Cassazione Penale, Sentenza n. 33765/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/11/2024 per nullità assoluta (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.) della sentenza d'appello per mancata notifica all'imputata del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado e conseguente mancata conoscenza del processo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che il decreto di citazione in appello era stato regolarmente notificato al difensore di fiducia (avv. Dario Perna) in data 28/08/2024. Il difensore ha partecipato all'udienza del 29/11/2024, ha chiesto la trattazione orale e nulla ha eccepito; l'imputata era assente ma rappresentata. La Corte ha ritenuto la presunta nullità sanata perché la notifica al difensore non ha impedito alla ricorrente di conoscere l'atto e esercitare la difesa, richiamando la sanatoria speciale e generale prevista dagli artt. 184, 183 c.p.p. e le regole di deducibilità e rilevabilità (artt. 182 e 180 c.p.p.). Ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come base formale per l'eccezione di nullità assoluta della sentenza d'appello: tuttavia la Corte ha ritenuto che la nullità dedotta non fosse produttiva di effetti essendo stata sanata dalle circostanze fattuali
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta nullità assoluta; la Corte ha escluso la sussistenza di effetti invalidanti alla luce della sanatoria
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione del decreto che dispone il giudizio di appello; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione presso il difensore di fiducia
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
art. 184 comma 1 cod. proc. pen.
Sanatoria speciale prevista per determinate nullità processuali; la Corte l'ha richiamata per affermare che la nullità della notifica è stata sanata
art. 183 cod. proc. pen.
Richiamata come fonte delle sanatorie generali che possono rimuovere effetti invalidanti di vizi procedurali
art. 182 cod. proc. pen.
Norma sulle regole di deducibilità delle nullità; la Corte ha osservato che la nullità dedotta era comunque soggetta alle regole di deducibilità
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità; la Corte ha sottolineato che la nullità non era stata tempestivamente dedotta e poteva essere inefficace
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello effettuata al difensore di fiducia è valida salvo che risulti che abbia impedito all'imputato di conoscere l'atto o esercitare la difesa
- Una presunta nullità di notifica può essere 'sanata' se il difensore ha effettivamente ricevuto l'atto, ha partecipato al processo e non ha tempestivamente eccepito il vizio
- Per contestare efficacemente la nullità bisogna eccepirla tempestivamente e rispettare i termini e le regole di deducibilità previsti (artt. 180-184 c.p.p.); l'omessa o tardiva deduzione può comportare l'inefficacia del rilievo
- L'assenza dell'imputato all'udienza d'appello non comporta automaticamente nullità se l'imputato è regolarmente rappresentato dal difensore di fiducia che ha preso parte al giudizio
- In situazioni analoghe, chi ritiene di non essere stato validamente citato deve provare l'inesistenza della conoscenza dell'atto (es. mancata notifica al difensore, mancata comunicazione al cliente) e sollevare l'eccezione immediatamente
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