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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04909/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Cassazione e all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha riformato la precedente decisione del G.U.P. e ha rideterminato la pena, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nei confronti di due imputati giudicati per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La comune difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'omessa valutazione dei motivi di gravame non oggetto di rinuncia e, dall'altro, l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. I ricorrenti non hanno specificato quali fossero i motivi non rinunciati e hanno sostanzialmente censurato il contenuto della decisione resa in sede di concordato, nonché la mancata verifica di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il giudizio di rinvio riguardava soltanto la misura della diminuzione per le attenuanti generiche oggetto di concordato e nel ricorso non erano indicati i motivi non rinunciati, la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria processuale, ponendo a carico dei ricorrenti le spese e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    indica il titolo di reato per cui gli imputati erano stati giudicati; la decisione non entra nel merito della sua configurazione, ma si limita a riferire il capo d'imputazione

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; in cassazione sono deducibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non anche motivi rinunciati o doglianze sulla pena non illegale

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    viene richiamato per la trattazione del ricorso nelle forme previste per la specifica procedura

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che, nel perimetro del concordato in appello, è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di immediata evidenza

  • art. 616 c.p.p.

    regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, secondo la valutazione equitativa della Corte

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla divergenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi di gravame rinunciati nell'ambito del concordato, salvo che si deduca e si dimostri che tali motivi non erano stati effettivamente oggetto di rinuncia.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello, salvo che emerga un profilo di illegalità o di difformità non consentita della decisione.
  • Le doglianze sulla pena sono proponibili solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono ammissibili contestazioni meramente valutative sulla quantificazione della pena concordata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche in misura superiore al minimo legale nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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