Corte di giustizia, Ordinanza C-573/20
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021. — Casa di Cura Città di Parma SpA contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti. — Causa C-573/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza, ha confermato che il meccanismo italiano del prorata IVA applicato alle strutture sanitarie miste non contrasta con la sesta direttiva. In particolare, le prestazioni medico-sanitarie esenti vanno incluse nel denominatore del prorata e non consentono la detrazione dell’IVA a monte relativa ai beni e servizi impiegati per tali attività. Le censure fondate sulla disparità di trattamento tra Stati membri sono state dichiarate irricevibili per difetto di rilevanza nel procedimento principale.
IVA: compatibilità con la sesta direttiva del prorata che include le operazioni sanitarie esenti nel denominatore e della mancata detrazione dell’IVA a monte per attività esenti di una struttura sanitaria mista.
La questione giuridica
Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE osti a una normativa nazionale che, per un soggetto passivo misto che svolge anche attività sanitarie esenti, non consente la detrazione dell’IVA a monte relativa a beni e servizi impiegati per tali attività e fa sì che il diritto a detrazione sia calcolato con un prorata che include nel denominatore anche le prestazioni medico-sanitarie esenti. Inoltre, se la diversa disciplina IVA tra operatori sanitari italiani e di altri Stati membri ponga un problema di compatibilità con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva non osta a una disciplina nazionale che escluda la detrazione dell’IVA a monte sui beni e servizi destinati ad attività esenti e che, per i soggetti passivi misti, calcoli il prorata di detrazione includendo nel denominatore anche le operazioni sanitarie esenti. Le questioni sulla disparità di trattamento tra operatori sanitari di diversi Stati membri sono state dichiarate manifestamente irricevibili perché prive di nesso sufficientemente dimostrato con la soluzione della controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 13, parte A, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 19, paragrafo 1, sesta direttiva 77/388/CEE
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, numeri 18 e 19
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19, comma 5
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19-bis, comma 1
IVA e prorata di detrazione per strutture sanitarie miste
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione tributaria provinciale di Parma in una controversia tra la Casa di Cura Città di Parma SpA e l’Agenzia delle Entrate. Al centro vi è il trattamento IVA degli acquisti di beni e servizi impiegati da una struttura sanitaria privata che svolge anche attività esenti.
Fatti e procedimento principale
La Casa di Cura Città di Parma aveva chiesto il rimborso dell’IVA versata sugli acquisti relativi alla propria attività, rimborso negato dall’amministrazione finanziaria. Il diniego derivava dall’applicazione della disciplina nazionale sul prorata di detrazione, che include tra le operazioni rilevanti anche le prestazioni sanitarie esenti di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 18 e 19, del DPR n. 633/1972.
Il giudice del rinvio ha ritenuto che tale meccanismo potesse contrastare con la neutralità dell’IVA e con il principio per cui l’imposta deve gravare sul consumatore finale, ipotizzando inoltre una disparità di trattamento rispetto a operatori sanitari di altri Stati membri.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE;
- l’articolo 19, paragrafo 1, della medesima direttiva, sul calcolo del prorata;
- l’articolo 13, parte A, della sesta direttiva, relativo alle esenzioni per l’ospedalizzazione, le cure mediche e le prestazioni sanitarie;
- gli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte, che consentono di statuire con ordinanza motivata quando la questione è già risolta o non dà adito a dubbio ragionevole.
Sono inoltre richiamate le norme italiane del DPR n. 633/1972, in particolare gli articoli 10, 19 e 19-bis.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte richiama la propria precedente ordinanza nella causa Debiasi (C‑560/11), relativa allo stesso giudice del rinvio e a una questione sostanzialmente identica. Ribadisce che il sistema delle detrazioni dell’IVA mira a sgravare completamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito delle attività economiche soggette a imposta, ma che il diritto a detrazione esiste solo per i beni e servizi utilizzati ai fini di operazioni imponibili.
Quando i beni o servizi acquistati sono impiegati per operazioni esenti, non vi è né imposizione a valle né detrazione a monte. Se un soggetto passivo utilizza beni o servizi sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non lo danno, l’articolo 17, paragrafo 5, impone l’applicazione di un prorata calcolato ai sensi dell’articolo 19. Quest’ultimo prevede che nel denominatore rientri il fatturato relativo sia alle operazioni che danno diritto a detrazione sia a quelle che non danno diritto a detrazione.
Ne consegue che includere le prestazioni medico-sanitarie esenti nel denominatore del prorata è conforme alla direttiva. Per questo motivo, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), non osta alla normativa nazionale italiana che esclude la detrazione dell’IVA a monte per beni e servizi utilizzati in attività esenti e calcola la detrazione di un soggetto passivo misto in base a un prorata comprensivo anche delle prestazioni sanitarie esenti.
Questioni sulla disparità di trattamento tra Stati membri
Le questioni dalla seconda alla quarta sono state esaminate congiuntamente e dichiarate manifestamente irricevibili. La Corte osserva che il giudice del rinvio non ha spiegato con sufficiente precisione perché la risposta a tali questioni fosse necessaria per decidere la controversia principale, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
Inoltre, la Corte rileva che il rinvio pregiudiziale non può essere usato per ottenere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. In ogni caso, in assenza di un’armonizzazione completa dell’IVA nell’Unione, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità che può condurre a discipline nazionali differenti, cosicché il mero raffronto tra regimi fiscali di diversi Stati membri non è sufficiente a fondare, nel quadro del rinvio, una questione rilevante per la soluzione della lite.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva non osta a una normativa nazionale che:
- non autorizza la detrazione dell’IVA assolta a monte per acquisti destinati ad attività esenti;
- calcola il diritto a detrazione di un soggetto passivo misto mediante un prorata;
- include nel calcolo anche le prestazioni medico-sanitarie esenti.
Le questioni concernenti la presunta disparità di trattamento tra operatori sanitari italiani e operatori di altri Stati membri sono dichiarate manifestamente irricevibili.
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