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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1393

Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, nel quadro del regolamento (CE) n. 1881/2006, limiti massimi armonizzati per il Δ9-THC nei prodotti alimentari a base di canapa. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche EFSA circa il rischio per la salute umana e tiene conto anche della conversione del precursore Δ9-THCA in Δ9-THC. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adeguarsi e per la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2023.

Fissa nuovi tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006 sui contaminanti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari derivati dalla canapa indicati nell’allegato, in particolare semi di canapa, semi di canapa macinati, semi di canapa (parzialmente) disoleati, altri prodotti derivati/trasformati esclusivamente dai semi di canapa e olio di semi di canapa. I limiti riguardano la somma di Δ9-THC e Δ9-THCA espressa in equivalenti di Δ9-THC. Il regolamento si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2023. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti già legalmente commercializzati prima di tale data.

Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione: tenori massimi di Δ9-THC nei semi di canapa e nei prodotti derivati

Il regolamento interviene sul sistema dei contaminanti alimentari dell’Unione modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006. La finalità è quella di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA che hanno evidenziato possibili criticità connesse all’esposizione al Δ9-THC attraverso alimenti contenenti canapa.

Contesto scientifico e finalità della misura

La Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 2015 sui rischi per la salute umana legati al THC nel latte e in altri alimenti di origine animale, nel quale è stata individuata una dose acuta di riferimento pari a 1 μg di Δ9-THC/kg di peso corporeo. Richiama inoltre la raccomandazione (UE) 2016/2115, adottata per raccogliere più dati sulla presenza di Δ9-THC, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti. Sulla base della relazione scientifica EFSA del 7 gennaio 2020, che ha valutato l’esposizione umana acuta al Δ9-THC usando i dati raccolti, la Commissione osserva che in alcune stime la dose di riferimento è stata superata, con conseguente necessità di introdurre limiti massimi specifici.

Ambito materiale della disciplina

La modifica riguarda i prodotti alimentari a base di semi di canapa e i relativi derivati. La scelta regolatoria tiene conto del fatto che l’acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA), pur essendo un precursore non psicoattivo, può trasformarsi in Δ9-THC durante i processi di trasformazione; per questo il limite è fissato sulla somma delle due sostanze, espressa in equivalenti di Δ9-THC.

Limiti massimi introdotti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Con l’inserimento della nuova voce 8.6 nella parte 8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, vengono fissati i seguenti valori massimi:

  • 3,0 mg/kg per i semi di canapa;
  • 3,0 mg/kg per i semi di canapa macinati, i semi di canapa (parzialmente) disoleati e gli altri prodotti derivati/trasformati esclusivamente dai semi di canapa, ad eccezione dell’olio di semi di canapa;
  • 7,5 mg/kg per l’olio di semi di canapa.

La nota tecnica precisa che, qualora Δ9-THC e Δ9-THCA siano misurati separatamente, il Δ9-THCA deve essere ponderato con il fattore 0,877, così che il risultato corrisponda alla formula Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA.

Disciplina transitoria e data di applicazione

Il regolamento contiene una clausola transitoria a tutela dei prodotti già immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2023: tali prodotti possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. La norma entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2023, consentendo così agli operatori di adeguare processi produttivi, controlli e documentazione.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e per i professionisti che li assistono, il regolamento impone di verificare la conformità dei prodotti a base di canapa ai nuovi tenori massimi, sia in fase di produzione sia in fase di immissione sul mercato. Risultano particolarmente rilevanti i profili analitici, poiché il limite si riferisce alla somma di Δ9-THC e Δ9-THCA e richiede quindi metodiche di controllo coerenti con la formula prevista dall’allegato.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento, introducendo una nuova voce relativa agli equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC).

Tenori massimi per i prodotti a base di canapa

Nell’allegato, parte 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006 è inserita la voce 8.6, che fissa i seguenti tenori massimi: 3,0 mg/kg per i semi di canapa; 3,0 mg/kg per i semi di canapa macinati, i semi di canapa (parzialmente) disoleati e altri prodotti derivati/trasformati esclusivamente dai semi di canapa, esclusi i prodotti di cui al punto 8.6.3; 7,5 mg/kg per l’olio di semi di canapa.

Metodo di calcolo del limite

Il limite massimo si riferisce alla somma di Δ9-THC e di acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA), espressa in Δ9-THC. Se Δ9-THC e Δ9-THCA sono determinati separatamente, al Δ9-THCA si applica il fattore 0,877, così che il tenore massimo corrisponda a Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA.

Periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato

L’articolo 2 stabilisce che i prodotti alimentari interessati, se legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023, possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentarisalute pubblicacanapa e derivatidiritto alimentare

Testo integrale

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