Circolare numero 79 del 02-05-2017
1. Premessa 2. Prognosi riportata nel certificato 3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro 4. Provvedimenti sanzionatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la data di fine prognosi nel certificato telematico di malattia ha rilievo sia previdenziale sia medico-legale, ma deve essere rettificata se il lavoratore guarisce prima e rientra al lavoro anticipatamente. Vengono richiamati gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, le modalità di rettifica da parte del medico e i casi residuali di certificazione cartacea. In caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata, anche emersa da visita di controllo, l’Inps applica le sanzioni previste per l’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo.
Rettifica della prognosi nei certificati di malattia e sanzioni per mancata comunicazione della ripresa anticipata
Rettifica della prognosi nei certificati di malattia e conseguenze della ripresa anticipata
La circolare interviene sul corretto utilizzo della certificazione telematica di malattia, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il lavoratore guarisca prima del termine della prognosi originariamente indicata dal medico curante. L’obiettivo è assicurare che i flussi certificativi trasmessi all’Inps siano tempestivi, aggiornati e coerenti con l’effettiva durata dell’evento morboso, evitando disallineamenti amministrativi, indebite erogazioni e contestazioni in sede di controllo.
Trasmissione telematica e inadempienze dei medici
La circolare ricorda che, grazie alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, l’Inps dispone in tempo reale delle informazioni sullo stato di incapacità temporanea al lavoro e i datori di lavoro possono visualizzare gli attestati tramite i servizi dedicati. Viene tuttavia evidenziato che continuano a verificarsi casi di mancato invio telematico e di rilascio di certificazioni cartacee, in violazione degli obblighi vigenti. Tale comportamento, salvo impedimenti tecnici, costituisce anche illecito disciplinare per i medici dipendenti da strutture pubbliche o convenzionati; le strutture territoriali Inps che ne abbiano riscontro devono segnalarlo alle Aziende Sanitarie Locali competenti.
Significato della data di fine prognosi
Tra le informazioni contenute nel certificato telematico, la data di fine prognosi assume particolare rilievo. In assenza di ulteriore certificazione, essa costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. La circolare precisa però che, sul piano medico-legale, tale data ha natura previsionale e può essere soggetta a variazioni, sia in caso di aggravamento o rallentamento del decorso, sia in caso di recupero più rapido del previsto.
Prolungamento della malattia e certificati di continuazione
Se lo stato morboso si prolunga oltre la prognosi iniziale, il lavoratore deve farsi rilasciare uno o più certificati di continuazione. Solo tali ulteriori certificazioni consentono il riconoscimento previdenziale della tutela per il periodo aggiuntivo di incapacità temporanea al lavoro. La circolare richiama dunque la necessità di mantenere aggiornato il quadro certificativo quando la malattia si estenda oltre la data già attestata.
Guarigione anticipata e obbligo di rettifica
Nel caso opposto, ossia di guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere la rettifica del certificato in corso. Tale adempimento ha natura obbligatoria sia verso il datore di lavoro, che può così consentire la ripresa anticipata dell’attività, sia verso l’Inps, che con la presentazione del certificato avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione senza necessità di domanda specifica, salvo le eccezioni previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ai sensi del D.M. 12 gennaio 2001.
Obblighi verso il datore di lavoro e limiti al rientro anticipato
La circolare sottolinea che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire il rientro del dipendente alla luce della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono richiamati l’art. 2087 c.c., che impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, e l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ne deriva che il rientro anticipato è possibile solo con certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Modalità e tempestività della rettifica
La rettifica deve essere richiesta al medico che ha emesso il certificato con prognosi più lunga. Per essere considerata tempestiva, non basta che intervenga prima della scadenza originaria della prognosi, ma deve essere effettuata prima della ripresa anticipata del lavoro. La stessa esigenza vale anche quando il medico utilizzi il servizio alternativo di Contact Center per l’invio telematico dei certificati. Il fondamento di tale obbligo è rinvenuto anche nel disciplinare tecnico del D.M. 26 febbraio 2010, che prevede il servizio di rettifica del certificato inviato all’Inps nel caso di decorso più favorevole dell’evento di malattia.
Certificati cartacei per causa di forza maggiore
Per i residui casi in cui il certificato sia stato redatto in forma cartacea per causa di forza maggiore, il lavoratore deve ottenere un certificato di fine prognosi da inviare immediatamente sia all’Inps sia al datore di lavoro. La circolare mantiene così una disciplina coerente anche per le ipotesi eccezionali in cui non sia possibile l’invio telematico.
Controlli e sanzioni in caso di mancato aggiornamento
La circolare evidenzia che non è infrequente che, a seguito di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Inps scopra che il lavoratore ha ripreso l’attività prima della fine della prognosi senza che sia stata effettuata la rettifica, talvolta con il consenso del datore di lavoro. Questo comportamento genera difficoltà operative per l’Istituto, può indurre controlli non necessari e, nei casi di pagamento diretto della prestazione, può comportare l’erogazione di somme non dovute con conseguente recupero.
Misura della sanzione e documentazione da produrre
Nei casi di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata, accertata in occasione di assenza a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, l’Inps applica al lavoratore le sanzioni previste per l’assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura stabilita dalla normativa richiamata dalla circolare. La sanzione può essere comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, poiché il rientro viene considerato come dichiarazione di fatto della fine prognosi avvenuta il giorno precedente. Inoltre, se il lavoratore non viene reperito al domicilio e viene invitato a visita ambulatoriale, deve comunque produrre una dichiarazione che attesti l’avvenuta ripresa del lavoro.
Richiami normativi finali
La circolare richiama, in nota, l’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e la circolare congiunta della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione n. 1/2010 per le conseguenze disciplinari a carico del medico in caso di reiterata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica, fino al licenziamento o alla decadenza dalla convenzione. Viene inoltre richiamato il punto 3.3 del disciplinare tecnico allegato al D.M. 26 febbraio 2010 sulla rettifica del certificato inviato all’Inps, nonché la circolare n. 166 del 26 luglio 1988 per la graduazione delle sanzioni in materia di assenza a visita di controllo.
Punti principali
Operatività del certificato telematico e segnalazione delle inadempienze
La trasmissione telematica della certificazione di malattia consente all’Inps di acquisire in tempo reale le informazioni sullo stato di incapacità temporanea al lavoro e ai datori di lavoro di visualizzare tempestivamente gli attestati dei dipendenti. La circolare segnala tuttavia che permangono casi di medici che rilasciano certificazioni cartacee in violazione dell’obbligo di invio telematico. Tale inosservanza costituisce violazione normativa e, salvo impedimenti tecnici, illecito disciplinare; le strutture territoriali Inps devono segnalare le situazioni di inadempienza alle Asl competenti.
Valore della data di fine prognosi
La data di fine prognosi riportata nel certificato, in assenza di ulteriore certificazione, è il termine ultimo per l’erogazione della prestazione economica di malattia. Sul piano medico-legale essa ha però natura previsionale e può subire variazioni in aumento o in diminuzione in base all’andamento della malattia. Se la malattia si prolunga, il lavoratore deve ottenere certificati di continuazione; se invece guarisce prima, deve richiedere la rettifica del certificato in corso.
Obblighi del lavoratore e tutela del datore di lavoro
La rettifica della prognosi in caso di guarigione anticipata è un adempimento obbligatorio del lavoratore sia verso il datore di lavoro sia verso l’Inps. Il datore di lavoro, in presenza di prognosi ancora in corso, non può consentire la ripresa del servizio per ragioni di tutela della salute e sicurezza. Il lavoratore può essere riammesso al lavoro solo con certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Rettifica del certificato e modalità operative
Il lavoratore deve richiedere la rettifica al medesimo medico che ha emesso il certificato con prognosi più lunga. La rettifica è tempestiva solo se interviene prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, non essendo sufficiente che sia effettuata prima della scadenza originaria della prognosi. Anche se il medico utilizza il Contact Center come servizio alternativo per l’invio dei certificati, l’aggiornamento deve essere effettuato tempestivamente. Per i rari certificati cartacei emessi per causa di forza maggiore, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato di fine prognosi da inviare immediatamente a Inps e datore di lavoro.
Conseguenze della mancata o tardiva rettifica
Se, a seguito di visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, emerge che il lavoratore ha ripreso l’attività prima della data di fine prognosi senza averla fatta rettificare, e il datore di lavoro ha consentito il rientro, la condotta crea un disallineamento tra durata effettiva dell’evento e certificazione. Ciò può comportare controlli impropri, oneri per l’Istituto e, nei casi di pagamento diretto, anche erogazioni non dovute con successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Sanzioni applicabili al lavoratore
Nei casi di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, emersa in occasione di assenza a visita di controllo domiciliare o ambulatoriale, l’Inps applica le sanzioni già previste per l’assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura prevista dalla normativa. La sanzione è comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa del lavoro, considerata come dichiarazione di fatto della fine prognosi avvenuta il giorno precedente. Se il lavoratore, invitato a visita ambulatoriale perché non trovato al domicilio di reperibilità, rientra in una delle ipotesi indicate, deve comunque produrre una dichiarazione che attesti la ripresa dell’attività lavorativa.
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