Sentenza n. 339/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 12/28-1/2025 del 26 novembre 2025, emanato dal Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, con cui è stata respinta al sig. Colautti Roberto, già in servizio quale appuntato scelto q.s. dei Carabinieri, la sua istanza dd. 04/11/2025 di corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito al ricorrente; e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ottenimento della corresponsione della suddetta indennità e correlativa condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della corresponsione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001, opposto a seguito del trasferimento d'autorità dal territorio estero a una nuova sede nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'amministrazione aveva respinto la richiesta di indennità di trasferimento, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna al pagamento delle somme dovute. Dopo avere prestato servizio in Italia presso la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Gradisca d'Isonzo, era stato impiegato presso l'Ufficio dell'Addetto per la Difesa dell'Ambasciata d'Italia a Riyadh e, al rientro in Patria, trasferito d'autorità alla Stazione Carabinieri di Aiello del Friuli, Comune diverso e distante più di dieci chilometri dall'ultima sede nazionale di servizio. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 86/2001 ed erronea qualificazione della fattispecie; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 97, l. 183/2011 e dell'art. 1, comma 363, l. 190/2014; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, oltre a ulteriore violazione dell'art. 1 l. 86/2001. L'amministrazione aveva motivato il diniego ritenendo non spettante il trattamento al personale impiegato all'estero che rientra in Italia e facendo riferimento, ai fini del confronto, alla residenza del militare anziché all'ultima sede nazionale di servizio. In giudizio, tuttavia, ha richiamato una successiva circolare ministeriale e linee guida interne che recepivano l'orientamento favorevole al riconoscimento dell'indennità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, condannando il Ministero e il Comando al pagamento delle somme dovute secondo la normativa. Il giudice ha ritenuto erroneo il diniego sotto due profili. In primo luogo, il presupposto della domanda era il trasferimento d'autorità in un Comune diverso da quello di provenienza, non il mero rientro dall'estero; pertanto dovevano essere confrontate l'ultima sede nazionale di servizio, Gradisca d'Isonzo, e la nuova sede, Aiello del Friuli, e non la residenza del militare. In secondo luogo, l'abrogazione della disciplina speciale che aveva previsto espressamente l'indennità per il rientro da missioni estere non ha soppresso il generale diritto all'indennità per i trasferimenti d'autorità, rimasto vigente e applicabile anche al militare rientrato dall'estero. L'assegnazione d'autorità a una sede italiana diversa da quella di provenienza integra quindi un trasferimento rilevante ai sensi dell'art. 1 l. 86/2001, senza che il precedente servizio all'estero costituisca un'eccezione. Il TAR ha qualificato la posizione azionata come diritto soggettivo patrimoniale e la domanda come azione di accertamento, non attinente alla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla maturazione del credito, coincidente con l'efficacia del trasferimento, fino al pagamento, escludendo invece la rivalutazione monetaria poiché le somme hanno natura indennitaria e costituiscono debito di valuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 86/2001
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
L'indennità spetta al personale militare trasferito d'autorità in una sede di servizio situata in un Comune diverso da quello di provenienza. Il confronto deve riguardare le sedi di servizio e non la residenza. La disposizione generale resta applicabile anche quando il trasferimento segue un periodo di servizio all'estero.
art. 1, comma 2, l. 86/2001
L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
La fruizione di un alloggio gratuito nella nuova sede incide sulla misura dell'indennità.
art. 1, comma 3, l. 86/2001
Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi.
La norma prevede, in alternativa all'indennità, il rimborso parziale del canone di locazione privata secondo i limiti previsti.
art. 4, comma 97, l. 183/2011
Non esclude il diritto all'indennità generale di trasferimento per il militare che, dopo il servizio all'estero, sia trasferito d'autorità a una sede italiana diversa da quella di provenienza.
art. 1, comma 363, l. 190/2014
L'abrogazione della previsione speciale relativa al rientro dall'estero non ha effetto ablativo sul generale diritto all'indennità previsto per i trasferimenti d'autorità.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare osservazioni e considerazioni contenute in una pronuncia conforme, ritenute decisive per la soluzione della controversia.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 1 l. 86/2001 spetta al personale militare trasferito d'autorità a una sede di servizio situata in un Comune diverso da quello di provenienza; ai fini del requisito territoriale devono essere confrontate le sedi di servizio, non la residenza del dipendente.
- L'assegnazione d'autorità a una sede italiana diversa dall'ultima sede nazionale di servizio, effettuata al termine di un periodo di impiego all'estero, integra un trasferimento rilevante ai sensi della disciplina generale dell'indennità di trasferimento.
- L'abrogazione della disciplina speciale che regolava il rientro dalla missione estera non sopprime il generale diritto all'indennità previsto per i trasferimenti d'autorità, che continua ad applicarsi al militare rientrato dall'estero quando ricorrano i relativi presupposti.
- Il diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ha natura di diritto soggettivo patrimoniale; la relativa domanda è un'azione di accertamento e non una domanda diretta a sindacare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo.
- Le somme dovute a titolo di indennità di trasferimento costituiscono debito di valuta: sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione del credito, mentre non spetta la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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