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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-579/19

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 aprile 2021. — The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Domanda multipla di disegni o modelli comunitari che raffigurano apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport – Diritto di priorità – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Termine di priorità. — Causa T-579/19

Giurisprudenza europea62019TJ0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la priorità rivendicata da KaiKai per dodici disegni o modelli comunitari. La Corte/il Tribunale chiarisce che una domanda internazionale di brevetto PCT può fondare la priorità, ma che il termine applicabile non è quello di sei mesi riservato ai disegni o modelli: in mancanza di una previsione specifica nel regolamento n. 6/2002, si applica la convenzione di Parigi, che per i brevetti prevede dodici mesi. Il ricorso è accolto solo quanto all’annullamento della decisione impugnata; il resto è respinto.

Priorità di una domanda internazionale di brevetto PCT per una domanda multipla di disegni o modelli comunitari: determinazione del termine applicabile ai fini dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002

La questione giuridica

Se una domanda internazionale di brevetto depositata ai sensi del PCT possa fondare il diritto di priorità per una successiva domanda di registrazione di disegni o modelli comunitari e, in caso affermativo, se il termine per rivendicare tale priorità sia di sei mesi, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, oppure di dodici mesi, secondo l’articolo 4 della convenzione di Parigi richiamata quale norma di riferimento.

Principio di diritto

L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che una domanda internazionale di brevetto depositata ai sensi del PCT può fondare un diritto di priorità per una successiva domanda di disegni o modelli comunitari, ma il termine per rivendicare tale priorità non è quello di sei mesi previsto per i disegni o modelli o i modelli di utilità: in assenza di una disciplina espressa del regolamento, occorre fare riferimento alla convenzione di Parigi, la quale, secondo la logica del sistema delle priorità, fa dipendere la durata del termine dalla natura del diritto anteriore; pertanto, per una domanda di brevetto anteriore, il termine applicabile è di dodici mesi. La decisione dell’EUIPO che aveva applicato il termine di sei mesi è quindi annullata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 41, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 55-61
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 190, paragrafo 2
  • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, articolo 4, sezione A, paragrafo 1
  • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, articolo 4, sezione C, paragrafo 1
  • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, articolo 4, sezione E, paragrafi 1 e 2
  • Accordo TRIPS, articolo 2, paragrafi 1 e 2
  • Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), articoli 1, paragrafo 2; 2, punti i) e ii); 3, paragrafo 1

Priorità di una domanda internazionale di brevetto PCT per una domanda di disegni o modelli comunitari

La sentenza del Tribunale riguarda un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva negato la priorità rivendicata per una domanda multipla di disegni o modelli comunitari relativi ad apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport. La questione centrale era il termine entro cui poteva essere fatta valere la priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata ai sensi del PCT.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 24 ottobre 2018 la ricorrente aveva depositato una domanda multipla per dodici disegni o modelli comunitari, rivendicando la priorità di una domanda internazionale di brevetto PCT/EP2017/077469 depositata il 26 ottobre 2017. L’esaminatore dell’EUIPO aveva ammesso la domanda ma aveva negato la priorità, ritenendo che il deposito anteriore fosse oltre il termine di sei mesi. La commissione di ricorso aveva confermato tale impostazione, ritenendo che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 imponesse un termine di sei mesi anche per le domande internazionali di brevetto, interpretate in senso ampio alla luce del PCT.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che disciplina il diritto di priorità per disegni o modelli comunitari;
  • l’articolo 4 della convenzione di Parigi, in particolare la sezione C, paragrafo 1, e la sezione E, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’accordo TRIPS, che rinvia agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della convenzione di Parigi;
  • gli articoli 1, paragrafo 2, 2 e 3 del PCT, in particolare la definizione ampia di "brevetto" e di "domanda".

Ricevibilità delle domande accessorie

Il Tribunale dichiara irricevibili le domande della ricorrente dirette ad annullare la decisione dell’esaminatore e a ottenere un’ingiunzione di rettifica della pubblicazione dei disegni o modelli. Ricorda infatti che il solo atto impugnabile è la decisione della commissione di ricorso e che al Tribunale non spetta rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, ma solo annullare o riformare la decisione impugnata.

Ragionamento sul primo profilo: ammissibilità della priorità fondata su una domanda PCT

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non ha errato nel riconoscere, in linea di principio, che una domanda internazionale di brevetto depositata in forza del PCT può costituire base di priorità ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002. La motivazione si fonda sulla definizione ampia di "brevetto" contenuta nel PCT, che include anche i modelli di utilità, e sulla logica del sistema internazionale di priorità.

Ragionamento sul secondo profilo: termine applicabile alla priorità

La parte decisiva della pronuncia riguarda il termine entro cui la priorità poteva essere rivendicata. Il Tribunale osserva che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non disciplina espressamente l’ipotesi di una domanda di disegno o modello basata su una domanda di brevetto anteriore, né indica il relativo termine. Per colmare questa lacuna occorre allora fare riferimento alla convenzione di Parigi, alla luce della genesi del regolamento, del rinvio contenuto nella disposizione e della necessità di interpretare il diritto dell’Unione in modo compatibile con gli impegni internazionali rilevanti.

Il Tribunale afferma che la regola generale del sistema di priorità è che la durata del termine dipende dalla natura del diritto anteriore, non da quella del diritto successivo. La sezione E, paragrafo 1, dell’articolo 4 della convenzione di Parigi, che fa eccezione per il caso del modello di utilità successivo a un disegno o modello, è qualificata come norma speciale/eccezionale e non come regola generale applicabile ai brevetti. Di conseguenza, non è corretto applicare il termine di sei mesi previsto per i disegni o modelli quando la priorità è fondata su un brevetto anteriore.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale accoglie il secondo motivo della ricorrente e annulla la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019. Respinge invece il ricorso per il resto, dichiarando irricevibili le domande ulteriori formulate dalla ricorrente. L’EUIPO viene condannato alle spese.

Principio affermato

In materia di disegni o modelli comunitari, una domanda internazionale di brevetto PCT può fondare il diritto di priorità; tuttavia, il termine per esercitarlo non è automaticamente quello di sei mesi previsto per i disegni o modelli o per i modelli di utilità. In assenza di una disciplina espressa nel regolamento n. 6/2002, il termine va determinato alla luce della convenzione di Parigi e, per i brevetti anteriori, è di dodici mesi.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitaridiritto di prioritàproprietà industriale internazionalebrevetti internazionali pctprocedimento dinanzi all'euipo

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