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Sentenza

Sentenza n. 5528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’assunzione con riserva e le conseguenti dimissioni dal 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che l’Amministrazione, dopo avere verificato il possesso dei requisiti e disposto l’assunzione con riserva, non fosse più legittimata a revocarla sulla base della successiva acquisizione del certificato penale attestante la pendenza di un procedimento per truffa ai danni dello Stato. Ha dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la violazione del principio di non colpevolezza sancito dall’art. 27, comma 2, Cost., l’omessa valutazione dell’esito del procedimento penale e la violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, assumendo che tale disposizione individuasse tassativamente le cause ostative all’accesso all’impiego pubblico e che la mera pendenza di un procedimento penale non fosse sufficiente, salvo l’applicazione di misure restrittive della libertà personale. Ha inoltre chiesto il rinvio della decisione in attesa della definizione del processo penale, prospettando che il reato sarebbe stato dichiarato prescritto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e la domanda di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione. Ha confermato la legittimità della revoca dell’assunzione e delle dimissioni dal corso. In base all’art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 217/2005, per la nomina a Vigile del Fuoco è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 l. n. 53/1989 per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia. La verifica di tali qualità non dipende automaticamente dall’accertamento di fatti tipizzati, ma implica un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, diretto a valutare se il candidato offra un ragionevole affidamento sulla tutela della credibilità e del prestigio delle funzioni da svolgere. Nel caso concreto, il procedimento penale riguardava una condotta qualificata come particolarmente grave, commessa ai danni dello Stato e in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al pubblico servizio svolto dall’interessato quale vigile del fuoco volontario. Il provvedimento era quindi adeguatamente motivato e non costituiva una contraddittoria revoca di una precedente ammissione, poiché l’assunzione era stata disposta con riserva e il bando consentiva all’Amministrazione di escludere in ogni momento il candidato, con provvedimento motivato, all’esito della verifica dei requisiti. La valutazione amministrativa non è stata considerata un’anticipazione della colpevolezza, ma una valutazione dell’incertezza sul possesso delle qualità morali e di condotta necessarie all’instaurazione del rapporto. Anche l’eventuale futura prescrizione del reato non incide sulla legittimità dell’atto, poiché le condotte risultanti dagli elementi acquisiti possono essere autonomamente valutate ai fini del requisito soggettivo e il giudice amministrativo non deve ipotizzare gli sviluppi del processo penale. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 217/2005

    La disposizione richiama, per la nomina a Vigile del Fuoco, le qualità morali e di condotta richieste dall’art. 26 l. n. 53/1989 per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 217/2005

    La norma è stata invocata dall’appellante come fonte di una tassativa elencazione delle cause ostative, ma il giudice ha ritenuto applicabile anche la distinta valutazione discrezionale delle qualità morali e di condotta prevista dal comma 1, lett. e).

  • art. 26 l. n. 53/1989

    La disposizione individua il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, requisito richiamato per la nomina a Vigile del Fuoco.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.m. n. 238/2018

    “nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva”; “l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti”

    L’ammissione con riserva non consolida definitivamente la posizione del candidato e consente all’Amministrazione di disporre successivamente l’esclusione, con motivazione, all’esito della verifica dei requisiti.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Il principio di non colpevolezza non impedisce all’Amministrazione di valutare, ai fini dell’ammissione a funzioni caratterizzate da particolari esigenze di affidabilità, le condotte risultanti dagli elementi acquisiti in un procedimento penale, purché ciò non si traduca in un’anticipazione della responsabilità penale.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria dell’appellante.

Massime di principio

  • Per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il requisito delle qualità morali e di condotta consente all’Amministrazione un’ampia valutazione discrezionale, finalizzata a verificare che il candidato offra un ragionevole affidamento sulla tutela della credibilità e del prestigio delle funzioni di soccorso pubblico.
  • La mera pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente il difetto delle qualità morali e di condotta, ma può essere valutata dall’Amministrazione quando le condotte contestate, considerate alla luce degli elementi acquisiti, siano particolarmente gravi e presentino uno specifico collegamento con le funzioni pubbliche già svolte dal candidato.
  • La valutazione amministrativa delle qualità morali e di condotta non costituisce violazione del principio di non colpevolezza se non accerta anticipatamente la responsabilità penale, ma riguarda autonomamente l’affidabilità soggettiva richiesta per l’instaurazione del rapporto di impiego.
  • L’ammissione o l’assunzione con riserva, nelle more della verifica dei requisiti, non determina un affidamento consolidato né preclude all’Amministrazione di disporre successivamente l’esclusione o la revoca dell’assunzione, purché con provvedimento motivato.
  • La possibile definizione del procedimento penale mediante prescrizione non rende di per sé illegittima la valutazione amministrativa delle condotte rilevanti ai fini del requisito morale e di condotta, né impone al giudice amministrativo di rinviare la decisione in attesa dell’esito penale.
  • Nel reclutamento di personale destinato a funzioni pubbliche caratterizzate da esigenze di affidabilità particolarmente elevate, la tutela dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione può prevalere, secondo una motivazione proporzionata e non irragionevole, sull’interesse del candidato all’instaurazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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