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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-364/19

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021. — XU e a. contro SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galaţi. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Eccezione alla valutazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Asserita violazione dell’obbligo di informazione gravante sul professionista – Esame preliminare da parte del giudice nazionale alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2. — Causa C-364/19

Giurisprudenza europea62019CO0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito il rapporto tra l'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In presenza di una clausola che riproduce una norma nazionale suppletiva, il giudice deve anzitutto accertare se la clausola sia sottratta alla direttiva. Solo in caso negativo potrà valutare trasparenza e abusività. Se la clausola è esclusa dal campo di applicazione della direttiva, non rileva la mancata informazione del consumatore ai fini di tale disciplina.

Clausola di mutuo in valuta estera che riproduce una norma nazionale suppletiva: il giudice nazionale deve verificare prima se essa sia esclusa dalla direttiva 93/13 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, prima di esaminare trasparenza e abusività ex articolo 4, paragrafo 2.

La questione giuridica

Se, in una controversia su una clausola di rischio cambio contenuta in un mutuo espresso in valuta estera e ritenuta riproduttiva di una norma nazionale suppletiva, il giudice debba esaminare prioritariamente l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, oppure il controllo di trasparenza e l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2; e se, in caso di mancata informazione del consumatore, il professionista possa comunque invocare l'articolo 1, paragrafo 2 per sottrarre la clausola al sindacato di abusività.

Principio di diritto

Quando una clausola contrattuale contestata riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve verificare in via preliminare se essa sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza dell'articolo 1, paragrafo 2; solo se tale esclusione non opera può esaminare l'eventuale abusività ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. Se la clausola rientra nell'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, la direttiva non si applica e non occorre esaminare il requisito di trasparenza né l'asserita omissione informativa del professionista.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Tredicesimo considerando della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1578 del Cod Civil romeno

Clausola di mutuo in valuta estera e direttiva 93/13

L'ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Galați nell'ambito di una controversia tra mutuatari consumatori e due intermediari/banche in merito a una clausola di un mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri. La questione centrale è il metodo di controllo da adottare quando la clausola contestata riproduce una disposizione nazionale suppletiva sul rimborso nella stessa valuta del prestito.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 alcuni consumatori stipulavano un mutuo ipotecario trentennale espresso in CHF; il contratto prevedeva che il rimborso avvenisse nella stessa valuta e che il rischio di cambio gravasse sui mutuatari. Nel 2011 le parti sottoscrivevano un atto integrativo, ma la disciplina del rimborso in CHF restava immutata. I consumatori agivano nel 2015 chiedendo l'accertamento del carattere abusivo e della nullità della clausola, la stabilizzazione del tasso di cambio e il rimborso delle somme pagate in eccesso, sostenendo di non essere stati informati del rischio di apprezzamento del franco svizzero.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 93/13/CEE, in particolare:

  • il tredicesimo considerando;
  • l'articolo 1, paragrafo 2, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
  • l'articolo 4, paragrafo 2, che sottrae alla valutazione di abusività talune clausole, purché redatte in modo chiaro e comprensibile. Viene inoltre richiamato l'articolo 1578 del Cod civil rumeno, interpretato dal giudice del rinvio come espressione del principio del nominalismo monetario e come disposizione di natura suppletiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice rumeno chiedeva in sostanza:

  • se, di fronte a una clausola sul rischio di cambio che riproduce una norma nazionale, debba essere esaminata prima l'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, oppure il controllo di trasparenza dell'articolo 4, paragrafo 2;
  • se, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di informazione precontrattuale, il professionista possa comunque invocare l'articolo 1, paragrafo 2 per impedire il controllo di abusività.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 1, paragrafo 2, esclude dalla direttiva anche le clausole che riproducono norme nazionali di natura suppletiva, ossia applicabili in mancanza di diverso accordo tra le parti. Tale esclusione si giustifica perché il legislatore nazionale ha già operato un equilibrio tra diritti e obblighi delle parti, che il diritto dell'Unione intende rispettare.

Quanto al coordinamento con l'articolo 4, paragrafo 2, la Corte afferma che l'esame deve seguire un ordine logico: prima si verifica se la clausola rientri nel campo di applicazione della direttiva; solo se ciò è escluso si passa, eventualmente, al controllo di abusività. La struttura stessa della direttiva impone infatti un esame preliminare dell'applicabilità dell'atto, prima di ogni valutazione nel merito sulla clausola.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva qualificato l'articolo 1578 del Cod civil come disposizione suppletiva e la clausola contrattuale come sua riproduzione. Da ciò la Corte desume che la clausola ricade nell'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, con conseguente inapplicabilità della direttiva 93/13. Per tale ragione la Corte non si pronuncia sul requisito di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Decisione

La Corte dichiara che, quando una controversia riguarda una clausola presuntivamente abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve esaminare preliminarmente l'applicazione dell'esclusione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, e non l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Conseguentemente, se opera l'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2, la clausola non rientra nella direttiva 93/13 e non può essere scrutinata come clausola abusiva ai sensi di tale direttiva.

Implicazioni pratiche

Per il contenzioso bancario e consumeristico, la pronuncia conferma che la difesa basata sul difetto di informazione o di trasparenza è irrilevante quando la clausola contestata è davvero una mera riproduzione di una norma nazionale suppletiva. In questi casi il nodo decisivo è la qualificazione della norma interna e della clausola contrattuale, che spetta al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo in valuta esteradiritto bancariotrasparenza contrattuale

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