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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2257

Regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione dell'11 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il quadro prudenziale del CRR introducendo specificazioni tecniche per il trattamento del rischio di default nel portafoglio di negoziazione secondo l’approccio FRTB. In particolare, definisce come calcolare le componenti necessarie per gli importi lordi del JTD su strumenti di debito e di capitale, come stimare il JTD per determinati derivati e come determinare alcuni importi nozionali ai fini del calcolo. Il testo è attuativo dell’articolo 325 quatervicies del regolamento (UE) n. 575/2013 e si inserisce nel processo di armonizzazione tecnica avviato dall’ABE.

Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) e per la determinazione di taluni importi nozionali nel quadro del rischio di default del portafoglio di negoziazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, più in generale, ai soggetti tenuti ad applicare l’articolo 325 quatervicies del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di mercato/FRTB. Riguarda il calcolo degli importi lordi del JTD per esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima del JTD per taluni strumenti derivati e la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi da quelli espressamente disciplinati dall’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Norme tecniche di regolamentazione sul JTD e sugli importi nozionali nel portafoglio di negoziazione

Il regolamento delegato (UE) 2022/2257 completa il quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di rischio di mercato, dando attuazione tecnica al requisito di capitale relativo al rischio di default introdotto dall’approccio FRTB. L’obiettivo è uniformare, a livello UE, le modalità di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) e di taluni importi nozionali utilizzati nel relativo metodo standardizzato.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, terzo comma, del CRR. I considerando chiariscono che il testo risponde all’esigenza di colmare le lacune emerse nella crisi finanziaria mondiale e di fornire specificazioni tecniche utili per l’applicazione delle norme FRTB introdotte nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2019/876. Le specifiche riguardano, in particolare, i metodi di calcolo del JTD per esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la sua stima per alcuni strumenti derivati e la determinazione di importi nozionali per strumenti non espressamente coperti dalle regole di base.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni sono rilevanti per gli enti soggetti al regime prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 che applicano le regole dell’articolo 325 quatervicies. Il regolamento opera nel perimetro del portafoglio di negoziazione e del rischio di default connesso a strumenti di debito, strumenti di capitale e taluni derivati. La disciplina è integrata dalle norme dell’ABE, richiamate nei considerando come base tecnica del testo.

Calcolo delle componenti per il JTD su strumenti di debito e di capitale

L’articolo 1 disciplina le componenti P&Llong e P&Lshort necessarie al calcolo degli importi lordi del JTD per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Il regolamento rinvia alle formule tecniche da applicare e chiarisce che il parametro VA corrisponde al valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione al momento del calcolo.

La stessa disposizione regola le componenti Adjustmentlong e Adjustmentshort per i casi previsti dall’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5:

  • per gli strumenti di debito, il valore di riferimento VF è determinato ipotizzando che, al momento del calcolo del JTD, lo strumento sia in default con tasso di recupero pari a zero;
  • per gli strumenti di capitale, VF è determinato ipotizzando, al medesimo momento, una perdita totale di valore del titolo.

Stima alternativa del JTD per determinati derivati

L’articolo 2 introduce una metodologia alternativa per le esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7. La stima del JTD consiste nella differenza tra:

  • il valore di mercato dello strumento derivato al momento della stima;
  • il valore di mercato dello stesso strumento, ricalcolato assumendo che il debitore sia in default in quel momento.

È inoltre previsto che, se il debitore è già in default e il valore di mercato dello strumento riflette già il profitto o la perdita risultante da tale default, l’importo lordo del JTD sia considerato pari a zero.

Determinazione degli importi nozionali

L’articolo 3 contiene le regole per la determinazione degli importi nozionali ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, con riferimento a strumenti diversi da quelli menzionati nell’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, lettere a) e b).

Per gli strumenti di debito di primo rango (senior) o per le obbligazioni garantite, il regolamento prevede una formula che utilizza:

  • la LGD assegnata allo strumento ai sensi dell’articolo 325 quatervicies, paragrafo 3;
  • il valore di mercato ipotetico in default dello strumento, VD, calcolato con un tasso di recupero pari a (1 - LGD) rispetto al valore nominale;
  • il valore di mercato di riferimento VF, come definito all’articolo 1, paragrafo 2.

Per gli strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l’importo nozionale è pari a zero.

Per le esposizioni ai sensi dell’articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, l’importo nozionale dello strumento che non sia cash equity è anch’esso pari a zero.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento è adottato in base all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ha la funzione di integrare le norme tecniche necessarie per chiarire e completare le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 in materia di FRTB, con particolare riguardo agli obblighi di segnalazione e al calcolo del rischio di default nel portafoglio di negoziazione.

Calcolo delle componenti P&L long, P&L short, Adjustment long e Adjustment short

L’articolo 1 disciplina le modalità con cui gli enti devono determinare le componenti P&Llong e P&Lshort per il calcolo degli importi lordi del JTD sulle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Stabilisce inoltre le formule per le componenti Adjustmentlong e Adjustmentshort nei casi previsti dall’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, precisando il significato del valore di mercato dello strumento di riferimento (VA e VF) in condizioni ordinarie o ipotizzando il default dello strumento di debito o la perdita totale di valore dello strumento di capitale.

Stima alternativa del JTD per taluni strumenti derivati

L’articolo 2 prevede una metodologia alternativa per stimare gli importi lordi del JTD delle esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7. La stima consiste nella differenza tra il valore di mercato del derivato al momento della stima e il suo valore di mercato ricalcolato ipotizzando che, in quel momento, il debitore sia in stato di default. Se il debitore è già in default e il valore di mercato riflette già il profitto o la perdita conseguente al default, l’importo lordo del JTD è considerato pari a zero.

Determinazione degli importi nozionali per strumenti diversi da quelli standardizzati

L’articolo 3 disciplina la determinazione degli importi nozionali ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, per strumenti diversi da quelli menzionati all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, lettere a) e b). Per le esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) o obbligazioni garantite, l’importo nozionale è calcolato tramite formule che utilizzano la LGD assegnata allo strumento, il valore di mercato ipotetico in default (VD) e il valore di mercato di riferimento (VF). Per gli strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l’importo nozionale è pari a zero. Per le esposizioni ai sensi del paragrafo 5, l’importo nozionale dello strumento che non sia cash equity è anch’esso pari a zero.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprudenziale bancariorischio di mercatoportafoglio di negoziazionesegnalazione prudenzialerequisiti di fondi propri

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