Regolamento (UE) 2022/1394
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le misure antidumping sul silicio cinese devono essere mantenute. La Commissione conclude che durante il periodo dell’inchiesta il dumping è proseguito e che, in caso di scadenza delle misure, vi è un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il testo disciplina anche l’estensione dei dazi alle importazioni spedite da Corea del Sud e Taiwan, nonché le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, con estensione alle importazioni spedite da Corea del Sud e Taiwan, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di silicio classificato al codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese; il dazio è inoltre esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dall’origine dichiarata, per contrastare fenomeni di elusione. Sono interessati importatori, produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione, utilizzatori e autorità doganali degli Stati membri. Restano rilevanti le regole generali dei dazi doganali e la condizione documentale per l’applicazione delle aliquote individuali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di silicio nell’Unione europea. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che il dumping dalla Cina sia proseguito nel periodo dell’inchiesta e che, senza misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e ambito dell’inchiesta
L’inchiesta riguarda il silicio classificato al codice NC 2804 69 00. Le misure precedenti consistevano in dazi antidumping definitivi istituiti nel 2016 e successivamente estesi alle importazioni dalla Repubblica di Corea e da Taiwan per contrastare l’elusione. Il riesame è stato avviato il 2 luglio 2021 su domanda di Euroalliages, presentata il 30 marzo 2021, e il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta; anche gli importatori indipendenti non hanno risposto. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando in particolare la domanda di riesame, le informazioni fornite dai produttori dell’Unione e dagli utilizzatori, nonché le statistiche Eurostat e altre fonti pubbliche.
Determinazione del valore normale e distorsioni in Cina
La Commissione ha ritenuto che in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Ha richiamato il quadro generale già accertato in precedenti inchieste nel settore metallurgico e ha ricondotto le distorsioni a molteplici fattori: forte intervento pubblico, presenza di imprese statali, influenza del PCC nelle imprese, distorsioni nei mercati dei fattori produttivi, disfunzioni del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e finanziarie. Per questo motivo il valore normale non è stato calcolato sui prezzi e costi cinesi interni, ma su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni in un paese rappresentativo.
Scelta della Malaysia come paese rappresentativo
La Commissione ha esaminato Brasile e Malaysia come paesi a livello di sviluppo analogo a quello della Cina. Dopo aver valutato disponibilità e rappresentatività dei dati pubblici, ha scelto la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. Per le materie prime ha utilizzato il GTA; per il lavoro i dati statistici malesi sul costo del lavoro; per l’energia elettrica le tariffe industriali della TNB; per SGAV e profitti i conti della società PMB Silicon Bhd.
Calcolo del dumping
Sulla base dei fattori produttivi, la Commissione ha costruito il valore normale franco fabbrica e lo ha confrontato con il prezzo all’esportazione determinato con dati Eurostat CIF corretti a livello franco fabbrica. Il margine di dumping è stato calcolato nel 26,9 %. La Commissione ha quindi concluso che il dumping era effettivamente proseguito nel PIR.
Capacità inutilizzata in Cina e rischio di reiterazione
L’analisi prospettica ha portato la Commissione a ritenere che la Cina disponga di una significativa capacità inutilizzata, stimata in misura tale da poter alimentare il mercato dell’Unione in caso di caduta delle misure. In più, il mercato dell’Unione è ritenuto attraente sia per i livelli di prezzo sia perché altre destinazioni risultano in parte presidiate da misure di difesa commerciale. Da ciò deriva il rischio che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi a prezzi di dumping aumentino in modo significativo.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
I tre produttori dell’Unione costituiscono il 100 % dell’industria dell’Unione e hanno collaborato all’inchiesta. Tra il 2018 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 16 %, ma la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione sono calate del 29 %, con riduzione di capacità, occupazione, produttività e quota di mercato. Anche i prezzi di vendita sono scesi, e la redditività è peggiorata sensibilmente fino a livelli molto bassi o negativi in alcuni anni. La Commissione ha quindi accertato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Nesso causale e ruolo delle importazioni da paesi terzi
La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi, pur diminuite in volume, continuassero a esercitare una pressione sui prezzi dell’Unione e contribuissero al pregiudizio. Ha però anche riconosciuto che le importazioni da altri paesi terzi, soprattutto Norvegia e Malaysia, hanno avuto un ruolo nel deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, attenuando parzialmente il nesso causale. Ciò non ha impedito di concludere che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio notevole.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento degli interessi ai sensi dell’articolo 21, la Commissione ha dato rilievo alla necessità di preservare la capacità produttiva dell’Unione e un approvvigionamento affidabile e vicino per gli utilizzatori. Gli importatori non hanno partecipato al procedimento, mentre per gli utilizzatori l’impatto delle misure è stato ritenuto limitato anche per la presenza di importazioni in regime di perfezionamento attivo e di fonti alternative. La Commissione ha dunque ritenuto che non vi fossero motivi contrari al mantenimento delle misure.
Misure finali, estensione ed effetti pratici
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 16,3 % per Datong Jinneng Industrial Silicon Co. e del 16,8 % per tutte le altre società esportatrici cinesi. Il dazio applicabile alle altre società è esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, con specifici codici TARIC, per contrastare pratiche elusive. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione formale sul produttore e sul prodotto; in difetto, si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e base giuridica
La Commissione ha aperto il riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in seguito a domanda presentata il 30 marzo 2021 da Euroalliages, rappresentativa dell’intera industria dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; il periodo in esame copre dal 1° gennaio 2018 alla fine del PIR.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00. La Commissione conferma che il silicio originario della RPC, quello prodotto e venduto nel mercato interno del paese interessato e quello prodotto e venduto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche di base e sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis
Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti in Cina distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato senza usare prezzi e costi cinesi interni, ma sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato.
Paese rappresentativo e fonti di calcolo
La Commissione ha individuato inizialmente Brasile e Malaysia come paesi comparabili per livello di sviluppo, ma ha infine scelto la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. Le fonti usate per i valori esenti da distorsioni sono il GTA per le materie prime, i dati ufficiali malesi per lavoro ed energia, e i dati di bilancio di PMB Silicon Bhd per SGAV e profitti.
Margine di dumping e persistenza del dumping
Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 26,9 % e ha concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di reiterazione del dumping
La Commissione ha ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, la notevole capacità inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione comporterebbero con ogni probabilità un aumento significativo delle esportazioni oggetto di dumping e la reiterazione del dumping in quantità significative.
Pregiudizio e nesso di causalità
L’industria dell’Unione è stata considerata gravemente pregiudicata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli abbiano contribuito al pregiudizio, pur rilevando anche un effetto attenuante delle importazioni da paesi terzi, in particolare Norvegia e Malaysia.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure: la tutela dell’industria dell’Unione prevale sull’impatto sugli importatori, mentre per gli utilizzatori l’effetto negativo è considerato limitato anche per la presenza di regime di perfezionamento attivo e di fonti alternative di approvvigionamento.
Misure definitive, aliquote e codice TARIC
È istituito un dazio antidumping definitivo sul silicio originario della RPC: 16,3 % per Datong Jinneng Industrial Silicon Co. (codice TARIC addizionale A971) e 16,8 % per tutte le altre società (codice A999).
Estensione a Corea del Sud e Taiwan
L’aliquota applicabile a tutte le altre società è estesa alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea (codice TARIC 2804690010) e da Taiwan (codice TARIC 2804690020), indipendentemente dall’origine dichiarata, per contrastare l’elusione.
Fattura commerciale valida come condizione per l’aliquota individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente. In mancanza della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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