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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00835/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in gran parte, la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e lamentando una errata interpretazione delle intercettazioni (i contatti con lo zio sarebbero riconducibili al solo vincolo familiare). Sono stati depositati anche motivi aggiunti volti a dimostrare l'insussistenza dell'elemento associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la conferma dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del ricorrente alla cosca Barbaro 'Castani', pur escludendo che il ricorrente fosse promotore del sodalizio e annullando l'ordinanza originaria rispetto al capo B1 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che, alla luce delle massime di esperienza e degli elementi fattuali emersi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, attività di osservazione, sequestri ecc.), sussistono indizi gravi e precisi della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte richiama che la 'partecipazione' all'associazione di tipo mafioso si desume da una stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, con ruolo dinamico e funzionale; l'appartenenza può essere dedotta da 'facta concludentia' e indicatori concreti (comportamenti, contatti, contributi alla conservazione del predominio territoriale), purché gli indizi siano gravi e precisi.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La Corte ricorda che, in sede cautelare, gli indizi non devono essere valutati secondo i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192(2); per l'adozione della misura è sufficiente un giudizio di 'qualificata probabilità' sulla responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norma indicata come riferimento per i motivi di cassazione sollevati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate con riguardo alla valutazione degli indizi.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamata come norma procedurale relativa all'udienza di discussione delle parti davanti alla Corte; la causa è stata discutata in udienza ex art. 127.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte (formalità e comunicazioni previste dalla disposizione).

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio sugli indizi richiede una 'qualificata probabilità' e non gli stessi criteri del giudizio di merito: pertanto la misura può essere adottata anche quando gli elementi non raggiungono la prova piena richiesta nel processo.
  • L'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica soltanto la congruenza logica della motivazione e l'uso corretto delle massime di esperienza.
  • La sola parentela non esclude automaticamente la rilevanza di contatti con esponenti di un sodalizio mafioso: se i contatti sono funzionali all'attività del gruppo e ricadono in comportamenti utili al sodalizio, possono costituire indizi di partecipazione.
  • Per l'accertamento della partecipazione a un'associazione mafiosa è utile individuare 'facta concludentia' (ruoli operativi, composizione di conflitti, interventi per il mantenimento del predominio territoriale, contatti sistematici per conto del clan) che, presi insieme e valutati nelle concrete circostanze, configurano una compenetrazione stabile nel sodalizio.
  • La Cassazione non riesamina liberamente la prova: può annullare per vizio di motivazione o illegittimità quando il giudice di merito non abbia adeguatamente spiegato le ragioni della valutazione indiziaria o abbia utilizzato argomentazioni illogiche rispetto alle massime di esperienza.

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