Circolare numero 85 del 11-05-2017
Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi. Decorsi i primi trentasei mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66 per cento e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50 per cento. L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni, iscritti alla previdenza agricola nel 2017, e per analoghe iscrizioni del 2016 in territori montani o svantaggiati. Definisce destinatari, misura e durata dell’agevolazione, limiti di cumulabilità, requisiti soggettivi e oggettivi, procedura telematica di domanda, modalità di fruizione in tariffazione e istruzioni contabili. L’agevolazione riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale, è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della disciplina de minimis, e non copre maternità e INAIL.
Esonero contributivo per CD e IAP under 40 nel 2017 e per aziende montane/svantaggiate del 2016
Esonero contributivo per CD e IAP under 40: legge di bilancio 2017
La circolare disciplina l’esonero contributivo previsto dai commi 344 e 345 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni. L’agevolazione riguarda le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2017 e, in casi specifici, quelle del 2016 riferite ad aziende ubicate in territori montani o zone agricole svantaggiate.
Ambito soggettivo e presupposti di accesso
Il beneficio è riconosciuto ai CD e agli IAP che abbiano avviato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 e non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio dell’attività. Sono inclusi anche CD e IAP che abbiano iniziato nel 2016, purché l’azienda sia ubicata nei territori montani individuati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La nozione di "nuove iscrizioni nella previdenza agricola" si considera soddisfatta quando il soggetto non sia stato già iscritto e successivamente cancellato nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per cui si chiede l’agevolazione. Per i coltivatori diretti, il requisito della mancata precedente iscrizione è verificato con riferimento al solo titolare del nucleo. La circolare precisa inoltre che, per i CD, la "nuova realtà imprenditoriale" deve essere effettivamente distinta da eventuali realtà già esistenti: l’INPS verifica che il nucleo non coincida, anche se con ruoli diversi, con i medesimi soggetti di un altro nucleo CD e che l’attività non si svolga sugli stessi fondi.
È ammessa anche l’iscrizione provvisoria degli IAP ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del D.lgs. 99/2004, ferma restando la verifica successiva del possesso dei requisiti.
Misura dell’esonero, durata e contribuzione interessata
L’esonero opera, a parità di aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, secondo una progressione temporale predeterminata:
- 100% per i primi 36 mesi;
- 66% per i successivi 12 mesi;
- 50% per ulteriori 12 mesi.
Per i CD e IAP iscritti nel 2016 con aziende situate in territori montani o zone svantaggiate, il beneficio si applica con la medesima durata e misura a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’agevolazione interessa la quota per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dovuto dallo IAP e dal CD per l’intero nucleo. Restano esclusi:
- il contributo di maternità, dovuto ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 151/2001 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Cumulabilità con altre agevolazioni e limiti de minimis
La legge dispone espressamente che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La circolare richiama il principio di specialità e i chiarimenti ministeriali secondo cui, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, trova applicazione il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della legge n. 67/1988, comprensivo della riduzione dei premi INAIL.
In caso di concorrenza tra più benefici o riduzioni (ad esempio sotto-contribuzione per zone tariffarie, età inferiore a 21 anni, ultra 65 anni per i soli coadiuvanti, ed esonero in esame), in sede di tariffazione viene applicata l’agevolazione più favorevole per il contribuente. La circolare precisa inoltre che la non cumulabilità con i benefici per zone montane/svantaggiate e per soggetti sotto i 21 anni opera, per tali specifici benefici, con riferimento alla tariffazione 2017; dal 2018, infatti, le relative riduzioni non risultano più vigenti nelle medesime forme.
Il beneficio è altresì subordinato ai limiti dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sul regime "de minimis"; per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli il massimale richiamato è pari a 15.000 euro. Con l’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPS riconosce l’incentivo solo dopo aver verificato la disponibilità dell’intero importo concedibile nel limite del de minimis.
Procedura di domanda e istruttoria
Dopo il completamento dell’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli e l’attribuzione del Codice Azienda, CD e IAP devono presentare apposita domanda telematica all’INPS. La richiesta si inoltra dal Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione "Comunicazione bidirezionale" - "Invio comunicazione", scegliendo uno dei moduli dedicati:
- Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
- Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).
I moduli telematici sono resi disponibili dalla data di pubblicazione della circolare; sono allegati anche i fac-simile dei moduli di domanda e della dichiarazione "de minimis". Le domande sono ammesse esclusivamente in via telematica e le sedi INPS non accettano istanze cartacee.
Di regola, entro il giorno successivo all’invio, l’INPS effettua le verifiche sui requisiti e comunica l’esito nel campo "esito" del modulo. In caso di accoglimento, viene indicato anche l’importo presuntivo spettante per ciascun anno; in caso di diniego, viene riportata la motivazione.
Se l’iscrizione non è ancora perfezionata, pur essendo attribuito il Codice Azienda, la domanda viene acquisita ma mantenuta in stato "sospesa". Una volta integrati tutti gli elementi necessari, l’istanza viene rielaborata automaticamente e l’esito di ammissione o rigetto è consultabile nel Cassetto previdenziale, con contestuale comunicazione via posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. Le sedi territoriali possono verificare lo stato delle domande tramite la funzionalità "Comunicazione bidirezionale" dell’area telematica dedicata all’agricoltura.
Fruizione in tariffazione e controlli
Per le posizioni per le quali la domanda sia stata presentata e processata con esito positivo, l’esonero è applicato in sede di tariffazione secondo le percentuali previste:
- 100% per i primi 36 mesi dalla data di inizio attività, oppure dal 1° gennaio 2017 per le attività avviate nel 2016 in territori montani o svantaggiati;
- 66% per i successivi 12 mesi;
- 50% per ulteriori 12 mesi.
L’agevolazione si riferisce alla sola quota IVS e al contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge n. 160/1975. La somma riconosciuta a titolo di esonero è evidenziata nel prospetto di dettaglio contributivo sotto la voce "esonero ex Legge 232/2016" nel Cassetto previdenziale per autonomi agricoli.
La circolare ribadisce che la non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni incide, per i casi richiamati, sulla tariffazione del 2017. Con specifico riferimento alla contribuzione INAIL, il coltivatore diretto che opera in zona montana o svantaggiata e beneficia dell’esonero resta comunque tenuto al pagamento integrale del contributo.
INPS e organi ispettivi in materia di lavoro svolgono i controlli sulla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione del beneficio.
Istruzioni contabili
L’onere dell’esonero, relativo alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, è posto a carico dello Stato. Nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, viene istituito il nuovo conto GAW37169 per la rilevazione della misura.
Le modalità di contabilizzazione sono demandate alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei lavoratori agricoli autonomi, mentre i rapporti finanziari con lo Stato sono curati dalla Direzione generale. La circolare rinvia infine alla variazione del piano dei conti riportata in allegato.
Punti principali
Destinatari dell’esonero
Sono ammessi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che abbiano iniziato una nuova attività agricola nel 2017 e non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio. Possono accedervi anche CD e IAP che abbiano iniziato nel 2016, con azienda in territori montani o zone agricole svantaggiate, sempre con età inferiore a 40 anni. Per i CD il requisito della mancata precedente iscrizione riguarda il titolare del nucleo; per gli IAP è ammessa anche l’iscrizione provvisoria, con successivo controllo dei requisiti.
Misura, durata e contributi esclusi
L’esonero opera per 36 mesi al 100%, poi per 12 mesi al 66% e per ulteriori 12 mesi al 50%. Riguarda la quota IVS e il contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge n. 160/1975. Restano esclusi il contributo di maternità e il contributo INAIL per i soli coltivatori diretti.
Cumulo con altre agevolazioni e regime de minimis
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di concorso tra più agevolazioni si applica, in tariffazione, quella più favorevole. Per i benefici relativi a zone montane/svantaggiate e a soggetti under 21, la non cumulabilità per la tariffazione 2017 opera nei limiti indicati; dal 2018 tali riduzioni non risultano più applicabili nelle stesse forme. L’agevolazione è soggetta ai limiti del regime de minimis, pari a 15.000 euro per la produzione primaria agricola, con verifica tramite Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Requisiti e condizioni per l’accesso
L’esonero è subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di lavoro e degli obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi applicabili. È inoltre necessario il rispetto del limite de minimis; l’INPS concede l’incentivo solo dopo aver verificato la disponibilità dell’intero importo nel registro degli aiuti di Stato.
Domanda telematica e iter di ammissione
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso il Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione Comunicazione bidirezionale/Invio comunicazione, utilizzando i moduli dedicati CD/IAP 2017 o CD/IAP zone montane e svantaggiate 2016. Le sedi non accettano domande cartacee. L’INPS comunica l’esito di norma entro il giorno successivo, indicando anche l’importo presunto del beneficio; le domande incomplete sono poste in stato sospeso fino all’integrazione dei dati.
Fruizione dell’incentivo e controlli
L’esonero viene applicato in tariffazione alle posizioni con domanda accolta, con evidenza nel prospetto contributivo alla voce “esonero ex Legge 232/2016”. Il beneficio decorre dalla data di inizio attività o, per le aziende montane/svantaggiate avviate nel 2016, dal 1° gennaio 2017. L’INPS e gli organi ispettivi effettuano i controlli sui presupposti di legge; per l’INAIL, il CD in zona montana o svantaggiata resta tenuto al pagamento integrale della contribuzione.
Copertura finanziaria e contabilità
L’onere dell’esonero è posto a carico dello Stato. Nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, è istituito il conto GAW37169. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati dalla Direzione generale.
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