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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1392

Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione dell’11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il corpus dei principi contabili internazionali adottati nell’UE per allinearlo alle modifiche IASB del maggio 2021 in tema di imposte differite. La finalità è chiarire il trattamento contabile di attività e passività fiscali differite originate da una singola operazione, in particolare nei casi di leasing e di smantellamento/ripristino, riducendo la diversità applicativa. Contestualmente viene modificato l’IFRS 1 per garantire coerenza nelle eccezioni all’applicazione retroattiva. Le imprese devono applicare le nuove regole dal 1º gennaio 2023, con possibilità di applicazione anticipata.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE gli emendamenti allo IAS 12 sulle imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, con adeguamenti coordinati all’IFRS 1.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Riguarda in particolare la contabilizzazione delle imposte differite secondo lo IAS 12 e, per coerenza, talune disposizioni dell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato e, in via generale, ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2023 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con informativa in nota. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 in materia di IAS 12

Il regolamento recepisce nell’ordinamento contabile dell’Unione le modifiche allo IAS 12 "Imposte sul reddito" pubblicate dall’IASB il 7 maggio 2021. L’intervento è finalizzato a precisare il trattamento delle imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, con particolare attenzione a leasing e obbligazioni di smantellamento/ripristino, e a ridurre le divergenze applicative tra imprese.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplina l’adozione dei principi contabili internazionali nell’UE, e constata, dopo consultazione dell’EFRAG, che le modifiche allo IAS 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Per ragioni di coerenza sistematica, viene inoltre aggiornato l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard.

Ambito di applicazione

Le modifiche si applicano alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. La disciplina riguarda la rilevazione delle attività e passività fiscali differite ai sensi dello IAS 12, nonché le regole transitorie e le eccezioni applicabili ai neo-utilizzatori dell’IFRS 1. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Novità principali nello IAS 12

Il cuore dell’intervento è la modifica dei paragrafi 15, 22 e 24 dello IAS 12 e l’introduzione del nuovo paragrafo 22A. In linea generale, la passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili e l’attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili, salvo specifiche esenzioni. Tuttavia, per le operazioni che non costituiscono aggregazioni aziendali, che non incidono sull’utile contabile o sul reddito imponibile e che non generano differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’esenzione non si applica quando l’operazione riguarda leasing o passività per smantellamento, ripristino e simili.

Chiarimento sui leasing e sulle passività similari

Il nuovo paragrafo 22A chiarisce un caso pratico rilevante: alla data di inizio del leasing, il locatario rileva normalmente una passività del leasing e il diritto d’uso. Se, in base alla normativa fiscale applicabile, questa rilevazione iniziale genera differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’impresa non può invocare l’esenzione generale dei paragrafi 15 e 24 e deve rilevare le relative imposte differite. Il regolamento mira così ad eliminare l’incertezza contabile e a uniformare la contabilizzazione di tali fattispecie.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

I nuovi paragrafi 98J-98L stabiliscono che le modifiche dello IAS 12 si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1º gennaio 2023 o successivamente; è ammessa l’applicazione anticipata, che deve però essere indicata. L’applicazione riguarda le operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato. All’inizio di tale primo esercizio comparativo, l’entità deve rilevare le imposte differite connesse a diritti d’uso, passività del leasing e passività per smantellamento/ripristino, e contabilizzare l’effetto cumulativo della prima applicazione come rettifica degli utili portati a nuovo o di altra componente del patrimonio netto.

Modifiche coordinate all’IFRS 1

L’IFRS 1 viene aggiornato per assicurare coerenza con lo IAS 12 modificato. In particolare, viene aggiunto il paragrafo 39AH, modificato il paragrafo B1 e introdotto il paragrafo B14 nell’Appendice B, che prevede un’eccezione per le imposte differite relative a leasing e a smantellamenti, ripristini e passività similari. Per i neo-utilizzatori degli IFRS, alla data di passaggio agli IFRS permane l’obbligo di rilevare le attività e passività fiscali differite nelle ipotesi indicate, quando sussistono i presupposti di recuperabilità della differenza temporanea deducibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adozione delle modifiche allo IAS 12

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato recependo gli emendamenti allo IAS 12 Imposte sul reddito pubblicati dall’IASB il 7 maggio 2021. Le modifiche riguardano i paragrafi 15, 22 e 24 e introducono il paragrafo 22A, oltre ai nuovi paragrafi transitori 98J-98L.

Trattamento delle imposte differite su singole operazioni

Viene chiarito che, in linea generale, una passività fiscale differita si rileva per tutte le differenze temporanee imponibili e un’attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili, salvo specifiche esenzioni. Per le operazioni che non sono aggregazioni aziendali, non incidono su utile contabile o reddito imponibile e non generano differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’esenzione non si applica se si tratta di leasing o di smantellamenti/ripristini e passività similari: in tali casi l’entità deve rilevare le imposte differite corrispondenti.

Chiarimento sui leasing e sulle passività similari

Il nuovo paragrafo 22A precisa che, alla data di inizio del leasing, il locatario rileva normalmente una passività del leasing e il corrispondente diritto di utilizzo; se la normativa fiscale produce differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale, non opera l’esenzione generale dei paragrafi 15 e 24 e devono essere rilevate le relative imposte differite.

Modifiche transitorie allo IAS 12

Il paragrafo 98J stabilisce che le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2023 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di informativa in caso di early adoption. Il paragrafo 98K impone l’applicazione alle operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato. Il paragrafo 98L richiede, all’inizio del primo esercizio comparativo, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite per i diritti d’uso, le passività del leasing e per gli smantellamenti/ripristini e passività similari, con imputazione dell’effetto cumulativo a utili portati a nuovo o altra componente del patrimonio netto.

Modifiche correlate all’IFRS 1

Per garantire coerenza con lo IAS 12, l’IFRS 1 viene modificato con l’introduzione del paragrafo 39AH, l’adeguamento del paragrafo B1 e l’aggiunta del paragrafo B14 nell’Appendice B. La nuova eccezione riguarda specificamente le imposte differite relative a leasing e a smantellamenti, ripristini e passività similari per i neo-utilizzatori degli IFRS.

Decorrenza ed efficacia del regolamento UE

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come previsto per i regolamenti UE.

Come è indicizzato

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