Circolare numero 83 del 04-05-2017
Premessa 1. Art.1. della Convenzione - Ripartizione delle risorse 2. Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo 2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 3. Art. 3 della Convenzione - Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale 3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 4. Regime fiscale e istruzioni contabili 4.1 Regime fiscale 4.2 Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la Convenzione tra Ministero del Lavoro, MEF e Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per la ripartizione delle risorse destinate alle misure di sostegno previste dall’art. 45 del D.L. n. 189/2016. Vengono disciplinate le prestazioni per i lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo, nonché l’indennità una tantum di 5.000 euro per autonomi, collaboratori e professionisti, con indicazioni su competenza regionale, trasmissione degli atti all’INPS, modalità operative di pagamento e regime fiscale. La circolare aggiorna inoltre l’operatività alla luce del D.L. n. 8/2017, chiarendo che la Convenzione continua a operare nel 2017 entro i limiti di spesa disponibili.
Convenzione per prestazioni e indennità a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016-2017
Convenzione INPS e Regioni per le misure di sostegno ai territori colpiti dal sisma 2016-2017
La circolare dà attuazione alla Convenzione sottoscritta il 23 gennaio 2017 tra Ministero del lavoro, Ministero dell’economia e delle finanze e Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione agli interventi previsti dall’art. 45 del D.L. n. 189/2016. Il documento definisce la ripartizione delle risorse, i destinatari delle prestazioni, le modalità di concessione da parte delle Regioni, i flussi informativi verso l’INPS e il trattamento fiscale e contabile delle somme erogate.
Ripartizione delle risorse finanziarie
Le risorse complessive ammontano a 259,3 milioni di euro e sono distinte tra due plafond riferiti alle misure dell’art. 45:
- 124,5 milioni di euro per il comma 1;
- 134,8 milioni di euro per il comma 4.
La ripartizione tra le quattro Regioni è la seguente:
- Abruzzo: € 14.476.744,19 (comma 1) e € 19.954.419,60 (comma 4);
- Lazio: € 23.162.790,70 (comma 1) e € 28.711.395,10 (comma 4);
- Marche: € 48.255.813,95 (comma 1) e € 47.852.325,17 (comma 4);
- Umbria: € 38.604.651,16 (comma 1) e € 38.281.860,13 (comma 4).
Le somme restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le attribuirà successivamente all’INPS per la copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni.
Prestazioni per i lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo
L’art. 2 della Convenzione disciplina l’indennità di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016, pari al trattamento massimo di integrazione salariale con contribuzione figurativa, riconosciuta:
- ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati in tutto o in parte a lavorare a seguito del sisma, se privi della tutela degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche per assistere familiari conviventi, oppure per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
Per i lavoratori agricoli l’indennità vale solo per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e non è equiparabile al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. Per i lavoratori di cui alla lettera b) è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione, entro il periodo previsto e comunque entro il limite massimo di trenta giornate di retribuzione.
Estensione dell’operatività nel 2017 e competenza delle Regioni
L’art. 12 del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, stabilisce che la Convenzione continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili, considerate come limite massimo di spesa. Il Ministero del lavoro, con nota n. 2602 del 12 aprile 2017, ha chiarito che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le Regioni possono adottare decreti di concessione anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017, non solo per i periodi compresi tra il 24 agosto/20 ottobre e il 31 dicembre 2016.
Le domande per le prestazioni del comma 1 devono essere presentate esclusivamente alla Regione competente, che effettua l’istruttoria seguendo l’ordine cronologico di presentazione e concede il beneficio con proprio decreto. La Regione trasmette poi all’INPS l’elenco dei beneficiari per l’erogazione.
Istruzioni operative per i lavoratori dipendenti
Per la gestione delle indennità ai lavoratori dipendenti, le Regioni devono trasmettere all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori (Sip), i provvedimenti di concessione corredati dalle domande aziendali modello SR100, utilizzando il numero di decreto convenzionale "30000" e il cosiddetto "flusso B". Successivamente le aziende inviano il modello SR41 con la documentazione contabile per la liquidazione. Le sedi INPS erogano le prestazioni con le stesse modalità utilizzate per la CIG in deroga.
Indennità una tantum per collaboratori, autonomi e professionisti
L’art. 3 della Convenzione prevede, per l’anno 2016, un’indennità una tantum di 5.000 euro a favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi, inclusi i titolari di attività d’impresa;
- soci lavoratori di società di persone;
- soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione separata o alle gestioni commercianti e artigiani;
- professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Il beneficio spetta a condizione che l’attività sia stata sospesa a causa degli eventi sismici e che il soggetto operi esclusivamente, oppure prevalentemente per agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni individuati dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016. L’indennità non comporta contribuzione figurativa e rientra nel limite complessivo di 134,8 milioni di euro.
Procedura di richiesta, istruttoria e pagamento dell’una tantum
Le istanze devono essere presentate direttamente alle Regioni, secondo le istruzioni contenute nei singoli bandi regionali. A conclusione dell’istruttoria, ciascuna Regione emette un unico decreto di concessione e trasmette alla Direzione Generale INPS, all’indirizzo PEC dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, l’elenco dei beneficiari in formato Excel.
L’elenco deve contenere, per ciascun soggetto:
- nome e cognome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza, per il riparto tra le sedi territoriali competenti;
- comune in cui l’attività è svolta esclusivamente o prevalentemente;
- IBAN.
Non è richiesta la compilazione del modello SR163, poiché l’IBAN e gli altri dati sono già stati verificati dalla Regione. Dopo la verifica della capienza finanziaria, la Direzione Generale INPS comunicherà alle sedi territoriali l’elenco dei beneficiari e le istruzioni operative per la liquidazione.
Modalità di acquisizione e pagamento
Per ciascun beneficiario deve essere acquisita una domanda di tipo E (sussidio) nella procedura DS WEB, con:
- anno 2016;
- codice sussidio SICI (Sisma Centro Italia);
- regione identificata con il codice 13 (Abruzzo), 12 (Lazio), 11 (Marche) o 10 (Umbria);
- anno pagamenti 16.
La data di decorrenza deve essere inserita dall’operatore: 24 agosto 2016 oppure 30 ottobre 2016, a seconda che il comune di attività sia compreso nell’allegato 1 o nell’allegato 2. La data di termine è impostata automaticamente dalla procedura. Il pagamento va eseguito tramite la funzione degli "Interventi per l’occupazione". La prestazione non è soggetta a tassazione.
Regime fiscale
L’indennità di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016 costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. Resta ferma la possibilità per i percettori di chiedere all’INPS la sospensione delle ritenute IRPEF nei casi previsti dall’art. 48, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo decreto-legge.
L’indennità una tantum di 5.000 euro prevista dall’art. 45, comma 4, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Istruzioni contabili
Le prestazioni sono imputate alla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU). Sono istituiti i seguenti nuovi conti:
- GAU30221 per l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei lavoratori dei territori colpiti dal sisma;
- GAU30222 per l’indennità una tantum a favore di collaboratori e lavoratori autonomi.
Il debito per tali indennità è imputato al conto già esistente GPA10029. I pagamenti tramite procedura accentrata sono registrati in DARE sul medesimo conto di debito. Per i recuperi di indebiti sono istituiti i conti:
- GAU24221 per il recupero relativo all’indennità del comma 1;
- GAU24222 per il recupero relativo all’indennità una tantum del comma 4.
Ai conti di recupero è associato il codice bilancio 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale). Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto GAU00030 tramite ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il codice bilancio 01094 evidenzia anche eventuali crediti divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA00069. Le somme non riscosse dai beneficiari sono rilevate nel partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio 03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione Generale e nell’allegato n. 5 è indicata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Punti principali
Ripartizione delle risorse finanziarie
Le risorse complessive previste dall’art. 45 del D.L. n. 189/2016 ammontano a 259,3 milioni di euro e sono ripartite tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per due quote: 124,5 milioni per le misure di cui al comma 1 e 134,8 milioni per quelle di cui al comma 4. Le somme restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che provvederà alla successiva attribuzione all’INPS per la copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni.
Prestazioni per lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo
L’indennità prevista dall’art. 45, comma 1, pari al trattamento massimo di integrazione salariale con contribuzione figurativa, è riconosciuta ai lavoratori del settore privato, compreso l’agricolo, impossibilitati a lavorare a causa del sisma, quando non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali ordinari. È riconosciuta anche ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nell’assistenza dei familiari conviventi o per infortunio/malattia conseguenti all’evento sismico. Per gli agricoli l’indennità vale per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e non è equiparabile a lavoro ai fini della disoccupazione agricola; per i lavoratori della lettera b) vale per le giornate di mancata prestazione, fino a un massimo di trenta giornate di retribuzione.
Estensione temporale nel 2017 e competenza regionale
L’art. 12 del D.L. n. 8/2017 stabilisce che la Convenzione continua a operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse ripartite tra le Regioni, come limite massimo di spesa. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2602 del 12 aprile 2017, ha chiarito che, nei limiti delle disponibilità, le Regioni possono decretare nel 2017 anche per gli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017. Le domande vanno presentate esclusivamente alla Regione competente, che effettua l’istruttoria secondo l’ordine cronologico e adotta il decreto di concessione.
Istruzioni operative per le prestazioni ai dipendenti
Le Regioni trasmettono all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori (Sip) e attraverso il cosiddetto flusso B, i provvedimenti di concessione corredati dalle domande aziendali modello SR100, indicando il numero di decreto convenzionale "30000". Successivamente le aziende inviano la documentazione contabile per la liquidazione tramite modello SR41. Le sedi INPS erogano la prestazione con le modalità già seguite per la CIG in deroga.
Indennità una tantum per autonomi, collaboratori e professionisti
L’art. 3 della Convenzione riconosce, per l’anno 2016, un’indennità una tantum di 5.000 euro a collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti commerciali, lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci lavoratori di società di persone, soci di S.r.l. iscritti alla Gestione separata o alle gestioni commercianti e artigiani, e professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza, purché abbiano sospeso l’attività per effetto del sisma e operino esclusivamente o prevalentemente nei Comuni interessati. L’indennità non dà diritto a contribuzione figurativa ed è concessa entro il limite complessivo di 134,8 milioni di euro.
Domanda, istruttoria e trasmissione dei dati per l’una tantum
Le istanze per l’indennità una tantum devono essere presentate direttamente alle Regioni, secondo le modalità stabilite da ciascun bando regionale. Dopo l’istruttoria, ogni Regione emette un unico decreto di concessione e trasmette alla Direzione Generale INPS, via PEC, l’elenco dei beneficiari in formato Excel con dati anagrafici, residenza, comune di attività e IBAN. Non deve essere richiesto il modello SR163, perché i dati bancari sono già verificati dalla Regione. L’INPS, verificata la capienza finanziaria, comunicherà con successivo messaggio l’elenco alle sedi territoriali e le istruzioni per la liquidazione.
Modalità di pagamento e codifiche procedurali
Per ogni beneficiario deve essere acquisita una domanda di tipo E (sussidio) tramite procedura DS WEB, con anno 2016, codice sussidio SICI e anno pagamenti 16. La decorrenza va inserita dall’operatore, pari al 24 agosto 2016 o al 30 ottobre 2016 a seconda che il comune sia incluso nell’allegato 1 o 2; la data di termine viene impostata automaticamente dalla procedura. Il pagamento avviene con la funzione degli "Interventi per l’occupazione". La prestazione non è soggetta a tassazione.
Regime fiscale e imputazioni contabili
L’indennità di cui all’art. 45, comma 1, è reddito imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, fermo restando il diritto a chiedere la sospensione delle ritenute ai sensi dell’art. 48, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 189/2016. L’indennità una tantum di 5.000 euro di cui all’art. 45, comma 4, non concorre al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Sul piano contabile sono istituiti i conti GAU30221 e GAU30222 per gli oneri, GAU24221 e GAU24222 per i recuperi di indebiti, con imputazione dei debiti al conto GPA10029 e ulteriori regole di rilevazione per somme non riscosse, crediti inesigibili e partite ancora da definire.
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