Regolamento (UE) 2022/1396
Regolamento (UE) 2022/1396 della Commissione dell’11 agosto 2022 recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle specifiche di purezza degli additivi alimentari per affrontare la presenza di ossido di etilene, sostanza classificata come pericolosa per la salute umana. Viene ribadito il divieto di utilizzo dell'ossido di etilene per la sterilizzazione degli additivi e viene introdotto un limite massimo uniforme per i residui, pari a 0,1 mg/kg, indipendentemente dall'origine. Inoltre, per alcuni additivi specificamente elencati, la voce relativa all'ossido di etilene è soppressa dalla specifica di purezza.
Modifica delle specifiche degli additivi alimentari per vietare l'uso dell'ossido di etilene e fissare un limite massimo di residui negli additivi alimentari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e, in particolare, alle specifiche di purezza definite dal regolamento (UE) n. 231/2012. Riguarda gli operatori che producono, commercializzano o impiegano additivi alimentari nell'Unione, inclusi gli additivi in miscela. L'effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento (UE) 2022/1396 della Commissione: ossido di etilene negli additivi alimentari
Il regolamento modifica le specifiche di purezza degli additivi alimentari previste dal regolamento (UE) n. 231/2012, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana in relazione alla presenza di ossido di etilene. La Commissione interviene dopo numerose notifiche RASFF e in un contesto nel quale la rintracciabilità dell'origine della contaminazione risultava problematica per gli operatori e per le autorità di controllo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 231/2012 fissa le specifiche degli additivi alimentari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008. Le specifiche possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di una persona interessata. Nel caso di specie, la modifica è ritenuta necessaria per affrontare in modo uniforme la presenza di ossido di etilene, sostanza classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Ambito della disciplina
La modifica riguarda tutti gli additivi alimentari inclusi negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, comprese le miscele di additivi alimentari. L'intervento opera sulle specifiche di purezza contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e si applica in modo generale in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia che non vi sono effetti negativi per la salute umana e che, pertanto, non è stata necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell'EFSA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Divieto di uso e limite massimo dei residui
La modifica sostituisce la nota introduttiva dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 stabilendo due regole centrali:
- non è consentito l'uso dell'ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione;
- non è ammessa la presenza di residui di ossido di etilene, intesi come somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene, superiori a 0,1 mg/kg, indipendentemente dalla loro origine.
Il limite si applica agli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, incluse le miscele. La Commissione precisa inoltre che, per coerenza con il regolamento (CE) n. 396/2005, i residui sono definiti negli stessi termini impiegati in tale atto.
Modifiche puntuali alle voci di purezza
Per alcune specifiche voci di additivi, la riga "Ossido di etilene" viene soppressa dalla sezione "Purezza". Le voci interessate sono:
- E 431 stearato di poliossietilene (40);
- E 432 monolaurato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 20);
- E 433 monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80);
- E 434 monopalmitato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 40);
- E 435 monostearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 60);
- E 436 tristearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 65);
- E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole;
- E 1521 polietilenglicole.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di un regolamento della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e oggetto della modifica
Il regolamento modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari autorizzati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. La modifica è adottata sulla base dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Divieto di uso dell'ossido di etilene e limite sui residui
È sostituita la nota introduttiva dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012: non è consentito l'uso dell'ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione. Inoltre, non è ammessa la presenza di residui di ossido di etilene, intesi come somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene, superiori a 0,1 mg/kg, indipendentemente dalla loro origine, negli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, comprese le miscele di additivi alimentari.
Soppressione della specifica "ossido di etilene" per taluni additivi
Per le voci E 431, E 432, E 433, E 434, E 435, E 436, E 1209 ed E 1521, nella specifica "Purezza" viene soppressa la riga relativa a "Ossido di etilene". I prodotti interessati sono: stearato di poliossietilene (40), polisorbato 20, polisorbato 80, polisorbato 40, polisorbato 60, polisorbato 65, copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole e polietilenglicole.
Motivazione sanitaria e coerenza con altri atti UE
La Commissione richiama il carattere preoccupante dell'ossido di etilene, classificato come cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione, e la necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. La misura tiene conto delle difficoltà di accertare l'origine della contaminazione e mira a evitare ambiguità applicative. Il testo richiama inoltre la coerenza con il regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui nelle materie prime utilizzate nella produzione degli additivi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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