Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-504/19

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021. — Crédit lyonnais contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Assenza di esame di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie – Autorità di cosa giudicata – Articolo 266 TFUE. — Causa T-504/19

Giurisprudenza europea62019TJ0504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Crédit lyonnais contro la decisione della BCE che le aveva concesso solo parzialmente l’esenzione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni verso la CDC. Pur escludendo la violazione dell’articolo 266 TFUE e riconoscendo la pertinenza, in astratto, dei criteri relativi alla concentrazione e al rischio di svendite, il Tribunale censura la BCE per non avere esaminato in modo sufficientemente approfondito le specificità del risparmio regolamentato. La decisione è quindi annullata nella parte in cui ha negato l’esclusione del 34% delle esposizioni della ricorrente.

Annullamento parziale della decisione BCE sul coefficiente di leva finanziaria: illegittimo il diniego del 34% di esclusione delle esposizioni verso la CDC per difetto di esame completo del rischio di svendite e delle caratteristiche del risparmio regolamentato.

La questione giuridica

Se la BCE, nell’applicare l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, abbia correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel negare in parte l’esenzione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations; in particolare: se abbia rispettato l’articolo 266 TFUE dopo la precedente sentenza di annullamento, se potesse considerare il rischio di concentrazione delle esposizioni, e se abbia svolto un esame completo e imparziale del rischio di svendite alla luce delle caratteristiche del risparmio regolamentato.

Principio di diritto

La BCE, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, può prendere in considerazione la qualità creditizia dell’amministrazione centrale, il rischio di svendite e la concentrazione delle esposizioni verso l’organismo di diritto pubblico, ma deve fondare la valutazione su un esame concreto, completo e imparziale di tutti gli elementi pertinenti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto illegittima la motivazione relativa al rischio di svendite perché la BCE non aveva considerato tutte le caratteristiche del risparmio regolamentato, in particolare la sua funzione di valore rifugio e la duplice garanzia statale; di conseguenza, la decisione BCE è stata annullata nei limiti in cui negava a Crédit lyonnais l’esclusione del 34% delle esposizioni verso la CDC dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 10, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 429, paragrafo 14, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 400, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 395, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 412, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 114, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 116, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 81 della direttiva 2013/36/UE
  • Direttiva 2014/49/UE

Annullamento parziale della decisione BCE sul coefficiente di leva finanziaria

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Crédit lyonnais contro la BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale bancaria. Oggetto del contendere è il rifiuto parziale della BCE di autorizzare l’esclusione, ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, di talune esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

Fatti e procedimento amministrativo

Crédit lyonnais, controllata del gruppo Crédit agricole e soggetta alla vigilanza diretta della BCE, gestisce prodotti di risparmio regolamentato francesi, tra cui livret A, LEP e LDD. Una parte dei depositi raccolti su tali prodotti deve essere trasferita alla CDC, organismo pubblico francese. La BCE, con decisione del 3 maggio 2019, ha concesso l’esenzione solo parziale: ha autorizzato l’esclusione di una quota delle esposizioni, ma per Crédit lyonnais nella misura del 66%, negando quindi l’esclusione del restante 34%.

Normativa rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

  • articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
  • articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • articolo 400, paragrafo 1, lettera a), e articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013;
  • articolo 81 della direttiva 2013/36/UE;
  • articolo 266 TFUE. Il Tribunale richiama inoltre la direttiva 2014/49/UE, il considerando 90 del regolamento n. 575/2013 e le nozioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 93 e 94, del medesimo regolamento.

Le censure della ricorrente

Crédit lyonnais articola tre motivi principali:

  • violazione dell’articolo 266 TFUE, sostenendo che la BCE non avrebbe correttamente eseguito la precedente sentenza del 13 luglio 2018, Crédit agricole/BCE;
  • violazione dell’articolo 429, paragrafo 14, e dell’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, per avere la BCE valorizzato il rischio di concentrazione;
  • errori manifesti di valutazione, soprattutto quanto al rischio di svendite e alla qualità creditizia dell’amministrazione centrale francese.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 266 TFUE

Il Tribunale ricorda che, in base all’articolo 266 TFUE, l’istituzione che ha adottato l’atto annullato deve adottare i provvedimenti necessari per eseguire la sentenza e deve evitare di riprodurre le medesime illegittimità. Tuttavia, tale obbligo opera solo nei limiti necessari all’esecuzione della sentenza precedente.

Quanto alla qualità creditizia dell’amministrazione centrale francese, il Tribunale osserva che la precedente sentenza del 2018 non impediva alla BCE di considerare l’eventualità di un inadempimento della Repubblica francese, purché ne valutasse la plausibilità. Poiché la BCE ha effettivamente svolto tale esame, non vi è violazione dell’articolo 266 TFUE.

Quanto alla concentrazione delle esposizioni verso la CDC, il Tribunale afferma che tale elemento può essere rilevante solo se inserito in una valutazione complessiva che tenga conto della plausibilità del rischio di insolvenza e delle conseguenze in termini di svendite forzate. Anche sotto questo profilo, la BCE non ha violato la sentenza precedente, poiché ha svolto l’esame richiesto.

Rischio di concentrazione e poteri della BCE

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la BCE avrebbe applicato l’articolo 429, paragrafo 14, per una finalità estranea o avrebbe violato l’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013. L’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), riguarda infatti l’esclusione delle esposizioni verso la CDC dal regime delle grandi esposizioni ex articolo 395, mentre la controversia verte sul coefficiente di leva finanziaria. La BCE poteva dunque considerare il livello di concentrazione come criterio prudenziale nel bilanciamento richiesto dall’articolo 429, paragrafo 14.

Il Tribunale esclude anche che la BCE abbia esercitato un potere normativo ultra vires: la metodologia illustrata nella decisione impugnata è qualificata come regola di condotta interna o orientamento applicativo, non come atto normativo generale. Essa resta compatibile con un esame individuale di ciascuna situazione.

Il punto decisivo: il rischio di svendite e l’esame incompleto dei fatti

Il motivo accolto riguarda la motivazione della BCE sul rischio di svendite in caso di ritiro massiccio dei depositi. Il Tribunale richiama la propria precedente sentenza del 2018, secondo cui il periodo di adeguamento delle posizioni con la CDC può essere rilevante per il coefficiente di leva finanziaria solo se i ritiri sono di ampiezza tale da superare gli scenari di "forte stress" del coefficiente di liquidità, e sempre che la BCE svolga un’analisi approfondita delle caratteristiche del risparmio regolamentato.

Nel caso concreto, la BCE aveva fatto leva su:

  • la liquidità del risparmio regolamentato;
  • esempi tratti da recenti crisi bancarie, in cui si sarebbero verificati ritiri del 10-30% dei depositi in meno di cinque giorni;
  • l’idea che un ritiro del 30% avrebbe comportato per la ricorrente un esborso di circa 5,4 miliardi di euro.

Il Tribunale ritiene però che la BCE non abbia considerato elementi essenziali:

  • il carattere di "valore rifugio" del risparmio regolamentato nelle crisi;
  • il fatto che tali somme non possono essere liberamente investite in attività rischiose o illiquide, poiché devono essere trasferite alla CDC;
  • la duplice garanzia statale, che tutela sia i depositanti sia gli enti creditizi.

Inoltre, l’esempio utilizzato dalla BCE non era sufficientemente comparabile, poiché riguardava depositi a vista e non un sistema con garanzia pubblica doppia e con meccanismo di centralizzazione obbligatoria. Di conseguenza, la motivazione sul rischio di svendite è stata ritenuta viziata da illegittimità per difetto di esame completo e imparziale dei fatti.

Effetti dell’illegittimità e dispositivo

Poiché la decisione della BCE si basava su una metodologia in cui i diversi criteri erano collegati tra loro, l’illegittimità del punto relativo al rischio di svendite ha travolto la parte della decisione che negava alla ricorrente l’esclusione del 34% delle esposizioni verso la CDC. Il Tribunale annulla quindi la decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39 nei limiti in cui ha negato a Crédit lyonnais l’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di tale quota di esposizioni.

Principio affermato

La BCE, quando decide sull’esenzione prevista dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, dispone di un margine di discrezionalità, ma deve esaminare con cura tutte le caratteristiche rilevanti dell’operazione e non può fondare il diniego su considerazioni generiche o su elementi non comparabili con la fattispecie concreta. In presenza di una motivazione incompleta sul rischio di svendite, la decisione va annullata nella parte corrispondente.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariacoefficiente di leva finanziariarischio di concentrazionemeccanismo di vigilanza unicosistemi di risparmio regolamentato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.