Sentenza del 22/05/2019 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava diversi avvisi di intimazione relativi a cartelle di pagamento, deducendo di non aver mai conosciuto i ruoli sottesi perché alcune cartelle erano state consegnate al figlio non convivente, lamentando inoltre l'inesistenza o irregolarità della sottoscrizione degli atti presupposti, la decadenza prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e la prescrizione quinquennale dei crediti. In appello sosteneva anche che la prescrizione era stata contestata con riferimento agli avvisi di intimazione e non all'emissione dei ruoli.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valide le notifiche delle quattro cartelle consegnate al figlio non convivente, poiché la consegna a una persona di famiglia può essere valida anche senza convivenza, salvo prova del carattere meramente occasionale della presenza del consegnatario, prova non fornita dal contribuente. Ha inoltre ritenuto documentate le notifiche delle restanti cartelle. Le eccezioni di decadenza e di irregolarità della sottoscrizione avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente impugnando le cartelle, mentre la prescrizione è stata esclusa perché la notifica delle cartelle interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine; per la natura dei crediti esaminati, tale termine è stato ritenuto decennale. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Articolo 1335 del codice civile
La conoscenza dell'atto si presume quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
La cartella deve ritenersi conosciuta quando risulta regolarmente pervenuta all'indirizzo del destinatario; spetta a quest'ultimo dimostrare di non aver potuto conoscerla senza propria colpa.
Articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
L'eventuale decadenza relativa alla notifica della cartella deve essere contestata tempestivamente impugnando la cartella stessa, non può essere fatta valere per la prima volta contro il successivo avviso di intimazione quando la cartella è divenuta definitiva.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 2790 del 2016
La prova del perfezionamento della notifica della cartella e della relativa data può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche una copia della cartella.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario a una persona di famiglia può essere valida anche se il familiare non è convivente, purché sussista un rapporto idoneo a fondare la presunzione di consegna al destinatario. Chi contesta la notifica deve provare che la presenza del consegnatario era del tutto occasionale.
- Le certificazioni anagrafiche che attestano la non convivenza, da sole, non dimostrano l'invalidità della notifica a un familiare.
- La notifica della cartella può essere provata dall'avviso di ricevimento; non è necessariamente richiesta la produzione della copia integrale della cartella.
- Le contestazioni relative alla decadenza, alla sottoscrizione o ad altri vizi propri della cartella devono essere sollevate impugnando la cartella nei termini di legge. Se la cartella non viene tempestivamente impugnata, tali vizi normalmente non possono essere fatti valere contro il successivo avviso di intimazione.
- La notifica della cartella interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine, la cui durata dipende dalla natura del credito. Nel caso esaminato il termine è stato ritenuto decennale, per cui il periodo tra la notifica delle cartelle e gli avvisi di intimazione non era sufficiente a determinare la prescrizione.
- Quando il contribuente deduce la prescrizione, deve individuare correttamente il termine applicabile e verificare tutte le notifiche e gli atti interruttivi intervenuti, non limitandosi a contestare genericamente l'avviso di intimazione.
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