Cassazione Penale, Sentenza n. 21091/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 493 ter c.p., deducendo: 1) nullità per presunta illegittima partecipazione al processo d'appello e nullità degli atti successivi (art. 606 lett. c) c.p.p.); 2) nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per mancato avviso che l'imputato, se non comparso, sarebbe stato giudicato in sua assenza (art. 606 lett. c) c.p.p.); 3) vizio di motivazione per non aver tenuto conto dell'assoluzione del ricorrente in separato procedimento, nel quale era stata escussa la stessa persona offesa (Donadoni) le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento della condanna; 4) difetto di motivazione sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati (nessuna nullità per la presenza dell'imputato al momento della lettura del dispositivo e deduzione tardiva della nullità della citazione). Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la difesa ha dimostrato l'esistenza di una pronuncia assolutoria in altro procedimento, dotata di autorità di cosa giudicata, che riguardava fatti parzialmente sovrapponibili e la stessa fonte di prova (la testimone Donadoni). La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto rilevante.
Norme richiamate
art. 493 ter cod.pen.
Norma penale contestata: il ricorrente era stato condannato per il reato previsto da questa disposizione; la sentenza di merito aveva ritenuto provata la fattispecie.
art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazioni procedurali e vizi di nullità/motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i primi due rilievi basati su tale disposizione.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per la riassunzione e sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per presentare i motivi distinti in forma aggregata.
autorità di cosa giudicata (res judicata)
Principio sostanziale richiamato dalla Corte: una pronuncia assolutoria in altro procedimento, divenuta definitva, deve essere esaminata e valorizzata dal giudice d'appello se riguarda fatti e fonti di prova parzialmente sovrapponibili, perché può incidere sulla valutazione della responsabilità.
Massime di principio
- La mera assenza di revoca di una precedente dichiarazione di assenza può essere sanata dalla presenza dell'imputato al momento della lettura del dispositivo: ciò può rendere infondata la censura di nullità processuale.
- Eccezioni processuali dedotte tardivamente in Cassazione, se non sollevate nei gradi precedenti, sono difficilmente ammesse come fondate.
- Quando esiste una pronuncia definitiva (assolutoria o dichiarata rilevante) in un procedimento separato che coinvolge le stesse date, fatti o fonti di prova, il giudice d'appello deve esaminarla e valutare il suo impatto sulla decisione: il mancato esame può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- Le dichiarazioni della stessa persona offesa/testimone utilizzate in più procedimenti vanno valutate in relazione all'esistenza di decisioni giudiziali sopravvenute che ne influenzino la rilevanza probatoria.
- Se la Corte di legittimità riscontra che i giudici di merito non hanno considerato un elemento decisivo dotato di efficacia preclusiva/res judicata, può annullare la sentenza e disporre la rinnovazione del giudizio davanti ad altra sezione per assicurare la corretta valutazione della responsabilità.
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