o il rimborso dei costi per il trattamento ABA e la logopedia
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, deducendo l’inerzia dell’ASL nonostante i solleciti e la trasmissione delle fatture relative alle terapie sostenute dal 2021 al 2024 e successivamente alla pronuncia. Hanno chiesto il rimborso di euro 41.611,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la natura generica della condanna contenuta nella sentenza da eseguire e il difetto di legittimazione dei genitori ad agire per il capo relativo al rimborso. Nel merito ha contestato l’obbligo di rimborso, anche richiamando l’asserita validità annuale della prescrizione medica.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza. Ha respinto l’eccezione relativa al termine di 120 giorni, qualificandolo come termine sostanziale, non soggetto alla sospensione feriale, e ha ritenuto tempestivo il ricorso notificato il 12 novembre 2025 rispetto alla notifica della sentenza all’ASL l’11 luglio 2025. Ha escluso che la sentenza da eseguire contenesse una condanna generica, poiché essa individuava sia le prestazioni dovute sia i criteri di quantificazione del rimborso. Ha riconosciuto la legittimazione dei genitori, rilevando l’identità soggettiva tra i vittoriosi nel giudizio di cognizione e coloro che agivano in ottemperanza. Nel merito, l’ASL non ha dimostrato né di avere erogato direttamente i trattamenti né di avere rimborsato le spese documentate; i giustificativi, le sedute e le terapie non risultavano contestati. Il riferimento alla validità annuale della prescrizione è stato ritenuto inidoneo, poiché la prescrizione non indicava un limite temporale e descriveva la patologia come stabilizzata. L’ASL è stata quindi condannata a dare completa esecuzione al titolo e a corrispondere euro 41.611,03, oltre interessi legali dalla richiesta fino all’effettivo pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale persistente inadempimento e a successiva istanza. Sono state respinte la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, e la penalità di mora, in ragione delle difficoltà finanziarie dell’amministrazione e dei vincoli di bilancio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma IV, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in presenza dei relativi presupposti, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine è stato qualificato come sostanziale e finalizzato a consentire alle amministrazioni di predisporre le risorse necessarie all’adempimento, senza applicazione della sospensione feriale.
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 104/2010
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine sostanziale di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, non ravvisandosi i relativi presupposti in ragione delle difficoltà economiche dell’amministrazione e dei vincoli di bilancio.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha natura sostanziale e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza quando il titolo giudiziale, pur demandando la quantificazione finale delle somme alla documentazione delle spese, individua in modo sufficientemente specifico le prestazioni dovute e i criteri per determinare l’importo da corrispondere.
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sono legittimati ad agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza favorevole al minore quando vi è identità soggettiva tra i soggetti vittoriosi nel giudizio di cognizione e quelli che promuovono il giudizio di esecuzione.
- Quando una sentenza impone a un’azienda sanitaria l’erogazione diretta o, in alternativa, il rimborso dei costi documentati per prestazioni sanitarie, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta erogazione diretta o il pagamento dei rimborsi; in mancanza, sussiste l’inadempimento del giudicato.
- Le somme dovute a titolo di rimborso di spese sanitarie documentate costituiscono debiti di valuta e non sono soggette, in quanto tali, alla rivalutazione monetaria, salvo diverso titolo giuridico del credito.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, assumano rilievo le difficoltà finanziarie dell’amministrazione e i vincoli di bilancio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →