Circolare numero 80 del 02-05-2017
La presente circolare fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i debiti contributivi affidati all’Agente della Riscossione e oggetto di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, il DURC può essere rilasciato già sulla base della sola presentazione della dichiarazione di adesione, purché risultino soddisfatti gli altri requisiti di regolarità. Vengono inoltre precisati gli effetti del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, che comportano l’annullamento dei DURC rilasciati dal 24 aprile 2017, nonché le istruzioni operative per la gestione automatizzata delle verifiche tramite Durc On Line.
Effetti della definizione agevolata dei carichi contributivi ai fini del DURC
Definizione agevolata dei debiti contributivi e DURC
La circolare esamina gli effetti della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, con particolare riferimento ai debiti contributivi e al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’intervento nasce dall’esigenza di coordinare l’art. 6 del d.l. n. 193/2016 con il DM 30 gennaio 2015 e di chiarire il valore della dichiarazione di adesione ai fini della regolarità contributiva.
Quadro normativo e precedente orientamento
La premessa richiama il messaggio INPS n. 824 del 24 febbraio 2017, con il quale era stato chiarito che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in assenza di ulteriori omissioni, non consentiva di attestare la regolarità del contribuente. Successivamente, l’art. 54 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 ha risolto le criticità derivanti dalla mancata armonizzazione tra i termini della definizione agevolata e i requisiti per il DURC previsti dall’art. 3 del DM 30 gennaio 2015.
Termini della procedura di definizione agevolata
La circolare precisa che il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione, originariamente fissato al 31 marzo 2017, è stato prorogato al 21 aprile 2017 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36/2017. Inoltre, il termine per gli adempimenti dell’Agente della Riscossione è stato spostato dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017: entro tale data l’Agente deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, il numero e l’importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Effetti della dichiarazione di adesione sul DURC
L’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, effettuata nei termini dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall’art. 3 del DM 30 gennaio 2015.
In sostanza, la mera presentazione dell’istanza viene ora valorizzata ai fini della regolarità contributiva. Se i carichi oggetto di definizione costituiscono l’unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata, il contribuente può ottenere un esito di regolarità.
Perfezionamento della definizione e annullamento dei DURC
La circolare ricorda che la definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure con il versamento della prima rata, nei casi di pagamento rateale. Coerentemente con l’art. 6, comma 4, del d.l. n. 193/2016, l’art. 54, comma 2, prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, tutti i DURC rilasciati in base al comma 1 siano annullati dagli Enti preposti alla verifica.
L’annullamento riguarda i documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017. A tal fine, l’Agente della Riscossione deve comunicare agli Enti il regolare pagamento delle rate accordate. I documenti annullati sono resi disponibili in un’apposita sezione del servizio Durc On Line, così da essere consultabili dai richiedenti e dagli altri soggetti interessati.
Gestione operativa tramite Durc On Line
Dal 24 aprile 2017, per i debiti verso l’INPS affidati all’Agente della Riscossione, se il debitore ha presentato entro il 21 aprile 2017 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la procedura Durc On Line restituisce automaticamente un esito di regolarità, a condizione che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul DURC.
Per agevolare l’istruttoria, il sistema popola automaticamente il tab "note azienda" della procedura intranet con l’indicazione della presenza, per il codice fiscale, di una dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016. Tale informazione consente all’operatore di valutare correttamente le ipotesi di irregolarità parziale e di operare in contraddittorio con il contribuente.
La procedura esclude dall’invito a regolarizzare solo le esposizioni debitorie per le quali l’Agente della Riscossione abbia già trasmesso l’informazione negli archivi INPS. Se, dopo la notifica dell’invito, il contribuente comunica l’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione e il tab "note azienda" non è ancora aggiornato, l’operatore può inserire manualmente l’informazione previa conferma dell’Agente della Riscossione sulla regolarità della documentazione prodotta.
I DURC rilasciati ai sensi dell’art. 54, comma 1, sia automaticamente sia dalla sede, vengono etichettati dalla procedura Durc On Line per consentire l’eventuale annullamento successivo in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le implementazioni procedurali necessarie alla consultazione dei documenti interessati da annullamento.
Effetti per i soggetti che richiedono la verifica
L’art. 54, comma 3, attribuisce ai soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva, nonché a quelli i cui dati siano stati registrati dal servizio Durc On Line durante la consultazione di un DURC già prodotto, la gestione degli effetti dell’annullamento nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. In questo modo, i soggetti interessati possono utilizzare le informazioni rese disponibili nella sezione dedicata del servizio per i procedimenti in cui il DURC è richiesto o consultato.
Decorrenza
Le disposizioni illustrate hanno effetto dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare si colloca nel contesto della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016. Il chiarimento interviene per coordinare tale disciplina con i requisiti di regolarità contributiva previsti dal DM 30 gennaio 2015 e superare le criticità evidenziate dal messaggio INPS n. 824/2017, che escludeva la sola presentazione dell’istanza come sufficiente ai fini del DURC.
Modifica dei termini della definizione agevolata
Il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione, originariamente fissato al 31 marzo 2017, è stato prorogato al 21 aprile 2017 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36/2017. Inoltre, il termine entro cui l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’importo complessivo dovuto, il piano delle rate e le relative scadenze è stato differito dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017 dall’art. 11, comma 10, lett. b), del d.l. n. 8/2017 convertito.
Effetti della dichiarazione di adesione sul rilascio del DURC
L’art. 54 del d.l. n. 50/2017 dispone che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, presentata nei termini dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015. La circolare precisa che, se i carichi oggetto di definizione costituiscono l’unica irregolarità riscontrata in verifica automatizzata, il contribuente può ottenere esito di regolarità.
Annullamento dei DURC in caso di mancato pagamento
Il perfezionamento della definizione agevolata avviene solo con il versamento integrale in unica soluzione oppure con il pagamento della prima rata nei casi di rateazione. Se il versamento dell’unica rata o di una delle rate è mancato, insufficiente o tardivo, tutti i DURC rilasciati in base al comma 1 dell’art. 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L’annullamento riguarda i documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017. L’Agente della Riscossione deve comunicare agli Enti il regolare pagamento delle rate, e i DURC annullati sono resi disponibili nell’apposita sezione del servizio Durc On Line.
Istruzioni operative per la procedura Durc On Line
Dal 24 aprile 2017, se il debitore ha presentato entro il 21 aprile 2017 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per debiti INPS affidati all’Agente della Riscossione, la procedura Durc On Line fornisce automaticamente esito di regolarità, fermo restando il possesso degli altri requisiti. La sede trova inoltre nel tab "note azienda" l’informazione sulla presenza della dichiarazione ex art. 6, utile per la gestione delle eventuali irregolarità parziali e del contraddittorio con il contribuente. Se il contribuente segnala l’avvenuta adesione dopo l’invito a regolarizzare, l’operatore può aggiornare manualmente l’informazione previa conferma dell’AdR. I documenti rilasciati ai sensi dell’art. 54 sono etichettati dalla procedura per consentirne l’eventuale successivo annullamento in caso di mancato perfezionamento della definizione.
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