Regolamento (UE) 2022/2287
Regolamento delegato (UE) 2022/2287 della Commissione del 12 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di due anni l’esenzione dall’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero catturato con reti da posta fisse a imbrocco, sulla base di elementi scientifici che indicano un alto tasso di sopravvivenza. La modifica interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/2065, estendendo l’esenzione fino al 31 dicembre 2024 e aggiornandone il periodo di applicazione. L’atto si applica dal 1o gennaio 2023 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’esenzione dall’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero catturato con reti da posta fisse a imbrocco.
Ambito di applicazione
Si applica alla pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero, limitatamente agli esemplari catturati con reti da posta fisse a imbrocco (GNS) e, in particolare, ai casi in cui opera l’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista dall’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Riguarda principalmente Bulgaria e Romania, Stati membri con interesse diretto nella gestione di tale pesca. Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2065 ed è applicabile dal 1o gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero
Il regolamento delegato (UE) 2022/2287 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2065, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. L’intervento si fonda sull’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e, in particolare, sull’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali esistono prove scientifiche di un elevato tasso di sopravvivenza.
La Commissione richiama le raccomandazioni comuni presentate da Bulgaria e Romania e la valutazione del CSTEP, che ha ritenuto sufficienti le evidenze scientifiche sulla sopravvivenza del rombo chiodato catturato in Mar Nero con reti a imbrocco in monofilamento, con un tasso di vitalità superiore all’80%. In questo contesto, la Commissione ha ritenuto giustificata la proroga dell’esenzione.
Contesto normativo e motivazione
L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 introduce l’obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e lo rende applicabile, al più tardi dal 1o gennaio 2017, anche alle specie che definiscono le attività di pesca. Il rombo chiodato nel Mar Nero rientra tra tali specie. In precedenza, il regolamento delegato (UE) 2017/87 aveva istituito un piano in materia di rigetti con un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; successivamente, il regolamento delegato (UE) 2021/2065 aveva istituito un nuovo piano per il periodo 1o gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
Bulgaria e Romania, Stati membri direttamente interessati, hanno presentato una prima raccomandazione comune il 12 febbraio 2021, aggiornata il 15 luglio 2021, e successivamente dati supplementari sulle stime di sopravvivenza il 29 aprile 2022 e il 10 maggio 2022. Il 7 luglio 2022 è stata quindi trasmessa una raccomandazione comune aggiornata che proponeva la proroga biennale dell’esenzione.
Modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2021/2065
La modifica sostanziale consiste nella nuova formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2065, che estende fino al 31 dicembre 2024 l’esenzione dall’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero catturato con reti da posta fisse a imbrocco (GNS). La base giuridica dell’esenzione resta l’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Contestualmente, viene soppresso l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2065. Il testo fornito non dettaglia il contenuto operativo del paragrafo soppresso, ma ne conferma l’eliminazione dal quadro normativo vigente.
Durata di applicazione e decorrenza
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2065 viene inoltre modificato per estendere il periodo di applicazione del piano in materia di rigetti dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Il nuovo regolamento, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori della pesca interessati, la conseguenza principale è la prosecuzione dell’esenzione dall’obbligo di sbarco per una specifica modalità di cattura del rombo chiodato nel Mar Nero. Ciò incide sulla gestione delle catture, sulla pianificazione delle campagne di pesca e sugli adempimenti connessi all’obbligo di sbarco previsto dalla normativa della politica comune della pesca.
Natura dell’atto
Il regolamento è un atto delegato della Commissione, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non introduce un nuovo regime generale di pesca, ma interviene in modo puntuale su un piano già esistente per adeguarne la durata e prorogare una specifica esenzione basata su evidenze scientifiche.
Disposizioni principali
Proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco
Viene sostituito l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2065 per stabilire che l’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).
Abrogazione del richiamo al dato aggiuntivo di sopravvivenza
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2065, il paragrafo 3 è soppresso. Il regolamento non riproduce il contenuto del paragrafo soppresso, limitandosi a eliminare tale previsione dal testo vigente.
Adeguamento del periodo di applicazione del piano in materia di rigetti
La seconda frase dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2065 è sostituita per prevedere che il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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