Sentenza n. 2785/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 19 gennaio 2026, notificata in data 5 febbraio 2026, con cui si ordina ai ricorrenti di eseguire, entro 10 giorni, le opere necessarie al ripristino del tratto fognario di innesto privato asseritamente danneggiato; 2. dell’Ordinanza Sindacale n. 54 del 24 febbraio 2026, notificata il 25 febbraio 2026, con cui si ordina ai ricorrenti e alla società Ottogas s.r.l., entro 30 giorni e “ciascuno per la propria competenza”, di procedere alla ricostruzione strutturale del muro di recinzione e al consolidamento del terreno; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 4/2026, relativa al ripristino di un tratto fognario privato, e ordinanza sindacale n. 54/2026, relativa alla ricostruzione e messa in sicurezza di un muro di recinzione e al consolidamento del terreno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato congiuntamente due ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL. Con la prima il Comune aveva ordinato il ripristino del tratto fognario di innesto privato del fabbricato, ritenuto danneggiato; con la seconda aveva ordinato ai proprietari e alla società incaricata del servizio idrico di ricostruire il muro di recinzione, consolidare il piano di posa e il terreno e realizzare le opere necessarie alla sicurezza. Sono stati dedotti, quanto alla prima ordinanza, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente e violazione del principio di proporzionalità; quanto alla seconda, difetto di istruttoria e violazione del principio di determinatezza, poiché l'ordine non individuava puntualmente gli obblighi gravanti sui diversi destinatari. Il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, richiamando l'affidamento del servizio idrico a Ottogas s.r.l.; la società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso cumulativo. Il Collegio ha esaminato anche la sopravvenuta ordinanza n. 77/2026, con cui il Comune aveva temporaneamente revocato o sospeso parzialmente l'ordinanza n. 54/2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo che l'ordinanza n. 77/2026 non incidesse sull'ordinanza n. 4/2026 e sospendesse solo parzialmente gli effetti dell'ordinanza n. 54/2026. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, quale amministrazione emanante gli atti impugnati. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Ottogas s.r.l., qualificandola come cointeressata e non come controinteressata: la società non aveva un interesse alla conservazione degli atti, ma un interesse analogo a quello dei ricorrenti a evitarne gli effetti patrimonialmente pregiudizievoli. Il ricorso cumulativo è stato ritenuto ammissibile, poiché le due ordinanze erano funzionalmente collegate e si fondavano sul medesimo presupposto fattuale. Nel merito, il TAR ha riconosciuto in astratto la sussistenza dei presupposti del potere contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, TUEL, precisando che l'attualità del pericolo può sussistere anche quando la situazione si sia originata tempo prima, purché il pericolo permanga o si aggravi. Ha tuttavia accolto le censure di carenza istruttoria. Per l'ordinanza n. 4/2026, il Comune non aveva accertato adeguatamente la causa effettiva del cedimento stradale, nonostante i precedenti scavi e interventi eseguiti da Ottogas e la videoispezione che non aveva evidenziato lesioni nella fogna privata. Per l'ordinanza n. 54/2026, l'ordine era fondato su una mera valutazione di verosimiglianza e su un riscontro visivo, senza verifiche strumentali o indagini strutturali; inoltre, era formulato in modo indeterminato quanto agli obblighi dei diversi destinatari e non giustificava il coinvolgimento dei proprietari. La carenza dell'accertamento causale impediva di ritenere dimostrata anche la posizione dei destinatari quali soggetti in grado di intervenire tempestivamente e aventi la materiale disponibilità del bene dal quale proveniva il pericolo. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento di entrambe le ordinanze. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate tra i ricorrenti e Ottogas.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere contingibile e urgente richiede un pericolo grave, attuale, imminente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, nonché provvisorietà, temporaneità e proporzionalità della misura. Il decorso del tempo dall'insorgenza del pericolo non impedisce l'intervento, se il pericolo permane al momento dell'adozione; è però necessaria un'istruttoria adeguata sull'origine del pericolo e sulla riferibilità dell'intervento ai destinatari.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il potere sindacale contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, TUEL può essere esercitato anche rispetto a una situazione di pericolo originatasi in precedenza, purché il pericolo sia ancora attuale al momento dell'adozione e non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari; il mero decorso del tempo non esclude l'urgenza se la situazione permane o si aggrava.
- Prima di imporre opere di ripristino mediante ordinanza contingibile e urgente, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e specifica sulle cause del dissesto o del pericolo; una valutazione fondata su mera verosimiglianza o su un riscontro visivo, in assenza di verifiche strumentali necessarie, non è sufficiente.
- La legittimazione passiva del destinatario di un'ordinanza contingibile e urgente presuppone che sia accertato che egli abbia la materiale disponibilità del bene o della situazione da cui origina il pericolo e si trovi nella posizione concreta di poter intervenire tempestivamente per eliminarlo.
- Un'ordinanza contingibile e urgente deve individuare con sufficiente determinatezza gli obblighi imposti ai diversi destinatari; l'ordine generico di eseguire opere 'ciascuno per la propria competenza', senza precisare le rispettive prestazioni, è illegittimo quando non consente di comprendere l'onere gravante su ciascun soggetto.
- Nel processo amministrativo è ammissibile il ricorso cumulativo contro più provvedimenti quando gli atti siano collegati da una connessione procedimentale o funzionale rigorosa, condividano presupposti di fatto o di diritto e le censure investano unitariamente la complessiva azione amministrativa.
- Il soggetto destinatario di un provvedimento impugnato non è necessariamente controinteressato: tale qualifica richiede un vantaggio diretto e immediato alla conservazione dell'atto. Chi, invece, ha un interesse analogo a quello del ricorrente a rimuovere il provvedimento è cointeressato e la sua partecipazione non è necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →