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Circolare

Circolare numero 84 del 05-05-2017

Premessa e quadro normativo. Effetti sulla concessione dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 e della legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché dell’assegno per congedo matrimoniale. 1. Nucleo di riferimento per unioni civili 2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari 3. Reddito di riferimento in caso di convivenza 4. Assegno per congedo matrimoniale 5. Disposizioni generali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come la disciplina della legge n. 76/2016 incida sulle prestazioni familiari e previdenziali gestite dall’Inps. In particolare, definisce il nucleo di riferimento per le unioni civili, precisa il trattamento dei figli nati prima o dopo l’unione, indica quando i conviventi di fatto possono essere assimilati ai nuclei coniugali ai fini del reddito ANF e conferma la spettanza dell’assegno per congedo matrimoniale anche alle unioni civili. Sono inoltre fornite istruzioni dichiarative e operative per la domanda telematica, con effetto dal 5 giugno 2016.

Chiarimenti Inps su ANF, AF, convivenze di fatto, unioni civili e assegno per congedo matrimoniale

Unioni civili, convivenze di fatto e prestazioni familiari Inps

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’impatto della legge n. 76/2016 sulle prestazioni familiari e previdenziali gestite dall’Inps, con particolare riguardo all’ANF, agli Assegni Familiari e all’assegno per congedo matrimoniale. Il documento nasce dall’esigenza di individuare correttamente il nucleo di riferimento alla luce delle nuove fattispecie di unione civile e convivenza di fatto.

Quadro normativo richiamato

Viene richiamato l’art. 1 della legge n. 76/2016, che disciplina:

  • le unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi 1-35);
  • le convivenze di fatto (commi 36-65).

In particolare, il comma 20 estende alle parti dell’unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti i termini "coniuge" e "coniugi", ovunque ricorrano in leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, salvo il limite rappresentato dalle norme del codice civile non espressamente richiamate e dalla legge n. 184/1983. Sono inoltre richiamati:

  • il comma 36, che definisce i conviventi di fatto;
  • il comma 37, che rinvia alla dichiarazione anagrafica per l’accertamento della stabile convivenza;
  • il comma 50, che consente ai conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali mediante contratto di convivenza;
  • il comma 53, che indica il contenuto del contratto, includendo l’indirizzo per le comunicazioni, la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune e il regime di comunione dei beni.

Prestazioni interessate: ANF e AF

La circolare ricorda che l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai nuclei dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni Inps, ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, ai lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, al personale statale in servizio e in quiescenza e ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali.

L’ANF sostituisce, dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, nonché la maggiorazione degli assegni familiari prevista dalla normativa previgente. Gli Assegni Familiari (AF) disciplinati dal DPR n. 797/1955 restano invece erogati per le famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in presenza dei limiti di reddito annualmente stabiliti.

La sussistenza del diritto e l’importo delle prestazioni dipendono dal numero dei componenti del nucleo, dal reddito e dalla tipologia del nucleo stesso.

Composizione del nucleo familiare

Per i fini delle prestazioni familiari, il nucleo è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o equiparati, compresi adottivi, affiliati, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio del coniuge e affidati dai competenti organi. I figli devono essere minori di 18 anni oppure maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

Unioni civili: criteri di riconoscimento del nucleo

La circolare distingue diverse ipotesi.

Una sola parte dell’unione civile ha una posizione tutelata

Se solo una delle due parti dell’unione civile è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, alla parte non titolare di posizione tutelata devono essere riconosciute le prestazioni familiari, in modo analogo a quanto avviene nel matrimonio per il coniuge non separato e non titolare di posizione tutelata.

Figli nati prima dell’unione civile

Se l’unione civile riguarda soggetti che hanno figli nati prima dell’unione, la situazione non cambia quando uno dei genitori ha posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo: il trattamento di famiglia continua a essere garantito su una delle posizioni dei genitori, indipendentemente dalla successiva unione civile.

Se invece entrambi i genitori sono privi di posizione tutelata, la successiva unione civile di uno di essi con un soggetto che sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva consente il riconoscimento dell’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

Figli nati dopo l’unione civile

Per i figli nati dopo l’unione civile, l’assegno può essere erogato dall’Inps soltanto se il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento previsto dall’art. 252 c.c.

Scioglimento dell’unione civile

In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari è regolato, ove possibile, in conformità con il codice civile, se compatibile ed espressamente previsto. Per l’ipotesi dei figli nati dopo l’unione, la questione è stata sottoposta dall’Istituto al Ministero del lavoro.

Convivenza di fatto e reddito utile per l’ANF

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per la misura dell’ANF, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto di cui ai commi 36 e 37 della legge n. 76/2016 che abbiano stipulato un contratto di convivenza ai sensi del comma 50, purché dal contratto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

Assegno per congedo matrimoniale

La circolare conferma che l’assegno per congedo matrimoniale, previsto per chi contragga matrimonio civile o concordatario, con congedo di 8 giorni da fruire entro 30 giorni dalla data dell’evento, spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. La prestazione è corrisposta a entrambi i coniugi quando entrambi ne abbiano diritto.

Istruzioni per la domanda e autodichiarazioni

Le domande per le prestazioni devono essere presentate in via telematica secondo le procedure già in uso. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, se è:

  • "coniuge";
  • "unito civilmente";
  • "convivente di fatto" ex comma 50 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.

Per la qualifica di unito civilmente si fa riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Poiché si tratta di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto è sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda.

Matrimonio contratto all’estero e decorrenza degli effetti

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile disciplinata dalla legge italiana. Le disposizioni illustrate hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle norme che le disciplinano, dal 5 giugno 2016.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina unioni civili e convivenze di fatto, evidenziando l’estensione alle parti dell’unione civile delle disposizioni riferite al matrimonio e ai termini "coniuge" e "coniugi", con il limite delle norme del codice civile non richiamate espressamente e della legge n. 184/1983. Vengono richiamati anche i commi 36, 37, 50 e 53 della legge per definire conviventi di fatto, accertamento della stabile convivenza e contratto di convivenza.

Prestazioni familiari: ANF e AF

Viene riepilogato che l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni Inps, ai titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, ai lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, al personale statale e ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici. Gli Assegni Familiari (AF) restano invece disciplinati dal DPR n. 797/1955 per specifiche categorie di lavoratori autonomi e pensionati, in presenza dei limiti di reddito annualmente fissati.

Composizione del nucleo familiare

La circolare ricorda che, ai fini di ANF e AF, il nucleo comprende il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli legittimi o equiparati, minori di 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati. L’importo e il diritto alla prestazione dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo.

Unioni civili: parte priva di posizione tutelata

Se solo una delle due parti dell’unione civile è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, all’altra parte priva di posizione tutelata devono essere riconosciute le prestazioni familiari, in analogia a quanto avviene per il coniuge nel matrimonio quando non sia legalmente ed effettivamente separato e non sia titolare di posizione tutelata.

Unioni civili e figli nati prima dell’unione

Per i figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia se uno dei due genitori ha una posizione tutelata e l’affido sia condiviso o esclusivo: il trattamento di famiglia resta garantito su una delle posizioni dei genitori, indipendentemente dalla successiva unione civile. Se entrambi i genitori sono privi di posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con un soggetto tutelato consente il riconoscimento di ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

Unioni civili e figli nati dopo l’unione

Quando il figlio nasce dopo l’unione civile, l’assegno può essere erogato dall’Inps solo se il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche tramite il procedimento richiamato dall’art. 252 c.c.

Scioglimento dell’unione civile

In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari è regolato, ove possibile, in conformità con il codice civile, se compatibile ed espressamente previsto. Per il caso dei figli nati dopo l’unione, la questione è stata sottoposta al Ministero del lavoro.

Convivenze di fatto e reddito di riferimento

Ai fini della misura dell’ANF, la sola situazione assimilabile ai nuclei familiari coniugali è quella dei conviventi di fatto ex commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 che abbiano stipulato un contratto di convivenza ai sensi del comma 50, purché dal contratto risulti con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita comune.

Assegno per congedo matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale, previsto per chi contrae matrimonio civile o concordatario con un congedo di 8 giorni da fruire entro 30 giorni dall’evento, spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. La prestazione è corrisposta ad entrambi i coniugi quando entrambi ne abbiano diritto.

Domanda telematica e autodichiarazioni

La domanda per le prestazioni va presentata telematicamente secondo le procedure già esistenti. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, se è "coniuge", "unito civilmente" o "convivente di fatto" ex comma 50 della legge n. 76/2016. Per la qualifica di unito civilmente si fa riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile; ai fini della concessione del diritto, essendo dati detenuti da altra PA, è sufficiente l’autodichiarazione del richiedente.

Matrimonio contratto all’estero e decorrenza

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Le disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle norme che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

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