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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6973/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione per più reati tra cui tre capi di ricettazione (capi A, C, E) nonché il delitto ex art. 493-ter c.p. (capo B) e altri reati. La difesa ha proposto due censure: (1) il reato ex art. 493-ter doveva essere assorbito nella ricettazione ex art. 648 c.p. contestata al capo A perché era stata contestata la sola detenzione di carte e documenti e non il loro utilizzo/contraffazione; (2) il capo E (patente e carta d'identità) doveva essere assorbito nel capo A in quanto rinvenuti insieme agli altri documenti, configurando un unico evento di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la seconda doglianza (capo E non assorbito nel capo A) ritenendo che quei beni provenivano da furti distinti (diverse vittime, tempi e luoghi) e dunque costituiscono eventi giuridici separati. Ha invece accolto la prima censura: la condotta contestata al capo B (art. 493-ter) consisteva nella mera ricezione di carte/documenti provenienti da furto, senza contraffazione o indebito utilizzo, per cui tale fattispecie è stata assorbita nella ricettazione ex art. 648 c.p. Sentenza annullata senza rinvio limitatamente al reato ex art. 493-ter (capo B), eliminata la pena relativa di 2 mesi e 200 euro; pena complessiva rideterminata in 2 anni e 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Si applica alla ricezione di carte di credito o pagamento e documenti analoghi quando provengono da delitto (es. furto); la mera ricezione di strumenti provento di furto rientra in questa fattispecie.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Sanziona genericamente la ricezione o acquisizione di carte/documenti di provenienza illecita quando la provenienza non è riconducibile a un delitto (es. illecito civile, amministrativo o contravvenzionale) o in ipotesi nelle quali non sussista la qualità di provento di un delitto.

  • art. 495 cod. pen.

    Norma richiamata nel corpo del giudizio per altri capi di imputazione relativi a reati contro il patrimonio; qui presente quale parte del compendio di reati per i quali è stata irrogata la pena.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma citata in relazione al capo D (illecito in materia di stupefacenti); menzionata come fatto processuale ma non oggetto della censura decisiva in Cassazione.

  • riferimenti normativi storici (art. 12 d.l. 3/5/1991 n. 143; art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n. 231)

    Richiamati per spiegare l'evoluzione normativa e la distinzione tra le fattispecie sanzionatorie relative alle carte di pagamento: come si è storicamente delineata la differenza tra ricettazione (art. 648) e la disciplina ora codificata in 493-ter.

Massime di principio

  • La mera detenzione/recezione di carte di credito, carte di pagamento o documenti analoghi provenienti da furto rientra nella ricettazione (art. 648 c.p.) e non nella fattispecie autonoma di cui all'art. 493-ter, che è destinata ai casi in cui la provenienza illecita non sia riconducibile a un delitto o abbia natura diversa.
  • Il reato di ricettazione si conta in relazione a ciascun bene autonomo e, se i beni provengono da reati diversi (diverse vittime, tempi o luoghi), non si assorbono l’uno nell’altro ma costituiscono altrettanti eventi giuridici autonomi.
  • I capi che contestano la ricezione e quelli che contestano l'uso o la contraffazione della carta possono coesistere; tuttavia, se manca l'elemento dell'utilizzo indebito o della contraffazione, la contestazione autonoma (es. art. 493-ter o altre fattispecie specifiche) può essere assorbita nella ricettazione.
  • Quando si impugna una sentenza per errori di qualificazione giuridica, è decisivo accertare la natura della condotta (detenzione/recezione vs utilizzo/contraffazione) e la provenienza dei beni (stesso evento delittuoso o eventi distinti) per stabilire eventuali assorbimenti o pluralità di reati.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per esclusione di uno dei reati riconosciuti quando la questione sia risolvibile con applicazione diretta dei principi di diritto, eliminando la pena relativa e rideterminando la pena complessiva.

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