Regolamento (UE) 2022/1395
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione dalla Russia e dalla Turchia, al termine di un’inchiesta avviata nel 2021 ai sensi del regolamento di base antidumping. La Commissione ha accertato dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di motivi ostativi di interesse dell’Unione. I dazi variano per società e sono accompagnati da regole di prova documentale, da una disciplina speciale per il coordinamento con la salvaguardia siderurgica e da una clausola per nuovi esportatori turchi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione per immersione a caldo di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente e talora ulteriormente trattati, con i limiti compositivi indicati nel regolamento, presentati in rotoli, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono interessati i prodotti originari della Russia e della Turchia classificati nei codici NC/TARIC elencati all’articolo 1. Sono esclusi l’acciaio inossidabile, gli acciai al silicio detti magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede inoltre un regime di sospensione/riduzione del cumulo con la misura di salvaguardia ex regolamento (UE) 2019/159, e una procedura di riesame per nuovi esportatori turchi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel giugno 2021 sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione (AAC) originari della Russia e della Turchia. La Commissione, applicando il regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione all’adozione di misure.
Ambito materiale e definizione del prodotto
Il prodotto in esame è definito in termini tecnici molto dettagliati: si tratta di prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati/non legati, zincati e/o alluminizzati e/o magnesiati mediante galvanizzazione per immersione a caldo, passivati chimicamente e, in taluni casi, ulteriormente trattati. Il regolamento individua anche i codici NC e TARIC rilevanti. Sono espressamente esclusi l’acciaio inossidabile, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti soltanto laminati a caldo o a freddo.
Procedura e campionamento
L’inchiesta è stata aperta il 24 giugno 2021 a seguito di denuncia di Eurofer presentata il 12 maggio 2021. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, esportatori, importatori e utilizzatori, effettuando campionamenti per l’industria dell’Unione e per i produttori esportatori russi e turchi. Per la Russia, dopo alcune valutazioni sulla rappresentatività e sulla collaborazione, il campionamento è stato infine rinunciato; per la Turchia il campione è rimasto composto da tre società. Nessuna misura provvisoria è stata istituita e non vi è stata registrazione delle importazioni.
Analisi del dumping
Per la Russia, la Commissione ha costruito il valore normale o lo ha ricavato dalle vendite interne, ricorrendo ai metodi del regolamento di base quando mancavano vendite rappresentative o in normali operazioni commerciali. In alcuni casi ha applicato l’articolo 18 per mancanza o inattendibilità di dati, in particolare nei confronti di MMK e PAOS. I margini di dumping definitivi sono risultati pari al 36,6 % per PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works, 10,3 % per Novolipetsk Steel, 31,3 % per PAO Severstal e 37,4 % per le altre società.
Per la Turchia, la Commissione ha utilizzato un’impostazione analoga, valutando la rappresentatività delle vendite interne e costruendo il valore normale quando necessario. Ha respinto le richieste di calcolo trimestrale del dumping e alcune richieste di esclusione o di adeguamento del costo di produzione. I margini definitivi sono pari a 10,5 % per MMK Turkey, 2,4 % per Tatmetal, 11,0 % per Tezcan, 8,0 % per le altre società turche che hanno collaborato non incluse nel campione e 11,0 % per tutte le altre società.
Pregiudizio per l’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da 20 produttori in 14 Stati membri, abbia subito un pregiudizio notevole. Pur restando relativamente stabili in volume, produzione e vendite sono peggiorate nel periodo in esame; il tasso di utilizzo degli impianti è sceso, i prezzi di vendita si sono contratti più del costo di produzione, e la redditività è passata da un utile del 6,2 % nel 2017 a uno 0,4 % nel periodo dell’inchiesta, con effetti negativi anche su flusso di cassa e ritorno sul capitale investito. La Commissione ha distinto mercato vincolato e libero mercato e ha ritenuto non decisive le obiezioni basate su investimenti, pandemia, domanda del settore automobilistico, importazioni da altri paesi o andamento dei coils.
Nesso causale
La Commissione ha concluso che l’aumento massiccio delle importazioni a basso prezzo dalla Russia e dalla Turchia ha causato il pregiudizio notevole. Le importazioni dai due paesi sono aumentate di oltre cinque volte nel periodo in esame, con quote di mercato passate complessivamente dal 2,2 % al 12,9 % sul libero mercato, a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. È stato inoltre accertato un significativo undercutting dei prezzi e una forte contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione dei dazi sia nell’interesse dell’Unione, perché dovrebbe ristabilire condizioni di concorrenza e consentire all’industria dell’Unione di recuperare livelli di redditività sostenibili. Le obiezioni di importatori e utilizzatori sono state respinte per mancanza di collaborazione e di prove concrete su carenze di approvvigionamento o impatti sproporzionati. È stato anche escluso che la misura presenti sovrapposizioni decisive con altre tutele, come la salvaguardia o il CBAM.
Misure antidumping e coordinamento con la salvaguardia
Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi differenziati per società. In linea generale, i dazi applicabili sono pari al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Il regolamento contiene inoltre una disciplina specifica per evitare cumuli indesiderati con la salvaguardia siderurgica del regolamento (UE) 2019/159, come prorogata dal regolamento (UE) 2021/1029: se il dazio oltre contingente di salvaguardia supera il dazio antidumping, si applica solo il primo; se è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping.
Adempimenti doganali e nuove imprese esportatrici
Le aliquote individuali richiedono la presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida, con dichiarazione specifica sul fabbricante e sulla veridicità dei dati. In assenza di tale documento, si applica il dazio per tutte le altre società. È prevista anche una procedura per l’inserimento di nuovi produttori esportatori turchi che non esportavano nel periodo dell’inchiesta e che non sono collegati a soggetti già colpiti dalle misure.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Avvio dell’inchiesta, campionamento e cooperazione
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 24 giugno 2021 su denuncia di Eurofer presentata il 12 maggio 2021 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha effettuato campionamenti tra produttori dell’Unione e produttori esportatori russi e turchi, ha rinunciato al campionamento degli importatori per mancanza di operatori rilevanti e ha respinto una richiesta di esame individuale di un esportatore turco. Non sono state adottate misure provvisorie.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto in esame è definito in modo tecnico tramite composizione, lavorazione, forma di presentazione e codici NC/TARIC. Sono esclusi acciaio inossidabile, acciai al silicio magnetici, acciai rapidi e prodotti solo laminati a caldo o a freddo. La Commissione ha respinto richieste di esclusione per acciai sottili sotto 0,40 mm e per AAC AluZinc.
Determinazione del dumping per la Russia
Per i produttori russi la Commissione ha costruito o ricavato il valore normale in base alle vendite interne, o in mancanza di vendite rappresentative, ai costi di produzione più SGAV e profitti. Ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base in relazione a dati mancanti o fuorvianti per MMK e PAOS. I margini di dumping definitivi sono pari a 36,6 % per PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works, 10,3 % per Novolipetsk Steel, 31,3 % per PAO Severstal e 37,4 % per le altre società russe.
Determinazione del dumping per la Turchia
Per i produttori turchi la Commissione ha seguito un metodo analogo, verificando rappresentatività delle vendite interne, redditività e, quando necessario, valore normale costruito. Ha respinto un calcolo trimestrale del margine. I margini di dumping definitivi sono pari a 10,5 % per MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş., 2,4 % per TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11,0 % per Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş., 8,0 % per le altre società turche che hanno collaborato e 11,0 % per tutte le altre società.
Pregiudizio, nesso causale e fattori diversi
La Commissione ha individuato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, caratterizzato da calo di produzione, contrazione dei prezzi, deterioramento della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia siano aumentate fortemente e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, causando undercutting e contrazione dei prezzi. Fattori alternativi, come importazioni da altri paesi, esportazioni dell’industria dell’Unione, andamento della domanda, uso vincolato, COVID-19 e prezzi dei coils, sono stati considerati ma ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Ha valorizzato il danno all’industria dell’Unione, la mancanza di collaborazione di importatori e utilizzatori e l’assenza di elementi probatori sufficienti su carenze di approvvigionamento o impatti sproporzionati sui settori a valle.
Livello dei dazi e regola del dazio inferiore
Le misure sono state fissate secondo la regola del dazio inferiore: il dazio definitivo corrisponde al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. I dazi definitivi sono: Russia, 36,6 % per MMK, 10,3 % per NLMK, 31,3 % per Severstal e 37,4 % per le altre; Turchia, 10,5 % per MMK Turkey, 2,4 % per Tatmetal, 11,0 % per Tezcan, 8,0 % per le altre società che hanno collaborato e 11,0 % per tutte le altre società.
Fattura commerciale valida e prova dell’origine societaria
Per applicare le aliquote individuali, le autorità doganali richiedono una fattura commerciale valida con dichiarazione firmata e datata che identifichi fabbricante, quantità, prodotto, codice TARIC e paese di origine. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.
Coordinamento con la salvaguardia siderurgica
Poiché il prodotto è anche coperto dalla salvaguardia sui prodotti siderurgici di cui al regolamento (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento (UE) 2021/1029, il regolamento disciplina la sospensione o il cumulo dei dazi antidumping con il dazio tariffario oltre contingente. Se il dazio oltre contingente supera il dazio antidumping, si applica solo quello di salvaguardia; se è inferiore, si applica la differenza più il dazio di salvaguardia. Le sospensioni operano solo per la durata della salvaguardia.
Nuovi esportatori turchi
L’articolo 3 prevede la possibilità di aggiungere nuovi produttori esportatori turchi all’aliquota media ponderata delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, se dimostrano di non avere esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di avere esportato effettivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione dopo il periodo dell’inchiesta.
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