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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-543/19

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021. — Romania contro Commissione europea. — Fondo di coesione e FESR – Articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Applicazione nel tempo di un tasso maggiorato di cofinanziamento adottato dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, ma prima dell’accettazione dei conti – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione. — Causa T-543/19

Giurisprudenza europea62019TJ0543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della Romania contro la decisione della Commissione che, nell'accettare i conti del periodo 2017/2018 del programma operativo "Grande infrastruttura", ha applicato il tasso di cofinanziamento del 75% anziché l'85% introdotto successivamente. La Corte ha ritenuto che il momento rilevante sia la data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, poiché il sistema del regolamento n. 1303/2013 si fonda sul principio di annualità contabile. Ha inoltre escluso violazioni del legittimo affidamento, della motivazione e della buona amministrazione.

Applicazione temporale del nuovo tasso di cofinanziamento del Fondo di coesione e del FESR nel calcolo dell'importo imputabile ex articolo 139, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, quando la modifica interviene dopo la domanda finale di pagamento intermedio ma prima dell'accettazione dei conti.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 139, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, il tasso di cofinanziamento applicabile al calcolo dell'importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR per un dato periodo contabile debba essere quello vigente alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa a tale periodo, oppure quello vigente al momento dell'accettazione dei conti; se la decisione impugnata fosse viziata da violazione delle disposizioni del regolamento, del legittimo affidamento, dell'obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di una disciplina specifica sulla sua applicazione nel tempo, un nuovo tasso di cofinanziamento introdotto da una decisione di esecuzione si applica, ai fini del calcolo dell'importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR ex articolo 139, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, alle spese del periodo contabile interessato nella misura in cui sia in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa a quel periodo, e non al momento dell'accettazione dei conti; di conseguenza, la Commissione ha legittimamente applicato il 75% e non l'85%, e non risultano violati né il legittimo affidamento, né l'obbligo di motivazione, né il principio di buona amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 84 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 135, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 137, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 139, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 63, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Applicazione temporale del tasso di cofinanziamento nel programma operativo "Grande infrastruttura"

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Romania contro la decisione della Commissione del 23 maggio 2019 con cui, nell'ambito dell'accettazione dei conti del periodo contabile 2017/2018, è stato calcolato l'importo imputabile al Fondo di coesione e al FESR applicando il tasso di cofinanziamento del 75% per il primo e il secondo asse prioritario del programma operativo, e non quello dell'85% introdotto con una successiva decisione di esecuzione del 12 dicembre 2018.

Fatti e contesto amministrativo

Con la decisione di esecuzione del 2015 la Commissione aveva approvato il programma operativo CCI 2014RO16M1OP001 "Grande infrastruttura" e fissato al 75% il tasso di cofinanziamento per i due assi prioritari rilevanti. Dopo la chiusura del periodo contabile 2017/2018 e dopo la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio del 6 luglio 2018, la Romania ha chiesto una modifica del programma. Con la decisione di esecuzione del 2018 la Commissione ha aumentato il tasso all'85%, ma ha poi sostenuto, anche richiamando le linee guida Egesif, che tale modifica non si applicava al periodo contabile già chiuso.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La Romania ha dedotto due motivi principali:

  • violazione degli articoli 120, paragrafo 3, e 139, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento;
  • violazione dell'obbligo di motivazione ex articolo 296, secondo comma, TFUE e del principio di buona amministrazione. La questione centrale era se il tasso di cofinanziamento applicabile ex articolo 139, paragrafo 6, dovesse essere quello vigente alla data dell'accettazione dei conti oppure quello vigente alla data della domanda finale di pagamento intermedio.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1303/2013, e in specie gli articoli 30, 96, 120, 131, 135, 137, 138 e 139;
  • l'articolo 296 TFUE;
  • l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
  • il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
  • in via di contesto, il regolamento (CE) n. 1083/2006 e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo

Il Tribunale osserva anzitutto che il regolamento n. 1303/2013 non disciplina espressamente l'applicazione nel tempo di una modifica del tasso di cofinanziamento. Tuttavia, dall'articolo 139, paragrafo 6, emerge che la Commissione calcola l'importo imputabile "per il periodo contabile" sulla base dei conti accettati e tenendo conto degli importi contabilizzati ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), nonché dei pagamenti effettuati durante quel medesimo periodo.

Interpretando la normativa in modo letterale, sistematico e teleologico, il Tribunale valorizza il principio di annualità contabile, che struttura l'intero sistema di gestione, presentazione e accettazione dei conti nel periodo 2014-2020. La domanda finale di pagamento intermedio, trasmessa entro il 31 luglio successivo alla chiusura del periodo contabile, cristallizza l'importo complessivo delle spese ammissibili relative al periodo e, correlativamente, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali spese.

Da ciò discende che il tasso rilevante è quello in vigore alla data della domanda finale di pagamento intermedio e non quello vigente alla data dell'accettazione dei conti. Una soluzione diversa introdurrebbe, per le spese già sostenute e dichiarate in un periodo chiuso, un tasso sopravvenuto, con effetto sostanzialmente retroattivo e in contrasto con l'impianto del regolamento.

Esclusione della violazione del legittimo affidamento

Il Tribunale respinge anche il secondo profilo del primo motivo. La Romania non ha ricevuto rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti da parte della Commissione circa l'applicazione dell'85% al periodo contabile 2017/2018. La decisione di esecuzione del 2018 non conteneva alcuna indicazione temporale espressa, mentre le linee guida Egesif - pur non vincolanti - indicavano già che il tasso applicabile è quello vigente alla data della domanda finale di pagamento intermedio. Inoltre, la Commissione aveva esplicitamente comunicato il proprio orientamento prima dell'adozione della decisione impugnata.

Motivazione della decisione e buona amministrazione

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che la decisione impugnata, pur non esplicitando esaustivamente la base giuridica del rifiuto di applicare l'85%, va letta nel suo contesto. La Romania era stata strettamente coinvolta nella procedura e conosceva le ragioni della posizione della Commissione, espresse nella riunione del 15 gennaio 2019 e nella lettera del 17 maggio 2019, entrambe fondate sul punto 8.1 delle linee guida Egesif e sul principio di annualità contabile.

Per la stessa ragione, non vi è violazione del principio di buona amministrazione: la Romania aveva potuto esporre il proprio punto di vista durante il procedimento e non è stata dimostrata alcuna condotta discriminatoria o lesiva dei suoi diritti procedurali.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la Romania alle spese.

Principio affermato

In materia di fondi strutturali e di investimento europei, se una modifica del tasso di cofinanziamento interviene dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio relativa a un periodo contabile ma prima dell'accettazione dei conti, la modifica non si applica a quel periodo: il tasso da usare è quello vigente al momento della domanda finale di pagamento intermedio. Il principio si fonda sul sistema di annualità contabile del regolamento n. 1303/2013 e impedisce un'applicazione retroattiva di una norma sostanziale sopravvenuta.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeifondo di coesionefesrcofinanziamentolegittimo affidamentomotivazione degli atti dell'unionebuona amministrazione

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